Art. 19 Abrogazioni e modifiche di norme 1. All'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.». 2. All'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 la parola «2016» e' sostituita dalla parola «2017». 3. All'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 8/2016 la parola «2016,» e' soppressa e dopo la parola «Regione» sono aggiunte le parole «previo ripristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.». 4. All'art. 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, le parole «per l'anno 2016» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2017».