Art. 13 Contributo alle partorienti delle isole minori della Regione 1. La Regione riconosce e valorizza i diritti delle partorienti e assicura parita' di condizioni alle gestanti residenti nelle isole minori del territorio della Regione che, per mancanza di un punto nascita nella propria isola o in altra del relativo arcipelago, partoriscono in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un punto nascita del Servizio sanitario regionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione riconosce a ciascuna partoriente un contributo nel limite massimo di 3.000 euro. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' e le procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 2. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.