Art. 14 Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori 1. Per l'espletamento dei compiti relativi all'assistenza tecnica negli allevamenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualita' delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitivita' delle imprese zootecniche siciliane, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e' autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I ed al Capo III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014. 3. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, aiuti fino al 100 per cento dei costi ammissibili. 4. Gli aiuti sono versati a favore delle associazioni regionali degli allevatori, in qualita' di soggetti attuatori del servizio, con requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'art. 13 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e non comportano pagamenti diretti agli allevatori. 5. La spesa per la finalita' di cui ai presente articolo e' sostenuta, per l'esercizio finanziario 2016, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel limite massimo di 1.400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).