Art. 18 
 
Riconoscimento della legittimita' di debiti fuori bilancio  ai  sensi
  dell'art. 73, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 23
  giugno 2011, n. 118 
 
  1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere b) ed  e),  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  e'  riconosciuta  la  legittimita'  dei  debiti   fuori
bilancio  della  Regione  per   il   valore   complessivo   di   euro
25.412.725,00 derivanti da: 
    a) disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati derivanti
da fatti di gestione per il valore complessivo di  euro  4.410.359,50
di cui all'allegato 8 alla presente legge,  ai  sensi  dell'art.  73,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    b) acquisizioni di beni  e  servizi  in  assenza  del  preventivo
impegno di spesa per il valore complessivo di euro  21.002.365,50  di
cui all'allegato 9 alla presente legge, ai sensi dell'art. 73,  comma
1, lettera e), del  decreto  legislativo  n.  118/2011  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  2. All'onere complessivo, di euro 25.412.725,00, di cui al comma  1
si provvede nell'esercizio finanziario 2016 mediante la riduzione  di
pari importo della Missione 20, Programma 1, capitolo 215701. 
  3. La riduzione di spesa di cui al comma 2, di euro  25.412.725,00,
e' iscritta per l'esercizio  finanziario  2016,  nella  Missione  20,
Programma 3 in appositi fondi  per  il  pagamento  dei  debiti  fuori
bilancio derivanti da spese di parte corrente. 
  4.  All'adozione  dei  provvedimenti  di  spesa  dei  debiti  fuori
bilancio di cui  al  comma  3  riconosciuti  con  la  presente  legge
provvedono  le  strutture  regionali  competenti  nell'ambito   delle
specifiche   dotazioni   finanziarie   da   iscriversi,   a    valere
sull'esercizio  finanziario  2016,  nelle   rispettive   missioni   e
programmi di  spesa,  a  seguito  delle  variazioni  di  bilancio  da
effettuarsi ai sensi dell'art. 36  della  legge  regionale  17  marzo
2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 11 della
legge regionale 13 gennaio 2015, n.  3  e  dell'art.  2  della  legge
regionale 31 dicembre 2015, n. 32.