Art. 14 
 
          Disposizioni in materia di associazioni regionali 
                          degli allevatori 
 
  1. Per l'espletamento dei compiti relativi  all'assistenza  tecnica
negli allevamenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della
qualita'  delle  produzioni   di   filiera,   l'innovazione   ed   il
rafforzamento  e  la   competitivita'   delle   imprese   zootecniche
siciliane, l'Assessorato regionale dell'agricoltura,  dello  sviluppo
rurale e della pesca mediterranea e' autorizzato  a  concedere  aiuti
alle   associazioni   regionali   degli   allevatori   giuridicamente
riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori di  cui
all'art. 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30. 
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono  concessi  nel  rispetto  delle
condizioni di cui al Capo I ed al Capo III del  regolamento  (UE)  n.
702/2014  della  Commissione  del  25  giugno  2014,   che   dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.   1857/2006   della
commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella GUUE L 193 del  1°
luglio 2014. 
  3. Possono essere concessi, nei limiti  stabiliti  dalla  normativa
comunitaria e nazionale in materia, aiuti fino al 100 per  cento  dei
costi ammissibili. 
  4. Gli aiuti sono versati a  favore  delle  associazioni  regionali
degli allevatori, in qualita' di soggetti attuatori del servizio, con
requisiti specifici  relativi  al  sistema  di  consulenza  aziendale
secondo l'art. 13 del regolamento (UE) n.  1306/2013  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  non  comportano
pagamenti diretti agli allevatori. 
  5. La spesa per  la  finalita'  di  cui  ai  presente  articolo  e'
sostenuta,   per   l'esercizio    finanziario    2016,    nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9, nel limite massimo di  1.400  migliaia  di  euro
(Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).