Art. 23 Norma finale 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione. (Omissis). NOTE Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo. Note all'art. 4, comma 1 ed all'art. 5, comma 1: - Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» cosi' dispone: «Art. 3 - Principi contabili generali e applicati. - 7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura; b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13; e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo di amministrazione)». - Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 aprile 2013, n. 82. Nota all'art. 5, comma 2: L'art. 8 della legge regionale 2 luglio 2000, n. 14, recante «Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22.CE.» cosi' dispone: «Disposizioni comuni. - 1. L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio, approva il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca, e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento, prevedendo negli stessi possibili forme di collaborazione tra concedente ed operatori del settore al fine di promuovere investimenti e occupazione nella Regione siciliana. 2. I nuovi disciplinari tipo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicati al Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel B.U.I.G.; sono altresi' trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. 3. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione o stoccaggio di idrocarburi non puo' essere in nessun caso subordinato alla partecipazione della Regione o di altra amministrazione provinciale o locale, direttamente o mediante persona giuridica a tal fine costituita o designata. 4. Le condizioni e i requisiti, nonche' gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio dell'attivita', devono essere giustificati esclusivamente dalla necessita' di assicurare il corretto esercizio delle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attivita', di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici e di sicurezza dei trasporti. L'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi e' esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi.». Nota all'art. 6, comma 1: L'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citta' metropolitane.» cosi' dispone: «Funzioni proprie del libero Consorzio comunale. - 1. Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, e' titolare, oltre che delle funzioni gia' spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie gia' attribuite, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge: 1) in materia di servizi sociali e culturali: a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale nonche' alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalita' di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali; b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti; c) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola; 2) in materia di sviluppo economico: a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche, di interesse sovracomunale; b) interventi di promozione e di sostegno delle attivita' artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni; c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne; d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni; 3) in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente: a) costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale; c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; d) protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali; e) lettera soppressa. 2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresi', le seguenti funzioni proprie: a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da attuarsi con le modalita' di cui all'art. 34; b) approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio comunale previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel rispetto degli indirizzi regionali; c) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale; d) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; e) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze previste dalle disposizioni dell'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, nell'area del libero Consorzio comunale. L'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attivita' strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonche' a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in eta' post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale; f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonche' degli enti culturali gia' sostenuti dalle ex province regionali. I liberi Consorzi comunali mantengono la stabile partecipazione, in qualita' di soci, nei Consorzi universitari gia' partecipati dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari; g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione dati nonche' assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali; h) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale. 3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresi' la gestione delle riserve naturali gestite dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di giunta, previo parere della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o piu' decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali. 5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilita' finanziarie in atto esistenti.». Nota all'art. 6, comma 4: - L'art. 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale.» cosi' dispone: «Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali. - 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali, e' autorizzato un contributo di parte corrente di 19.150 migliaia di euro comprensivo della quota annuale di 1.650 migliaia di euro per le finalita' di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. La superiore riserva e' calcolata all'interno dei trasferimenti spettanti al libero Consorzio comunale interessato. Per l'esercizio finanziario 2015 il contributo di parte corrente di cui al presente comma e' comprensivo delle assegnazioni autorizzate dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3. 2. Con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza regione-autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio 2015 i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1. 3. Nelle more dell'effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica puo' autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente. 4. La Regione, ai sensi dell'art. 123 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, attua parte rilevante delle azioni inerenti lo sviluppo locale mediante i comuni del territorio siciliano, le loro aggregazioni e i loro liberi consorzi, ritenuti idonei in quanto dotati di un apposito sistema di contabilita', sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati, che vengono individuati quali Organismi intermedi (O.I.) nell'ambito del PO FESR Sicilia, dei PO FSE e del PSR 2014-2020.». - Gli articoli 4 e 26 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale.» cosi' rispettivamente dispongono: «Art. 4 - Rapporti finanziari Stato-Regione e compensazione per gettiti IRAP ed addizionale regionale IRPEF. - 1. Il saldo tra gli importi presunti dei gettiti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quelli effettivamente affluiti alla Regione siciliana nel periodo 2001-2013, da compensare ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, e' quantificato in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016. 2. L'importo di cui al comma 1 e' accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati. 3. Nelle more della modifica delle norme di attuazione dello statuto in materia tributaria, gli importi corrispondenti alle maggiori entrate stimate in 1.400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e 1.685.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, sono accantonati in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati. 4. Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 sono sostituite dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati. 5. Le somme riconosciute alla Regione ai sensi dei commi precedenti e del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono destinate prioritariamente al ripristino delle autorizzazioni di spesa per le regolazioni contabili delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali (capitoli 219202 e 219205) per gli importi indicati nella colonna A dell'Allegato 2 e, per la parte eccedente, in misura proporzionale agli importi indicati nella medesima tabella A per le ulteriori autorizzazioni di spesa. 6. Il ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 5. 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel caso in cui il risultato di gestione del sistema sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli anni 2016 e 2017, accertato in sede di verifica annuale da parte dei competenti tavoli tecnici, derivante anche dall'ulteriore onere posto a carico del fondo sanitario in applicazione dell'art. 6, sia negativo, la Regione assicura la copertura del relativo disavanzo. Per le finalita' del presente comma e' incrementata di 127.850 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 la dotazione finanziaria della Missione 13 - Programma 4 - capitolo 413333. 8. A seguito delle verifiche dei competenti tavoli tecnici, le risorse non utilizzate per le finalita' di cui al comma 7 sono destinate ad integrazione dell'accantonamento positivo «Fondo destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni». 9. Il ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 8, come riepilogato nell'Allegato 3. Art. 26 - Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali. - 1. Per le finalita' dell'art. 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per l'esercizio finanziario 2018, e' autorizzata la spesa di 19.150 migliaia di euro. La somma di 1.150 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa del capitolo 191302, per l'esercizio finanziario 2016, e' destinata ai servizi socio-assistenziali essenziali. 2. Per l'anno 2016 il fondo per investimenti dei liberi Consorzi comunali e' determinato in 9.000 migliaia di euro. I criteri di riparto del fondo sono determinati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia, ed e' destinato prioritariamente al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento dei liberi Consorzi con accertate difficolta' finanziarie che abbiano realizzato e dimostrato misure di contenimento della spesa. 3. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, e' ridotto di ulteriori 9.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno. 4. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del. CIPE n. 10/2015, una somma pari a 30.000 migliaia di euro e' destinata, per l'esercizio finanziario 2016, ai liberi Consorzi comunali per la realizzazione di investimenti. 5. In considerazione della situazione eccezionale di criticita' finanziaria del sistema degli enti locali i finanziamenti di cui al comma 4 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.». Note all'art. 7, comma 1: - Per l'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citta' metropolitane.» vedi nota all'art. 6, comma 1. - L'art. 28 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citta' metropolitane.» cosi' dispone: «Funzioni proprie della Citta' metropolitana. - 1. La Citta' metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall'art. 27 ai liberi Consorzi comunali, e' titolare delle seguenti funzioni proprie: a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione; b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all'attivita' dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata nonche' le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilita' ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, gia' di competenza comunale; d) mobilita' e viabilita' nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilita' e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l'intermodalita' dei trasporti nonche' l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le infrastrutture autostradali; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Citta' metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonche' degli enti culturali gia' sostenuti dalle ex province regionali; g) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Citta' metropolitana. 2. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Citta' metropolitane ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'assemblea regionale siciliana, emana uno o piu' decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Citta' metropolitane. 3. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, le Citta' metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilita' finanziarie in atto esistenti.». Nota all'art. 7, comma 2: Il comma 756 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016),» cosi' dispone: «Art. 1 - 756. Per l'esercizio 2016, le province e le citta' metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualita' 2016; b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.». Note all'art. 8, comma 1: - I commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.» cosi' rispettivamente dispongono: «Art. 4 - Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. - 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. 9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno e successive modificazioni per l'anno 2015, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2016, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo' essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2016, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'art. 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». - L'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale», cosi' dispone: «Disposizioni in materia di personale precario. - 1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attivita' socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative predispone l'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari: a) anzianita' di utilizzazione; b) in caso di parita' maggior carico familiare; c) in caso di ulteriore parita' anzianita' anagrafica. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato. 3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. 4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato art. 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato puo' essere disposta con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attivita' socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'art. 2 della legge regionale n. 24/2000; l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'art. 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'art. 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. 7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, e' istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza regione-autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo gia' concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. 7-bis. Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica puo' autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente. 7-ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione gia' conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 20142016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilita' di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalita' previste dai medesimi commi 7 e 9. 8. Il Fondo di cui al comma 7 e' determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalita' previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni. 9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, e' istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo gia' concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. 10. Il Fondo di cui al comma 9 e' determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalita' previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonche' quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e gia' autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge. 12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non puo' superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11. 13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).». Note all'art. 8, comma 2: L'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale.», per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: «Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. - 1. L'assegnazione ai comuni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, gia' rideterminata con il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, e' stabilita in 357.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015. Conseguentemente e' ulteriormente rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «azioni di interesse comune» e' aggiunto il seguente periodo «, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalita'.». 3. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e' cosi' sostituito: «3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza regione-autonomie locali, sono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto Fondo, al netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri: a) dimensione demografica; b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro; c) minore capacita' fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU; d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per: 1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; 2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17; f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficolta' finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri; g) capacita' di riscossione; h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente.». 4. Per l'anno 2015 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e' determinato in 115.000 migliaia di euro. 5. Per le finalita' di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata la spesa di 650 migliaia di euro. Per le finalita' di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati complessivamente in 2.650 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4. 6. All'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente: «7-quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro e' destinata al Comune di Comiso al fine di garantire la continuita' dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.». 7. Al comma 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni le parole «in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio» sono sostituite dalle parole «sulla base dei criteri individuati con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza regione-autonomie locali.». 8. Ai sensi del comma 10 dell'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alla collocazione in disponibilita' del personale dipendente degli enti locali i quali, entro il 30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la condizione di dissesto per l'esercizio finanziario 2014, e' previsto, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, uno stanziamento di 2.000 migliaia di euro a carico del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per integrare i posti delle piante organiche rideterminate, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 24 luglio 2014. 8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015, e' previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 2.950 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno previsto dall'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, risulti in soprannumero. 9. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Citta' metropolitane, nel limite delle residue disponibilita' autorizzate dall'art. 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ove rinvenienti a seguito dell'emanazione del decreto di riparto di cui al comma 7 del medesimo articolo. 10. All'art. 11 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «gli enti di cui all'art. 1» sono sostituite dalle parole «e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II»; a-bis) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5». b) b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facolta' di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.». 11. In considerazione delle particolari difficolta' finanziarie del comparto degli enti locali, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, su richiesta delle enti assegnatari di contributi straordinari e previa autorizzazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, puo' provvedere a riassegnare allo stesso ente le somme gia' erogate nelle ipotesi in cui dalla rendicontazione, presentata oltre il termine previsto dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni risulti che le stesse siano state utilizzate per le previste finalita'. 12. Per le finalita' di cui al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e' autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 in favore del Comune di Lipari, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1. Note all'art. 8, commi 3, 4 e 7: L'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. legge di stabilita' regionale», per effetto delle modifiche apportate dal comma 4 che si annota, risulta il seguente: «Disposizioni in materia di autonomie locali. - 1. I comuni, con delibera del consiglio comunale, hanno la facolta' di anticipare gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. 2. Per effetto delle disposizioni previste dal comma 1, l'assegnazione ai comuni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e' determinata in 341.600 migliaia di euro per l'anno 2016, di cui 1.000 migliaia di euro per le finalita' di cui all'art. 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge medesima, ed in 325.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018. Conseguentemente e' rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui al medesimo articolo. 3. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente: «8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015, e' previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 1.350 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2014, risulti in soprannumero.». 4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni e' ridotta a 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017. 5. comma soppresso. 6. Ai comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi interventi regionali e' concesso un contributo triennale di 800 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in proporzione al numero di abitanti. 7. Al maggiore onere di cui al comma 6 a carico del bilancio regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di cui al presente articolo. 8. Per le finalita' di cui al primo periodo del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1200 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni del Fondo delle autonomie locali. 8-bis. Per l'anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, a valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2, ad ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e' autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto e di 400 migliaia di euro in favore delle Citta' metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, da iscrivere in un apposito capitolo di bilancio della rubrica del Dipartimento regionale delle autonomie locali. 9. Per l'esercizio finanziario 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e' accantonata la somma di 500 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. 10. Per le finalita' di cui all'art. 21, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, e' autorizzato ad impiegare una somma a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui al comma 2, nella misura massima di 150 migliaia di euro, per l'erogazione di contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni di amministratori comunali operanti sul territorio regionale. 11. Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 18 giugno 2014 tra ANCI e UPI, per favorire il processo d'integrazione a livello regionale fra le associazioni di rappresentanza generale di comuni, Citta' metropolitane e liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, puo' autorizzare, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l'assegnazione all'ANCI Sicilia di un contributo fino a 150 migliaia di euro a valere sul fondo perequativo, di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, del corrispondente esercizio finanziario, per le spese di funzionamento e gestione, qualora entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si pervenga all'accordo tra ANCI Sicilia e URPS per l'effettiva rappresentanza unitaria di comuni, Citta' metropolitane e liberi Consorzi comunali. 12. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti. 13. Per i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati dall'alluvione dell'autunno 2015, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e' autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di 100 migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali. 14. Le riserve a valere sul Fondo delle autonomie locali, costituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, non possono superare, in ogni caso, la percentuale del due per cento. 15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento e ai comuni delle isole minori, in fase di riparto del Fondo delle autonomie locali e' garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16. 16. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole «di cui alla legge 27 novembre 1977, n. 984». 17. Ai comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 come integrata dall'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, e' riconosciuto un contributo, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, a valere e nei limiti della riserva prevista dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, commisurato al costo del personale assunto. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 gli oneri relativi al personale predetto sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati. 18. E' istituito un fondo perequativo costituito dalle entrate della Regione di cui all'art. 42, comma 1, relativo alle nuove concessioni, destinato all'equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo e i comuni non titolari di demanio marittimo. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabiliti i parametri per raggiungere tale equilibrio. 19. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e' soppresso. 20. Per l'anno 2016 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e' determinato in 50.000 migliaia di euro. 21. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, e' ridotto di 50.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno. 22. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della del. CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000 migliaia di euro e' destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti. 23. In considerazione della situazione eccezionale di criticita' finanziaria del sistema degli enti locali, i finanziamenti di cui al comma 22 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento. 24. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al comma 23. 25. Per le finalita' di cui all'art. 31, commi 1 e 3, lettera b), della legge regionale n. 6/2009 e' destinata la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Primo ambito di intervento del Piano di completamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della del. CIPE n. 10/2015. 26. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 6/2009 e' sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita', previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020.». 27. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i siti culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione, e' trasferita agli enti territoriali stabilendone altresi' le modalita', senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 28. Il comma 4 dell'art. 60 della legge regionale n. 9/2015 e' abrogato.». Nota all'art. 8, comma 5: L'art. 6 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recante «Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.» cosi' dispone: «Modifiche agli articoli 7 e 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'art. 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ed alle ex province regionali. - 1. All'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole «per l'anno finanziario 2011 e/o 2012 e/o 2013 e/o 2014» sono sostituite dalle parole «negli anni finanziari 2011-2015» e le parole «800 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «1.350 migliaia di euro»; b) al comma 4 le parole «800 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «250 migliaia di euro»; c) il comma 5 e' soppresso; d) al comma 15 dopo le parole «secondo l'ultimo censimento» sono aggiunte le parole «e ai comuni delle isole minori»; e) al comma 20 le parole da «I criteri di riparto» fino a «contenimento della spesa» sono soppresse. 2. All'art. 27 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialita' di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacita' assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, e' trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali.». b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.». Note all'art. 8, comma 6: - L'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilita' regionale.», cosi' dispone: «Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi. - 1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto) per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente e' elevata al 20 per cento. 2. (comma soppresso). 3. Per ciascuna concessione non sono previste esenzioni al pagamento dell'aliquota. 4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2013 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, e' corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.». - L'art. 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale.» cosi' dispone: «Finanziamento disposizioni in materia di personale precario. - 1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'art. 30, commi 8 e 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente rideterminate in 181.900 migliaia di euro (Missione 15 -Programma 3 - capitolo 191310) ed in 6.850 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 capitolo 313319). 2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialita' di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacita' assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, e' trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. 3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'art. 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. 5. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.». 6. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all'anno precedente. Per l'anno 2016, le economie derivanti dall'applicazione del presente comma sono utilizzate per la copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale. 7. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni in dissesto sono decurtati delle somme trasferite nell'anno precedente che siano eventualmente risultate in misura superiore rispetto all'effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale precario. La relativa quota risultante in misura superiore non deve, pertanto, essere restituita. 8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e' determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, in 28.000 migliaia di euro da iscriversi in un apposito fondo da assegnare al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il ragioniere generale e' autorizzato ad apportare le variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma. 9. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «e fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le parole «e fino al 31 dicembre 2018» e dopo le parole «n. 125/2013» sono aggiunte le parole «e dell'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti». 10. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e' determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 36.362 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 313318). 11. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e' determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 312 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo - 313318). 12. Al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole «e l'art. 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33». 13. Per fare fronte alle necessita' derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti agli enti diversi dalle autonomie locali, pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, la cui istanza, presentata, non e' stata regolarizzata nell'anno di competenza, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - Titolo 1 - capitolo 313319).». Nota all'art. 8, comma 8: L'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» cosi' dispone: «Mutui e altre forme di indebitamento. - 1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e' ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non e' stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. 3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui e' prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente e' impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale. 5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni. 6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» al netto di quelle della tipologia «Tributi destinati al finanziamento della sanita'» ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito. 7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non puo' assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato. 8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresi', disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'. 9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.». Nota all'art. 8, comma 9: L'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recante «Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.», per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: «Complessi termali di Sciacca e di Acireale. - 1. Al fine di portare progressivamente ad unita' i complessi termali di Sciacca e Acireale, la Regione siciliana, per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, e' autorizzata all'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprieta' delle societa' «Terme di Acireale S.p.A.» e «Terme di Sciacca S.p.A.», entrambe in stato di liquidazione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' autorizzato, ad effettuare operazioni finanziarie per importi non superiori ad euro 3.223.140,00 nell'esercizio finanziario 2016, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprieta' della societa' Terme di Sciacca S.p.A. in liquidazione e ad euro 15.676.860,00 nell'esercizio finanziario 2017, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprieta' della societa' Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione.». 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 1.296 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 ed in 1.184 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, si provvede a valere sulle disponibilita' della Missione 50, Programma 2, capitolo 900002, per il rimborso della quota capitale e della Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 per la quota interessi, cosi' come specificati nella tabella sottostante: ======================================================= | ANNO | INTERESSI | CAPITALE | +=========+=====================+=====================+ | 2017 | euro 655.119,92 | euro 640.677,96 | +---------+---------------------+---------------------+ | 2018 | euro 542.974,50 | euro 640.677,96 | +---------+---------------------+---------------------+ 4. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per gli importi, in migliaia di euro, di seguito specificati: ========================================= | |Anno 2017|Anno 2018| +===================+=========+=========+ |Missione 50, | | | |Programma 2, | | | |capitolo 900002 | +641 | +641 | +-------------------+---------+---------+ |Missione 50, | | | |Programma 1, | | | |capitolo 214903 | -641 | -641 | +-------------------+---------+---------+ 5. L'Assessorato regionale dell'economia puo' concedere in concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica.». Note all'art. 8, comma 10: - La tabella «G» allegata alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale», contenente «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 S.O. - L'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003» cosi' dispone: «Fondo di garanzia personale formazione professionale. - 1. E' costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all'albo previsto all'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, gia' posto in mobilita' e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzata ad una politica di sostegno al reddito. 2. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2003, e' di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilita' del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa e' quantificata ai sensi dell'art. 3, lettere g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il fondo e', altresi', alimentato dalle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. I benefici non possono superare la durata di 60 mesi. Durante tale periodo l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e' autorizzato a prevedere nel piano dell'offerta formativa appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonche' l'inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario.». Note all'art. 8, comma 11 e all'art. 10, comma 9: - Per la tabella «G» allegata alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, comma 10. - L'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale.» cosi' dispone: «Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi gia' percettori del reddito minimo di inserimento. - 1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di servizi di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, e' istituito l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori gia' fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che presentano istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori. 3. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, nel rispetto delle norme comunitarie, e' autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'art. 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'art. 36, lettera b), della legge regionale n. 9/2009. 4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, e' autorizzato a concedere, a coloro che ne fanno richiesta, l'intero ammontare dell'indennita' triennale di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005. 5. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative e', altresi', autorizzato a concedere, una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005. 6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi: a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione; b) assunzione a tempo indeterminato; c) volontaria fuoriuscita dal bacino; d) fruizione dell'anticipazione triennale dell'indennita' per la finalita' di cui al comma 4; e) insussistenza o decadenza dai requisiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 237/1998. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400 migliaia di euro. La spesa autorizzata dall'art. 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402) e' destinata alle finalita' previste dal presente articolo.». - L'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attivita' amministrativa.» cosi' dispone: «Finanziamento di cantieri di servizi. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento e' cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso. 2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attivita' dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati gia' fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennita' e' prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attivita' dei cantieri di servizi. 5-bis. comma abrogato. 5-ter. comma abrogato. 5-quater. comma abrogato. 5-quinquies. comma abrogato. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 6-bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.». Note all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16: - L'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18 marzo 2016, n. 12, S.O., cosi' dispone: «Rifinanziamento leggi di spesa. - 1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati. 2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati. 3. Per le finalita' di cui all'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica. 4. Per l'esercizio finanziario 2016 a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4 - Programma 2 - capitolo 373314), il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e' autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alle retribuzione del personale docente. Il trasferimento e' destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed e' effettuato in unica soluzione.». - La legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: «Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali"» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 agosto 1988, n. 35. Nota all'art. 9, comma 1: Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2005, n. 257, S.O. Nota all'art. 10, comma 1: - L'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale.» cosi' dispone: «Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle societa' partecipate. - 1. Le disposizioni previste dall'art. 16, comma 4 e dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016. 2. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la parola «2014» e' sostituita dalla parola «2015». 3. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 la parola «2014» e' sostituita dalla parola «2015». 4. Per le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 38.355 migliaia di euro, di cui 29.284 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 9.071 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539). 5. Per le medesime finalita' del comma 4, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 45.523 migliaia di euro e per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa di 44.523 migliaia di euro, destinati al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati, ad esclusione degli enti del Servizio sanitario regionale. 6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana, la societa' Servizi ausiliari Sicilia (SAS), societa' per azioni consortile, e' autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilita' di utilizzo del predetto personale. 7. Le societa' a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali possono utilizzare, per lo svolgimento di lavori previsti dal comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, previa stipula di convenzioni con il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, il personale facente parte del bacino forestale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al comma 7 dell'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni. 8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).». - L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 recante «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.» cosi' dispone: «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo. - 1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 puo' essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008. 2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuita' previsti dal comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all'accantonamento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all'accantonamento 1006. 3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e' autorizzato a disporre, per l'anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attivita' socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 4. Le disposizioni di cui all'art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, come modificate dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, possono essere prorogate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di euro, all'accantonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all'accantonamento 1008. 5. Per l'esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei Comuni, e' riservata, sentita la Conferenza regione - autonomie locali, al Comune di Palermo una somma sino a 36.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4. 6. Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l'esercizio 2009 e successivi, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e' tenuta a valersi delle professionalita', in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalita' del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006. 7. Per assicurare la continuita' dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato: a) 19 unita' di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del dirigente generale del medesimo dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002; b) 45 unita' di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3; c) 18 unita' di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi; d) 1 unita' di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008; e) 10 unita' di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - progetto PODIS - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008. Per le finalita' del presente comma, per l'esercizio finanziario 2009, e' autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006. 8. La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, previste dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti generali interessati i quali sono tenuti al recupero delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione dei singoli progetti. 9. Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo comma 8, confluiscono, tramite decreto del Ragioniere generale, nel fondo di riserva destinato alle finalita' di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. 10. E' fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonche' agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalita' degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione. 10-bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da espletarsi con le modalita' di cui all'art. 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nonche' le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, purche' nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. La decorrenza dei termini delle graduatorie di concorsi pubblici espletati negli enti locali, ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge, e' prorogata di un ulteriore anno. 11. All'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, e' attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali e' autorizzato a predisporre, con la collaborazione del Dipartimento regionale della programmazione ed avvalendosi della Ragioneria generale, il relativo programma di utilizzo. 12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 13. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2009». Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le modalita' gia' assentite in sede di Conferenza regione - autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attivita' gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2008. 14. Il ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione della presente legge.». - L'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.» cosi' dispone: «Riordino delle societa' a totale e maggioritaria partecipazione della Regione. - 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le societa' nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono: a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici; b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale; c) Sicilia e servizi S.p.A. per l'area innovazione, attivita' informatiche e I.C.T. della Regione; d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi; e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito; f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo; g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare; h) Siciliacque S.p.a. per l'area attivita' di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale; i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica-tecnologica e della ricerca; l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.; m) S.P.I. S.p.A. per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 2. Le societa' pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna societa', e' trasmesso al Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale - per il controllo di competenza. 3. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche. 4. Le societa' a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinche' i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza. 5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle societa' a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione. 6. E' fatto divieto alle societa' a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, con esclusione delle societa' affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le societa' Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attivita' stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attivita' di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalita'. Le societa', gia' poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attivita', attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale. 6-bis. Il personale che presta servizio presso le societa' di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, puo' transitare per mobilita' tra le societa' previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale. 6-ter. I liquidatori delle societa', gia' poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sara' costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale. 6-quater. Le societa' a totale partecipazione regionale gia' poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso. 6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo non si applicano alla societa' partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - testo unico bancario.». Note all'art. 10, comma 2: - Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16. L'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante «Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.» cosi' dispone: «Contributi. - L'Assessore regionale per l'industria e' autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi: a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25; b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza; c) lettera abrogata; d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte». Note all'art. 10, comma 3: - Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16. - L'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.» cosi' dispone: «Norme per la gestione delle riserve naturali. - La gestione delle riserve naturali puo' essere affidata alle province regionali, all'azienda regionale delle foreste demaniali, ad associazioni naturalistiche, alle universita', ai comuni previo parere del Consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'assemblea regionale siciliana. Ai fini della gestione delle riserve l'assessore regionale per territorio e l'ambiente, dopo la pubblicazione del decreto di affidamento della riserva, provvede ad accreditare agli enti gestori le somme necessarie alle spese di primo impianto e, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quelle relative alla gestione, previa relazione dell'ente gestore sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentata richiesta per quello successivo.». Note all'art. 10, comma 4: Gli articoli 16 e 24 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale», per effetto delle modifiche apportate all'art. 16 dal comma che si annota, risultano rispettivamente i seguenti: «Art. 16 - Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino «PIP Emergenza Palermo». - 1. Le misure di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilita', con conseguente fuoriuscita dal relativo bacino di riferimento, non e' inferiore a cinque. 2. Nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 6. 3. La richiesta di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 2016. 4. Sono soppresse le lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015. 5. L'ammontare della misura di fuoriuscita di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015 non puo' in ogni caso superare l'importo corrispondente al numero di mensilita' mancanti alla data di fuoriuscita dal bacino per raggiungimento dei requisiti di pensionabilita'. 6. La lettera f) del comma 6 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015 e' cosi' sostituita: «f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro e ove si superi detta soglia reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.». «Art. 24 - Finanziamento misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino «PIP Emergenza Palermo». - 1. L'autorizzazione di cui all'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e' determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in 29.000 migliaia di euro (Missione 12 - Programma 4 - capitolo 183799).». Note all'art. 10, comma 5: Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16. - L'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, recante «Interventi in materia di talassemia» cosi' dispone: «1. Ai cittadini affetti da forme gravi di talassemia riconosciute da un centro per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia esistente nel territorio nazionale o regionale e registrate dall'Osservatorio epidemiologico della Regione, sempreche' residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, e' concessa un'indennita' vitalizia a titolo personale nella misura di euro 411,62 mensili. 2. L'indennita' e' cumulabile con altre provvidenze previste da leggi statali e regionali. 3. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in comuni distanti oltre 20 chilometri dai luoghi di cura e' concessa altresi' un'indennita' pari a lire 200 per chilometro con riferimento ai giorni di cura. 4. L'indennita' di cui al comma 1 e' raddoppiata per coloro che risultano da almeno il biennio precedente residenti nelle isole minori siciliane e non e' cumulabile con l'indennita' di cui al comma 2. 5. Le modalita' di concessione delle indennita' di cui al presente articolo sono determinate con regolamento che verra' emanato dall'Assessore regionale per la sanita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Nota all'art. 10, commi 6 e 7: L'art. 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» cosi' dispone: «Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali. - 1. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, e' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 147320). 2. Per le finalita' di cui all'art. 5 della legge regionale n. 13/2014 e' autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 3 - capitolo 147326). 3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e' determinata nel limite massimo di 142.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018. 4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui al comma 5, sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro da ripartire, con decreto del Ragioniere generale, tra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei predetti Dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni. 5. La spesa di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 47 della legge regionale n. 9/2015 e' ripartita rispettivamente, per l'esercizio finanziario 2016, quanto a 29.430 migliaia di euro Missione 16 Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 e, per l'esercizio finanziario 2017, quanto a 24.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 Programma 5 - capitolo 150514.». Note all'art. 10, comma 8: - L'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» cosi' dispone: «Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa. - 1. Per le finalita' di cui alle leggi regionali indicate nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Il fondo di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e' rideterminato, per l'anno 2016, in 12.994 migliaia di euro, da ripartire secondo le modalita' previste dal medesimo articolo. 3. Al Fondo di cui all'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 non possono accedere i soggetti beneficiari per la stessa annualita' di altri contributi regionali, per i medesimi progetti ed attivita'. 4. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'art. 128 della legge regionale n. 11/2010, finanziate ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2016. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle iniziative di cui all'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a valere sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015. 6. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attivita' prevista nell'anno 2015, ai sensi dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione delle attivita' sino al 30 giugno 2016. 7. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella G, per l'anno 2016, a valere sul capitolo 143311, e' destinata, per l'importo di 300 migliaia di euro, in favore delle ex province regionali di Caltanissetta e Messina. 8. I trasferimenti in favore dei Consorzi universitari di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono assegnati previo accordo da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, e le Universita', che ridefinisce i criteri di riparto ed i rapporti economico-finanziari tra le Universita' ed i Consorzi universitari, stabilisce la governance e fissa gli obiettivi dell'offerta formativa sul territorio. 9. In relazione ai principi dell'art. 126 del Trattamento sul funzionamento dell'Unione europea, dell'art. 81 della Costituzione nonche' dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'art. 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 si interpreta nel senso che l'importo ivi previsto rappresenta la misura massima del contributo, che e' dovuto in ogni caso nei limiti dello stanziamento previsto con la legge di stabilita' regionale per ciascun anno. 10. Le norme regionali che dispongono concessioni di contributi ed erogazioni definite sotto ogni altra forma, in relazione ai principi dell'art. 126 del Trattamento sul funzionamento dell'Unione europea, dell'art. 81 della Costituzione nonche' dell'art. 17 della legge n. 196/2009, si interpretano nel senso che l'importo indicato nella relativa legge regionale, ivi comprese le ipotesi di contributo annuo, rappresenta la misura massima erogabile e che l'importo medesimo e' dovuto in ogni caso nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio regionale o con la legge di stabilita' regionale per ciascun anno.». - L'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante «Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.» cosi' dispone: «Attivita' di formazione nelle scuole di servizio sociale. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, purche' in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attivita' ed i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale; e' autorizzato, altresi', a finanziare le relative attivita' di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi sociali e sul fabbisogno formativo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003. 3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.». Note all'art. 10, comma 9: - L'art. 73 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. legge di stabilita' regionale» cosi' dispone: «Fondi globali e tabelle. - 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 nelle misure indicate nelle tabelle «A» e «B» allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non piu' di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio finanziario sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2016, nell'allegata tabella C. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella «D» sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nella tabella medesima. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella «E» sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2016, 2017 e 2018, nella tabella medesima. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella «F» sono abrogate. 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione e' demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella «G». 7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella «L». 8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio finanziario, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.». - Per l'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale.» vedi nota all'art. 8, comma 11. Nota all'art. 10, comma 11: L'art. 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante «Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.», per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: «Disposizioni in materia di personale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione. - 1. Al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole «Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze» sono inserite le parole «parole soppresse presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione» e dopo la parola «unita'» sono inserite le parole «per ufficio». 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' data priorita' ai lavoratori delle ex province regionali forniti di titoli idonei. 3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 225 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.». Note all'art. 10, comma 12: - Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16. - L'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, recante «Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.» cosi' dispone: «Ai fini dell'adesione all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa da parte della Regione siciliana e' autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 63.000.000. E', altresi', autorizzata la spesa annua di lire 7 milioni, decorrente dall'esercizio finanziario 1973, a titolo di contributo di partecipazione alla Associazione medesima.». Note all'art. 10, comma 13: - Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16. - L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 224, recante «Adesione della Regione siciliana ad organismi ed istituzioni delle Comunita' economiche europee.» cosi' dispone: «La Giunta regionale e' autorizzata a deliberare l'adesione alle organizzazioni internazionali di enti locali - o alle sezioni italiane delle stesse - che svolgono attivita' consultiva nei confronti delle Comunita' economiche europee e che presentino rilevante interesse per la Regione siciliana. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a determinare e disporre l'erogazione di quote associative, contributi e quanto altro necessario per consentire la partecipazione della Regione alle organizzazioni di cui al comma precedente ed ai lavori delle stesse.». Nota all'art. 10, comma 14: L'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale.» cosi' dispone: «Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale. - 1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e' istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione. 2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla valutazione ambientale strategica, alla valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di incidenza ambientale ed alla autorizzazione integrata ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorita' procedenti, vengono determinate come da seguente allegato: Allegato Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorita' competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione. La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto: ===================================================================== | PROCEDIMENTO | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE | +==========================+=============+==========================+ | Verifica di | | | | assoggettabilita' a VAS | | | | art. 12, decreto | | | | legislativo n. 152/2006 |euro 1.000,00| nulla | +--------------------------+-------------+--------------------------+ | Verifica di | | | | assoggettabilita' a VIA | | | | art. 20, decreto | |+ 0,4 per 1000 del valore | | legislativo n. 152/2006 |euro 2.000,00| dell'opera | +--------------------------+-------------+--------------------------+ | Valutazione ambientale | | | | strategica - art. 13, | | | | decreto legislativo n. | | | | 152/2006 |euro 5.000,00| nulla | +--------------------------+-------------+--------------------------+ | Valutazione d'impatto | | | | ambientale - art. 23, | | | | decreto legislativo n. | | + 1 per 1000 del valore | | 152/2006 |euro 3.000,00| dell'opera | +--------------------------+-------------+--------------------------+ | Valutazione di incidenza | | | | ambientale |euro 2.000,00| nulla | +--------------------------+-------------+--------------------------+ | Procedura integrata di | | | | Verifica di | | | |assoggettabilita' a VAS e | | | | Verifica di incidenza | | | | ambientale |euro 3.000,00| nulla | +--------------------------+-------------+--------------------------+ |Procedura integrata di VIA| | | | e Verifica di incidenza | | + 1 per 1000 del valore | | ambientale |euro 5.000,00| dell'opera | +--------------------------+-------------+--------------------------+ |Procedura integrata di VAS| | | | e Verifica di incidenza | | | | ambientale |euro 7.000,00| nulla | +--------------------------+-------------+--------------------------+ | Procedura integrata di | | | | Verifica di | | | |assoggettabilita' a VIA e | | | | Verifica di incidenza | |+ 0,4 per 1000 del valore | | ambientale |euro 4.000,00| dell'opera | +--------------------------+-------------+--------------------------+ | Procedura unificata | | + 1 per 1000 del valore | | VAS/VIA (porti) |euro 8.000,00| dell'opera | +--------------------------+-------------+--------------------------+ | Procedura di | | | | Autorizzazione Integrata | |+ 0,5 per 1000 del valore | | Ambientale |euro 5.000,00| dell'opera | +--------------------------+-------------+--------------------------+ | Procedura unificata | |+ 1,5 per 1000 del valore | | AIA/VIA |euro 8.000,00| dell'opera | +--------------------------+-------------+--------------------------+ 3-bis. Per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente riferiti alle attivita' istruttorie previste dal comma 3 e' autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro. 3-ter. La Commissione e' composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1 e' di durata triennale, rinnovabile una sola volta. 4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all'autorita' procedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento. 5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformita' alla vigente legislazione. Al solo scopo di incentivare il corretto Governo del territorio per le realta' territoriali minori la quota fissa prevista per la procedura di VAS sugli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti e' ridotta della meta'. 6. Sono abrogati l'art. 51 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, l'art. 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'art. 6, commi 24 e 25, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.». Note all'art. 10, commi 15, 16 e 17: - Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16. - L'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, recante «Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in ente di sviluppo agricolo.» cosi' dispone: «Per l'attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge all'ente e' autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione di oneri entro i limiti che saranno fissati, per ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio. Per l'esercizio finanziario in corso e' autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad anticipare, a carico del proprio bilancio, all'ente, per l'attuazione delle finalita' di cui agli articoli 12 e 14, le somme all'uopo necessarie, da determinarsi in rapporto alle effettive esigenze con legge di bilancio. Le somme cosi' anticipate saranno restituite con versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione in rapporto alle modalita' di recupero nei confronti dei beneficiari fissate nei citati articoli.». Note all'art. 10, comma 18: - Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16. - L'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1982, n. 71, recante «Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di Palermo.» cosi' dispone: «Fino alla conclusione delle operazioni previste dall'art. 24 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, l'Assessore regionale per gli enti locali e' autorizzato ad intervenire, in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, mediante contributi destinati agli oneri conseguenti alla applicazione degli accordi di lavoro disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, 7 novembre 1980, n. 810 e dai successivi provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.». Note all'art. 10, comma 19: - L'art. 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.» cosi' dispone: «Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006. - 1. Al fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi alle singole misure del P.O.R. puo' contenere somme relative ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati con fondi regionali. 2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilita' dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalita' di cui al predetto art. 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.: a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801; b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, 645604; c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401. 3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi. 4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire i progetti gia' finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2002 - 2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilita' tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia.». - Per l'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 10, comma 8. Nota all'art. 10, commi 20 e 24: - Per l'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 10, comma 8. Note all'art. 10, commi 21 e 22: - Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16. - L'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, recante «Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia.» cosi' dispone: «L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e' autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per il funzionamento e l'attivita' dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale, nonche' per la manutenzione e ripristino dei rispettivi locali». Nota all'art. 10, comma 25: L'art. 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale.» cosi' dispone: «Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione. 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2018, in armonia con quanto previsto dall'art. 4, commi 9 e 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013 e dell'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti, l'amministrazione regionale e' autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche e integrazioni. 5. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 4 e' autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa di 28.616 migliaia di euro annui. 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).». Note all'art. 10, comma 26: - Per l'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 10, comma 8. - L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, recante «Provvidenze per gli istituti per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania e "Florio e Salamone" di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta.» cosi' dispone: «Per consentire il conseguimento dei relativi fini istituzionali a favore dei non vedenti, anche se con altre minorazioni fisiche e psichiche, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato a concedere all'istituto per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania ed all'istituto per ciechi "Florio e Salamone" di Palermo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 500 milioni ciascuno. I contributi di cui al precedente comma saranno erogati sulla scorta di programmi annuali di attivita' degli istituti.». Nota all'art. 10, comma 27: Per l'art. 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 10, commi 6 e 7. Nota all'art. 10, commi 30 e 33: L'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13, recante «Rifinanziamento di leggi di spesa in agricoltura. Interventi urgenti in favore del personale degli enti locali.» cosi' dispone: «Rifinanziamento leggi di spesa. - 1. Per le finalita' di cui alle leggi regionali indicate nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate, espresse in migliaia di euro, riguardanti interventi dai quali discendono, per la Regione, impegni finanziari pluriennali per il funzionamento degli enti, assunti a seguito della sottoscrizione del relativo atto costitutivo consortile, non finanziabili, per loro natura, attraverso il fondo istituito con il comma 8-bis dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Per le finalita' di cui all'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 2.526 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 144111). 3. Le risorse nazionali trasferite annualmente per l'attivita' di cui all'art. 44 della legge regionale n. 9/2015, appostate sull'apposito capitolo del bilancio della Regione, sono erogate con le seguenti modalita': a) l'80 per cento all'impegno delle somme; b) il restante 20 per cento alla presentazione del rendiconto. 4. Le modalita' di erogazione di cui al comma 3 trovano applicazione anche con riferimento alle somme trasferite dallo Stato per le attivita' svolte nell'esercizio finanziario 2015. 5. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 8-bis dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, come rideterminato dal comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, capitolo 215734).». Nota all'art. 10, comma 31: L'art. 8 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale». Disposizioni varie.» cosi' dispone: «Finanziamento interventi di spesa. - 1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'Allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'art. 17 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono sostituite da quelle previste dall'Allegato 1 della presente legge. 2. La spesa autorizzata dall'art. 11, comma 101, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, e' rideterminata, per l'anno 2014, in 372 migliaia di euro (UPB 2.2.1.1.2 - capitolo 342534). 3. La spesa autorizzata dall'art. 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e' rideterminata, per l'anno 2014, in 500 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111). 4. Per le finalita' di cui all'art. 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 40 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102). 5. Per le finalita' di cui all'art. 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 500 migliaia di euro.». Note all'art. 10, comma 34: - L'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale.» cosi' dispone: «Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. 1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria e' istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi gia' IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. L'aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 e' pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l'ammontare dell'IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito cosi' determinato e' ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ai comuni e' fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalita'. A decorrere dal 2014 e', altresi', soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo. 2. Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonche' per scopi di solidarieta' intercomunale e' istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo e' alimentato con una quota, determinata con le modalita' previste al comma 3, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto Fondo, al netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri: a) dimensione demografica; b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro; c) minore capacita' fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU; d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per: 1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; 2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17; f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficolta' finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri; g) capacita' di riscossione; h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente. 4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralita' posticipate; l'erogazione dell'ultima quota e' effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni e' effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione. 4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica puo' autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralita' dell'anno precedente. 5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, e' istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984. 6. Il Fondo per investimenti e' ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento. 7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, e' accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalita' di cui all'art. 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonche' la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonche' la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalita' ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalita' di cui all'art. 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5. 7-bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, e' accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. 7-ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalita' gia' fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il Dipartimento regionale delle autonomie locali e' autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di: a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9; b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. 2. Il rimborso e' assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014. 7-quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro e' destinata al Comune di Comiso al fine di garantire la continuita' dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV. 8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 10. I comuni gia' dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo e' assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo e' revocato. Per le finalita' del presente comma e' assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario. 11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.». - Per l'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, commi 3, 4, 7. Nota all'art. 10, comma 35: L'art. 76, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002» cosi' dispone: «Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalita' dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. 1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006. 1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe e' assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, comprovato dall'effettivo esercizio anche in sede regolamentare delle facolta' impositive conferite dalle vigenti disposizioni di legge statale e dall'attivazione o aggiornamento di tutti gli strumenti tariffari previsti dall'ordinamento, la capacita' di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti. 3. comma abrogato. 4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilita' dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 nonche' per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilita' dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunita' alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario. 4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilita' dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province. 5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalita' di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali. 7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. 9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, e' finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali. 10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17. 11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali. 12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, e' costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonche' per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.». Nota all'art. 10, comma 36: I commi 1, 2 7 e 8 dell'articolo l del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU.», cosi' rispettivamente disponevano: «Art. 1 - Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani. - 1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarieta' comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento.». Note all'art. 10, comma 38: - Per la tabella «G» allegata alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale», contenente «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria» vedi nota all'art. 8, comma 10. - L'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.» cosi' dispone: «Disposizioni relative al turismo. - 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 3. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, dopo le parole «Regione siciliana» inserire le parole «ed il turismo interno». 4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle societa' esercenti i servizi di trasporto marittimi: a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce: 1) unita' di rete Egadi euro 370.000; 2) unita' di rete Eolie euro 660.000; 3) unita' di rete Pantelleria euro 40.000; 4) unita' di rete Pelagie euro 180.000; b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro: 1) unita' di rete Eolie euro 250.000. Per le finalita' di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilita' dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicita' ed efficienza; deve contenere altresi' elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unita' di rete. Il piano di cui alla presente disposizione e' approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuita' del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende gia' concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo gia' accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilita' e, con carattere di stagionalita', essere concesse autolinee urbane da parte di comuni singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalita' attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilita', con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita' con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituitesi in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio e' annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresi' prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio, (periodo soppresso). Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalita' previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi gia' previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D. Dirig. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che gia' li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'art. 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio. 6-bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi. 6-ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalita' del comma 6 e' comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6. 7. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, e' sostituito dal seguente: «3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalita' di rimborso delle aziende di trasporto.». All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilita' dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006. 8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 9. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 1». 10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 11. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole «che si realizzano nel territorio regionale». 12. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, e' sostituito dai seguenti: «1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attivita' di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo e' determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed e' pagato in unica soluzione. 1-bis. Per le finalita' del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.». 13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni. 14. Al comma 2 dell'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da «interna» a «Finanze» sono sostituite con le parole «costituita con decreto del dirigente generale del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione".». Note all'art. 10, comma 41: - L'art. 38 del regio decreto-legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana.» cosi' recita: «Lo Stato versera' annualmente alla Regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo». - Gli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Disposizioni urgenti per l'Ente acquedotti siciliani.» cosi' rispettivamente dispongono: «Art. 3 - Contributo finanziario. - 1. L'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) e' autorizzato a contrarre nell'anno 1996, con il proprio istituto cassiere, un'anticipazione di lire 15.000 milioni per le esigenze della gestione degli impianti di pertinenza dello stesso ente. 2. L'anticipazione di cui al precedente comma da contrarsi alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo non superiore al «prime rate ABI», verra' rimborsata il 31 gennaio 1997. 3. Il rimborso dell'anticipazione e degli oneri relativi a titolo di interessi e' posto a carico del bilancio della Regione con pagamento da effettuarsi direttamente in favore dell'istituto erogante. Art. 4 - Determinazione delle tariffe. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe delle forniture idriche, differenziate solo per tipo di utenza, sono determinate dall'Ente acquedotti siciliani, con i criteri dell'art. 13, comma 1, 2 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; tali tariffe sono applicate nei confronti di tutti gli utenti privati e/o pubblici senza deroga alcuna, anche in assenza di apposita convenzione.