Art. 18 Riconoscimento della legittimita' di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e' riconosciuta la legittimita' dei debiti fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 25.412.725,00 derivanti da: a) disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati derivanti da fatti di gestione per il valore complessivo di euro 4.410.359,50 di cui all'allegato 8 alla presente legge, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni; b) acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 21.002.365,50 di cui all'allegato 9 alla presente legge, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 2. All'onere complessivo, di euro 25.412.725,00, di cui al comma 1 si provvede nell'esercizio finanziario 2016 mediante la riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, capitolo 215701. 3. La riduzione di spesa di cui al comma 2, di euro 25.412.725,00, e' iscritta per l'esercizio finanziario 2016, nella Missione 20, Programma 3 in appositi fondi per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente. 4. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3 riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie da iscriversi, a valere sull'esercizio finanziario 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio da effettuarsi ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32.