Art. 23 
 
                            Norma finale 
 
  1. La presente legge  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso  della
sua pubblicazione. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione. 
  (Omissis). 
 
 
                                NOTE 
 
Avvertenza: 
    Il testo delle note di seguito pubblicate  e'  stato  redatto  ai
sensi dell'art. 10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.  Restano  invariati  il
valore e l'efficacia degli atti legislativi  trascritti,  secondo  le
relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo. 
Note all'art. 4, comma 1 ed all'art. 5, comma 1: 
    - Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42.» cosi' dispone: 
    «Art. 3 - Principi contabili generali e applicati. - 7.  Al  fine
di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio  2015
al  principio  generale  della   competenza   finanziaria   enunciato
nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al  comma  1,
con delibera  di  Giunta,  previo  parere  dell'organo  di  revisione
economico-finanziario, provvedono,  contestualmente  all'approvazione
del rendiconto 2014, al  riaccertamento  straordinario  dei  residui,
consistente: 
      a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui
non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla  data  del
1°  gennaio  2015.  Non  sono  cancellati  i  residui  delle  regioni
derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il  titolo  II  e  i
residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per
ciascun residuo eliminato in quanto non  scaduto  sono  indicati  gli
esercizi  nei  quali  l'obbligazione  diviene  esigibile,  secondo  i
criteri  individuati  nel  principio  applicato  della   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun  residuo  passivo
eliminato in  quanto  non  correlato  a  obbligazioni  giuridicamente
perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura; 
      b)  nella  conseguente  determinazione  del  fondo  pluriennale
vincolato da iscrivere in entrata del bilancio  dell'esercizio  2015,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale,  per  un
importo pari alla differenza tra  i  residui  passivi  ed  i  residui
attivi eliminati ai sensi della lettera  a),  se  positiva,  e  nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio  2015
a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); 
      c) nella variazione del bilancio  di  previsione  annuale  2015
autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017  autorizzatorio  e
del bilancio di  previsione  finanziario  2015-2017  predisposto  con
funzione  conoscitiva,  in  considerazione  della  cancellazione  dei
residui di cui alla lettera a). In particolare  gli  stanziamenti  di
entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e  l'aggiornamento
degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 
      d) nella reimputazione delle entrate e delle  spese  cancellate
in attuazione della lettera a), a  ciascuno  degli  esercizi  in  cui
l'obbligazione  e'  esigibile,  secondo  i  criteri  individuati  nel
principio   applicato   della   contabilita'   finanziaria   di   cui
all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate
cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo  esercizio  e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo
tecnico di cui al comma 13; 
      e)  nell'accantonamento  di  una   quota   del   risultato   di
amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato  in  attuazione  di
quanto  previsto  dalla  lettera  b),  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'. L'importo del fondo e' determinato  secondo  i  criteri
indicati nel principio applicato della  contabilita'  finanziaria  di
cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche  se
il risultato  di  amministrazione  non  e'  capiente  o  e'  negativo
(disavanzo di amministrazione)». 
    - Il decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  recante  «Disposizioni
urgenti  per  il  pagamento  dei  debiti   scaduti   della   pubblica
amministrazione,  per  il   riequilibrio   finanziario   degli   enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli  enti
locali.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 aprile  2013,
n. 82. 
Nota all'art. 5, comma 2: 
    L'art. 8 della legge regionale 2  luglio  2000,  n.  14,  recante
«Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del
trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle
risorse  geotermiche  nella  Regione  siciliana.   Attuazione   della
direttiva 94/22.CE.» cosi' dispone: 
    «Disposizioni comuni. - 1. L'Assessore, con decreto,  sentito  il
Consiglio,  approva  il  disciplinare  tipo   per   i   permessi   di
prospezione, di ricerca, e per le concessioni di  coltivazione  e  il
disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi  in
giacimento, prevedendo negli stessi possibili forme di collaborazione
tra concedente  ed  operatori  del  settore  al  fine  di  promuovere
investimenti e occupazione nella Regione siciliana. 
    2. I nuovi  disciplinari  tipo  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Regione  siciliana  e   comunicati   al   Ministero
dell'industria  per  l'eventuale  pubblicazione  nel  B.U.I.G.;  sono
altresi' trasmessi alla  Commissione  europea  per  la  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. 
    3. Il conferimento o  l'esercizio  di  un  titolo  minerario  per
prospezione, ricerca, coltivazione o stoccaggio  di  idrocarburi  non
puo' essere in nessun  caso  subordinato  alla  partecipazione  della
Regione o di altra amministrazione provinciale o locale, direttamente
o mediante persona giuridica a tal fine costituita o designata. 
    4.  Le  condizioni  e   i   requisiti,   nonche'   gli   obblighi
particolareggiati stabiliti nei decreti di  conferimento  o  proroga,
relativi all'esercizio  dell'attivita',  devono  essere  giustificati
esclusivamente dalla necessita' di assicurare il  corretto  esercizio
delle  attivita'  di  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,   di
protezione  dell'ambiente,  di  tutela  delle   aree   protette,   di
ripristino dei luoghi dopo la cessazione  dell'attivita',  di  tutela
delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici
e di sicurezza dei trasporti.  L'imposizione  delle  condizioni,  dei
requisiti e degli obblighi e' esercitata in modo non  discriminatorio
tra gli enti e  garantendo  l'indipendenza  di  gestione  degli  enti
stessi.». 
Nota all'art. 6, comma 1: 
    L'art. 27 della legge regionale 4 agosto  2015,  n.  15,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  liberi  Consorzi  comunali  e  Citta'
metropolitane.» cosi' dispone: 
    «Funzioni proprie del libero Consorzio comunale. - 1.  Il  libero
Consorzio comunale, quale ente di area vasta, e' titolare, oltre  che
delle funzioni gia' spettanti alle ex  province  regionali  ai  sensi
della  normativa  vigente,  delle  seguenti  funzioni  proprie   gia'
attribuite, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986,
n. 9  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  ex  province
regionali alla data di entrata in vigore della presente legge: 
      1) in materia di servizi sociali e culturali: 
        a) iniziative e proposte agli  organi  competenti  in  ordine
all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed  ambientali
ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale  nonche'  alla
tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi  beni,  anche
con la collaborazione degli enti e delle  istituzioni  scolastiche  e
culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le  modalita'
di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge  regionale  1°
agosto 1977, n.  80  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Per
l'esercizio delle funzioni suddette, i liberi  Consorzi  comunali  si
avvalgono degli organi periferici dell'Amministrazione regionale  dei
beni culturali ed ambientali; 
        b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali,  anche
mediante  la  riutilizzazione  delle  istituzioni   socio-scolastiche
permanenti; 
        c)  distribuzione  territoriale,  costruzione,  manutenzione,
arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli  istituti
di istruzione media di secondo grado;  promozione,  negli  ambiti  di
competenza, del  diritto  allo  studio.  Le  suddette  funzioni  sono
esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola; 
      2) in materia di sviluppo economico: 
        a) promozione dello  sviluppo  turistico  e  delle  strutture
ricettive, ivi compresa la concessione  di  incentivi  e  contributi;
realizzazione  di  opere,  impianti  e  servizi  complementari   alle
attivita' turistiche, di interesse sovracomunale; 
        b) interventi di promozione e  di  sostegno  delle  attivita'
artigiane, ivi compresa la concessione  di  incentivi  e  contributi,
salve le competenze dei comuni; 
        c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne; 
        d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di  vendita  al
dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972,  n.
43 e successive modifiche ed integrazioni; 
      3) in materia di organizzazione del territorio e  della  tutela
dell'ambiente: 
        a) costruzione e manutenzione della rete stradale del  libero
Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica  e  delle  ex
trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza  di  altri  enti  sulle
suindicate opere, fatto salvo quanto  previsto  al  penultimo  alinea
dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e  successive
modifiche ed integrazioni; 
        b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e
provinciale; 
        c)   organizzazione   dei   servizi   di   trasporto   locale
interurbano; 
        d) protezione del patrimonio naturale e gestione  di  riserve
naturali; 
        e) lettera soppressa. 
    2. Il libero Consorzio comunale  svolge,  altresi',  le  seguenti
funzioni proprie: 
      a) pianificazione territoriale ed urbanistica,  generale  e  di
coordinamento,  comprese  le  opere  e  gli  impianti  di   interesse
sovracomunale, le  vie  di  comunicazione,  le  reti  di  servizi  ed
infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici
e l'organizzazione dei servizi pubblici  di  interesse  generale,  da
attuarsi con le modalita' di cui all'art. 34; 
      b) approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la  cui
adozione spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio comunale
previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel  rispetto
degli indirizzi regionali; 
      c) organizzazione e gestione in materia di  tutela  ambientale,
entro i limiti della programmazione regionale; 
      d) pianificazione dei servizi di trasporto nel  territorio  del
libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in  materia  di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; 
      e) promozione, coordinamento e  valorizzazione  dello  sviluppo
economico  e  sociale,  comprese   le   competenze   previste   dalle
disposizioni dell'art. 12 della legge regionale 23  maggio  1991,  n.
33, nell'area del libero Consorzio comunale. L'assistenza dei  ciechi
e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa,  per  coloro  che
sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o  psichica,
anche  ad  attivita'  strutturate  a  carattere  pre-formativo  e  di
orientamento   professionale,   nonche'    a    specifici    percorsi
socio-educativi, da svolgersi in eta'  post-scolare  e  comunque  non
necessariamente  collegate  e/o  concomitanti  con  la  frequenza  di
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di  istruzione
e formazione professionale; 
      f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari  presenti  nel
territorio nonche' degli  enti  culturali  gia'  sostenuti  dalle  ex
province regionali. I liberi Consorzi comunali mantengono la  stabile
partecipazione, in qualita' di soci, nei Consorzi  universitari  gia'
partecipati dalle ex province  regionali  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, nei limiti delle  previsioni  statutarie
dei medesimi Consorzi universitari; 
      g) promozione e coordinamento dei sistemi di  informatizzazione
e di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed  elaborazione
dati nonche' assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali; 
      h) organizzazione dello  sviluppo  turistico,  entro  i  limiti
della programmazione regionale. 
    3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresi' la gestione  delle
riserve naturali gestite dalle ex province  regionali  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
    4. Ai fini dell'individuazione delle risorse  necessarie  per  il
finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi  Consorzi  comunali
ai sensi del presente articolo, il Presidente della  Regione,  previa
delibera  di  giunta,  previo   parere   della   Commissione   affari
istituzionali e della Commissione bilancio  dell'Assemblea  regionale
siciliana, emana uno o piu' decreti, sulla base di  un'intesa  con  i
competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione, allo  scopo  di  assicurare  lo
svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali. 
    5.  A  seguito  dell'entrata  in  vigore   di   ciascun   decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,  al
fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 
    6. Nelle more dell'adozione dei decreti di  cui  al  comma  4,  i
liberi  Consorzi  comunali  continuano  ad  esercitare  le   funzioni
attribuite alle ex  province  regionali  alla  data  dell'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  nei  limiti   delle   disponibilita'
finanziarie in atto esistenti.». 
Nota all'art. 6, comma 4: 
    - L'art. 9 della legge regionale 7 maggio  2015,  n.  9,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.  Legge  di
stabilita' regionale.» cosi' dispone: 
    «Disposizioni in materia di assegnazioni  finanziarie  ai  liberi
Consorzi comunali. - 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari  2015,
2016 e 2017 al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi
comunali, e' autorizzato un contributo di parte  corrente  di  19.150
migliaia di euro comprensivo della quota annuale di 1.650 migliaia di
euro per le finalita' di cui alla legge regionale 5 agosto  1982,  n.
93, come integrata dall'art. 17 della  legge  regionale  28  dicembre
2004, n. 17 e successive  modifiche  ed  integrazioni.  La  superiore
riserva e'  calcolata  all'interno  dei  trasferimenti  spettanti  al
libero Consorzio comunale interessato.  Per  l'esercizio  finanziario
2015 il contributo di parte corrente di  cui  al  presente  comma  e'
comprensivo delle assegnazioni  autorizzate  dell'art.  3,  comma  1,
della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3. 
    2. Con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica,  di  concerto  con  l'assessore  regionale  per
l'economia, previo parere della Conferenza regione-autonomie  locali,
sono stabiliti entro il 31 maggio 2015 i criteri per la  ripartizione
delle risorse di cui al comma 1. 
    3. Nelle more dell'effettuazione  dei  trasferimenti  di  cui  al
comma 1, al fine di fronteggiare eventuali  situazioni  emergenziali,
su richiesta  motivata  dei  liberi  Consorzi  comunali,  l'assessore
regionale per  le  autonomie  locali  e  la  funzione  pubblica  puo'
autorizzare l'erogazione di un acconto  fino  al  30  per  cento  del
corrispondente trasferimento dell'anno precedente. 
    4. La Regione, ai sensi  dell'art.  123  del  regolamento  CE  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
2013, attua parte rilevante delle azioni inerenti lo sviluppo  locale
mediante i comuni del territorio siciliano, le loro aggregazioni e  i
loro liberi consorzi, ritenuti idonei in quanto dotati di un apposito
sistema  di  contabilita',  sorveglianza  e  informativa  finanziaria
separati e informatizzati, che vengono  individuati  quali  Organismi
intermedi (O.I.) nell'ambito del PO FESR Sicilia, dei PO  FSE  e  del
PSR 2014-2020.». 
    - Gli articoli 4 e 26 della legge regionale 17 marzo 2016, n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale.» cosi' rispettivamente dispongono: 
    «Art. 4 - Rapporti finanziari Stato-Regione e  compensazione  per
gettiti IRAP ed addizionale regionale IRPEF. - 1. Il  saldo  tra  gli
importi presunti dei gettiti dell'imposta regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP) e dell'addizionale all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF) e quelli effettivamente affluiti alla Regione
siciliana nel periodo 2001-2013, da compensare ai sensi dell'art. 39,
comma  1,  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  e'  quantificato  in  50.000
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016. 
    2. L'importo di cui al comma 1  e'  accantonato  in  un  apposito
fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle
autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli  importi
nello stesso indicati. 
    3. Nelle more della modifica  delle  norme  di  attuazione  dello
statuto  in  materia  tributaria,  gli  importi  corrispondenti  alle
maggiori  entrate  stimate  in  1.400.000  migliaia   di   euro   per
l'esercizio  finanziario  2017  e  1.685.000  migliaia  di  euro  per
l'esercizio finanziario 2018, sono accantonati in un  apposito  fondo
in cui sono iscritte  le  risorse  derivanti  dalle  riduzioni  delle
autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli  importi
nello stesso indicati. 
    4. Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'art.  3,
comma  1,  della  legge  regionale  31  dicembre  2015,  n.  32  sono
sostituite dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa  riepilogate
nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati. 
    5.  Le  somme  riconosciute  alla  Regione  ai  sensi  dei  commi
precedenti e del  comma  1  dell'art.  3  della  legge  regionale  31
dicembre 2015, n. 32, sono destinate prioritariamente  al  ripristino
delle autorizzazioni di spesa  per  le  regolazioni  contabili  delle
imposte dirette e delle tasse ed imposte  indirette  sugli  affari  e
relative addizionali (capitoli  219202  e  219205)  per  gli  importi
indicati nella colonna A dell'Allegato 2 e, per la  parte  eccedente,
in misura proporzionale agli importi indicati nella medesima  tabella
A per le ulteriori autorizzazioni di spesa. 
    6.  Il  ragioniere  generale  della  Regione  e'  autorizzato  ad
effettuare le variazioni di  bilancio  discendenti  dall'applicazione
del comma 5. 
    7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2,  commi  80  e  86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel caso in cui il risultato di
gestione del sistema sanitario regionale relativo ai conti consuntivi
degli anni 2016 e 2017, accertato in  sede  di  verifica  annuale  da
parte dei competenti tavoli tecnici, derivante  anche  dall'ulteriore
onere posto a carico del fondo sanitario in applicazione dell'art. 6,
sia  negativo,  la  Regione  assicura  la  copertura   del   relativo
disavanzo. Per le finalita' del presente  comma  e'  incrementata  di
127.850 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari  2017
e 2018 la dotazione finanziaria della Missione 13  -  Programma  4  -
capitolo 413333. 
    8. A seguito delle verifiche dei competenti  tavoli  tecnici,  le
risorse non utilizzate per le  finalita'  di  cui  al  comma  7  sono
destinate  ad  integrazione   dell'accantonamento   positivo   «Fondo
destinato alla proroga dei contratti di  lavoro  subordinato  di  cui
all'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.  5  e
successive modifiche ed integrazioni». 
    9.  Il  ragioniere  generale  della  Regione  e'  autorizzato  ad
effettuare le variazioni di  bilancio  discendenti  dall'applicazione
del comma 8, come riepilogato nell'Allegato 3. 
    Art. 26 - Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali. -
1. Per le finalita' dell'art. 9 della legge regionale 7 maggio  2015,
n. 9, per l'esercizio finanziario 2018, e' autorizzata  la  spesa  di
19.150 migliaia di euro. La somma di 1.150 migliaia di euro, a valere
sull'autorizzazione di spesa del  capitolo  191302,  per  l'esercizio
finanziario  2016,  e'  destinata  ai   servizi   socio-assistenziali
essenziali. 
    2. Per l'anno 2016 il fondo per investimenti dei liberi  Consorzi
comunali e' determinato in 9.000  migliaia  di  euro.  I  criteri  di
riparto  del  fondo  sono  determinati  con  delibera  della   Giunta
regionale, su proposta  dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie
locali  e  la  funzione  pubblica  e  dell'Assessore  regionale   per
l'economia, ed e' destinato prioritariamente al pagamento delle quote
capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  accesi  per   il
finanziamento di  spese  di  investimento  dei  liberi  Consorzi  con
accertate difficolta' finanziarie che abbiano realizzato e dimostrato
misure di contenimento della spesa. 
    3. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016,  e'
ridotto di ulteriori 9.000 migliaia di euro e differito all'esercizio
successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno. 
    4. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di
cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano  di
azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi
della Del. CIPE n. 10/2015, una somma pari a 30.000 migliaia di  euro
e' destinata, per l'esercizio finanziario 2016,  ai  liberi  Consorzi
comunali per la realizzazione di investimenti. 
    5. In considerazione della situazione eccezionale  di  criticita'
finanziaria del sistema degli enti locali i finanziamenti di  cui  al
comma 4 possono essere destinati al pagamento  delle  quote  capitale
delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il  finanziamento  di
spese di investimento.». 
Note all'art. 7, comma 1: 
    - Per l'art. 27 della legge  regionale  4  agosto  2015,  n.  15,
recante «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citta'
metropolitane.» vedi nota all'art. 6, comma 1. 
    - L'art. 28 della legge regionale 4 agosto 2015, n.  15,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  liberi  Consorzi  comunali  e  Citta'
metropolitane.» cosi' dispone: 
    «Funzioni proprie della Citta'  metropolitana.  -  1.  La  Citta'
metropolitana, quale ente di area vasta,  oltre  che  delle  funzioni
attribuite dall'art. 27 ai  liberi  Consorzi  comunali,  e'  titolare
delle seguenti funzioni proprie: 
      a) adozione ed aggiornamento annuale  di  un  piano  strategico
triennale del  territorio  metropolitano,  che  costituisce  atto  di
indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni  dei  comuni  e
delle unioni di comuni compresi nel  predetto  territorio,  anche  in
relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente  delegate
o assegnate dalla Regione; 
      b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel
fissare vincoli e obiettivi all'attivita'  dei  comuni  compresi  nel
territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare
all'edilizia  residenziale  pubblica,  convenzionata   ed   agevolata
nonche' le strutture di  comunicazione,  le  reti  di  servizi  e  le
infrastrutture  e  ne  valuta  la  loro  sostenibilita'   ambientale,
ecologica ed energetica nel contesto metropolitano; 
      c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici locali del  territorio  metropolitano,  gia'  di  competenza
comunale; 
      d)  mobilita'  e  viabilita'  nel   territorio   metropolitano,
assicurando la compatibilita'  e  la  coerenza  della  pianificazione
urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo
in ogni caso l'intermodalita' dei trasporti nonche'  l'ottimizzazione
dei  collegamenti  delle  aree  portuali  ed  aeroportuali   con   le
infrastrutture autostradali; 
      e)  promozione  e  coordinamento  dello  sviluppo  economico  e
sociale nel territorio metropolitano, anche  assicurando  sostegno  e
supporto alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti
con la vocazione della Citta' metropolitana, come delineata nel piano
strategico del territorio di cui alla lettera a); 
      f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari  presenti  nel
territorio nonche' degli  enti  culturali  gia'  sostenuti  dalle  ex
province regionali; 
      g) partecipazione diretta alla programmazione,  assegnazione  e
gestione di interventi finanziati con fondi europei,  destinati  alla
Citta' metropolitana. 
    2. Ai fini dell'individuazione delle risorse  necessarie  per  il
finanziamento delle funzioni attribuite alle Citta' metropolitane  ai
sensi del presente articolo,  il  Presidente  della  Regione,  previa
delibera  di  Giunta,  previo   parere   della   Commissione   affari
istituzionali e della Commissione bilancio  dell'assemblea  regionale
siciliana, emana uno o piu' decreti, sulla base di  un'intesa  con  i
competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione, allo  scopo  di  assicurare  lo
svolgimento dei compiti istituzionali delle Citta' metropolitane. 
    3.  A  seguito  dell'entrata  in  vigore   di   ciascun   decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,  al
fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 
    4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al  comma  2,  le
Citta' metropolitane continuano ad esercitare le funzioni  attribuite
alle ex province regionali alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nei limiti delle disponibilita' finanziarie  in  atto
esistenti.». 
Nota all'art. 7, comma 2: 
    Il comma 756 dell'art. 1 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016),» cosi' dispone: 
    «Art. 1 - 756. Per l'esercizio 2016,  le  province  e  le  citta'
metropolitane: 
      a) possono predisporre il bilancio di previsione  per  la  sola
annualita' 2016; 
      b)  al  fine  di  garantire  il  mantenimento  degli  equilibri
finanziari, possono applicare  al  bilancio  di  previsione  l'avanzo
libero e destinato.». 
Note all'art. 8, comma 1: 
    - I commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2016,
n.  101,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni.»
cosi' rispettivamente dispongono: 
    «Art. 4 - Disposizioni urgenti in tema di immissione in  servizio
di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a  proroghe
di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.  -
9. Le amministrazioni pubbliche che  nella  programmazione  triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449,  riferita  agli  anni  dal  2013  al  2016,
prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art.  35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente
in materia e, in particolare, dei limiti massimi  della  spesa  annua
per la stipula dei contratti a tempo determinato  previsti  dall'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  i  contratti  di
lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data
di pubblicazione della legge di  conversione  del  presente  decreto,
almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga  puo'
essere disposta, in relazione al proprio effettivo  fabbisogno,  alle
risorse finanziarie disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica
vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente
periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo  restando  il  divieto  previsto
dall'art. 16, comma 9,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016  i  contratti  di
lavoro a tempo determinato  nonche'  i  contratti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa,  anche  a  progetto,  per   le   strette
necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei  servizi  e  nel
rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma,  del  patto
di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento della
spesa complessiva di personale. Per  le  proroghe  dei  contratti  di
lavoro a tempo  determinato  del  personale  degli  enti  di  ricerca
possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente comma, le
risorse di cui all'art. 1, comma 188, della legge 23  dicembre  2005,
n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per  il  personale
direttamente impiegato in specifici progetti  di  ricerca  finanziati
con le predette risorse e  limitatamente  alla  durata  dei  progetti
medesimi. 
    9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei vincoli
e dei termini di cui al comma  9  del  presente  articolo,  i  limiti
previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122,   e   successive   modificazioni,   possono   essere    derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,  nonche'  dagli  enti
territoriali compresi nel territorio delle  stesse,  a  valere  sulle
risorse  finanziarie  aggiuntive  appositamente   individuate   dalle
medesime regioni attraverso misure di revisione  e  razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte
salve le  disposizioni  previste  dall'art.  14,  comma  24-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire  l'attuazione  dei
processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A  tal  fine  gli  enti
territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il  complesso
delle spese per  il  personale  al  netto  dell'eventuale  contributo
erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei  risparmi  di  spesa
realizzati a seguito dell'adozione delle misure di  razionalizzazione
e revisione della spesa di cui al  primo  periodo;  la  verifica  del
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 76,  commi  4  e  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato  rispetto
del patto di stabilita' interno e successive modificazioni per l'anno
2015, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro  a
tempo determinato fino  al  31  dicembre  2016,  non  si  applica  la
sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'art. 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183,  e  successive  modificazioni.  Per  l'anno
2016, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze
istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati, la  proroga
dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei
periodi precedenti, puo' essere  disposta  in  deroga  ai  termini  e
vincoli di cui al comma 9 del presente articolo.  Fermo  restando  il
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557,  557-quater
e 562, primo periodo, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  la
proroga puo' essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti
dalle vigenti disposizioni di  legge.  Per  l'anno  2016,  agli  enti
territoriali di cui al primo  periodo  del  presente  comma,  che  si
trovino nelle condizioni di cui all'art. 259 del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per  gli
stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e'
subordinata all'assunzione  integrale  degli  oneri  a  carico  della
regione ai sensi dall'art. 259, comma 10, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». 
    - L'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.  Legge  di
stabilita' regionale», cosi' dispone: 
    «Disposizioni in materia di personale precario. - 1. Al  fine  di
favorire l'assunzione a tempo indeterminato  dei  lavoratori  di  cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto  1997,
n. 280, come recepito dall'art. 4 della legge regionale  26  novembre
2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre  2013  siano  titolari  di
contratto a tempo determinato o utilizzati in  attivita'  socialmente
utili, secondo le disposizioni recate  dall'art.  4,  comma  9-bis  e
successive modifiche e  integrazioni,  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  il
Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative predispone l'elenco regionale
previsto  dall'art.  4,  comma  8,  del  medesimo  decreto-legge   n.
101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti
criteri prioritari: 
      a) anzianita' di utilizzazione; 
      b) in caso di parita' maggior carico familiare; 
      c) in caso di ulteriore parita' anzianita' anagrafica. 
    2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e  8,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma  3-bis  dell'art.
35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai  soggetti
inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a  tempo
determinato. 
    3. In  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al  comma  9-bis
dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125  e  successive
modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono  autorizzati  a
prorogare sino al 31 dicembre 2016  con  decorrenza  dal  1°  gennaio
2014,  i  contratti  di  lavoro  subordinato  a   tempo   determinato
instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti  dall'art.  4
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. 
    4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'art.
4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n.  125/2013,
e nel rispetto di  quanto  previsto  dal  comma  9-bis  e  successive
modifiche e integrazioni del citato art. 4, la proroga  dei  rapporti
di lavoro a tempo determinato puo' essere disposta con decorrenza dal
1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il  fabbisogno
organizzativo  e  le  comprovate  esigenze  istituzionali  volte   ad
assicurare i servizi gia' erogati. 
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma  3  e'  autorizzata,
per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni  di  spesa
previste per ciascun anno la prosecuzione delle attivita' socialmente
utili  svolte   dai   lavoratori   aventi   diritto   all'inserimento
nell'elenco di cui al  comma  8  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.
101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per  le  finalita'  del
presente comma e' autorizzata, per il triennio  2014-2016,  la  spesa
annua di 36.362 migliaia di euro. 
    6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti
misure in favore dei lavoratori appartenenti  al  regime  transitorio
dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'art. 2 della  legge
regionale n. 24/2000; l'art. 25 della  legge  regionale  29  dicembre
2003, n. 21; l'art. 2, comma 3, della  legge  regionale  31  dicembre
2007, n. 27; l'art. 12, comma 6, della legge  regionale  21  dicembre
1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 16; l'art. 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004,  n.
15; l'art. 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre  2005,  n.
19; l'art. 12 della  legge  regionale  29  dicembre  2009,  n.  13  e
successive modifiche ed integrazioni e  l'art.  34,  comma  2,  della
legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. 
    7. Le disposizioni del presente comma si  applicano  con  effetto
dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014,  n.  5.
Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari  sul  complesso
delle  spese  del  personale   delle   autonomie   locali   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, e' istituito,
presso il Dipartimento regionale delle  autonomie  locali,  un  Fondo
straordinario da ripartire con decreto dell'assessore  regionale  per
le  autonomie  locali  e  la  funzione  pubblica,  di  concerto   con
l'assessore regionale per la famiglia,  le  politiche  sociali  e  il
lavoro, previo  parere  della  Conferenza  regione-autonomie  locali,
tenendo anche conto, fermo restando la  dotazione  complessiva  delle
risorse, del contributo gia' concesso  per  ogni  singolo  lavoratore
alla data del 31 dicembre 2013. 
    7-bis. Nelle more dell'intesa prevista al  comma  7,  l'assessore
regionale per  le  autonomie  locali  e  la  funzione  pubblica  puo'
autorizzare l'erogazione  agli  enti  locali  di  acconti  del  Fondo
straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al
40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente. 
    7-ter.  Al  fine  di  garantire  la  conferma  dei  processi   di
stabilizzazione  gia'  conclusi  o  da  concludere  ai  sensi   della
normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e  9  del  presente
articolo per i quali l'Assessorato regionale  della  famiglia,  delle
politiche sociali e del lavoro non  ha  proceduto  all'emissione  del
relativo  provvedimento  di  copertura  finanziaria  quinquennale,  i
dipartimenti di cui ai predetti  commi  7  e  9  sono  autorizzati  a
compensare,  per  il  triennio  20142016,  in  luogo   del   relativo
quinquennio, gli effetti del  suddetto  squilibrio  finanziario,  nei
limiti delle rispettive disponibilita' di cui ai commi  8  e  10  del
presente articolo, con le modalita' previste dai medesimi commi  7  e
9.   
    8. Il Fondo di cui al comma 7 e'  determinato,  per  il  triennio
2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno  2014
e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016,  e
rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione  contributiva
della Regione per le finalita' previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis,
del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125  e  successive
modifiche ed integrazioni.  
    9. Le disposizioni del presente comma si  applicano  con  effetto
dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014,  n.  5.
Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari  sul  complesso
delle  spese  del  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  ivi
comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario  regionale,  con
esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 6, e' istituito, presso il  Dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi  e
delle attivita' formative, un Fondo straordinario da ripartire  sulla
base dei criteri stabiliti con decreto dell'assessore  regionale  per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera  della
giunta regionale, tenendo anche conto, fermo  restando  la  dotazione
complessiva delle risorse, del  contributo  gia'  concesso  per  ogni
singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. 
    10. Il Fondo di cui al comma 9 e' determinato,  per  il  triennio
2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e
27.652 migliaia di euro per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016,  e
rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione  contributiva
della Regione per le finalita' previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis,
del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonche' quelle
previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e gia' autorizzate alla
data di entrata in vigore della presente legge,  pari  a  complessive
290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469  migliaia  di  euro
per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno  2016,  secondo
le  disposizioni  recate  dall'art.  4,  comma  9-bis,  e  successive
modifiche e integrazioni del decreto-legge  n.  101/2013,  convertito
dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari  ai  risparmi
di spesa realizzati dalla  Regione,  a  seguito  dell'adozione  delle
misure di razionalizzazione  e  revisione  della  spesa,  riepilogate
nell'Allegato 3 della presente legge. 
    12. Al fine di garantire risparmi strutturali di  spesa  rispetto
all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3,
per l'anno 2014, rappresentano  per  i  corrispondenti  aggregati  di
spesa, il  limite  massimo  degli  stanziamenti  che  possono  essere
iscritti in bilancio. Per gli anni 2015  e  2016  il  limite  massimo
degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati  di  spesa  non  puo'
superare per ciascuno dei  rispettivi  anni  quello  dell'anno  2014.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il Governo  della  Regione  presenta  all'Assemblea  regionale
siciliana una relazione che indica le misure di  razionalizzazione  e
di revisione della spesa adottate e le  iniziative  da  adottare  per
garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di
cui al comma 11. 
    13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto).». 
Note all'art. 8, comma 2: 
    L'art. 6 della legge regionale  7  maggio  2015,  n.  9,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.  Legge  di
stabilita' regionale.», per effetto  delle  modifiche  apportate  dal
comma che si annota, risulta il seguente: 
    «Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. -
1. L'assegnazione ai comuni di cui all'art. 6, comma 1,  della  legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5, gia' rideterminata con  il  comma  1
dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, e' stabilita
in  357.700  migliaia  di  euro  per  l'esercizio  finanziario  2015.
Conseguentemente  e'  ulteriormente   rideterminata   l'aliquota   di
compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi  effettivamente
riscossa di cui all'art. 6, comma 1, della medesima  legge  regionale
n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. 
    2. Al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche ed  integrazioni,  dopo  le  parole  «azioni  di
interesse  comune»  e'  aggiunto  il  seguente  periodo  «,  pena  la
restituzione nell'esercizio finanziario successivo  delle  somme  non
utilizzate secondo tali modalita'.».   
    3. Il comma 3 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche ed integrazioni e' cosi' sostituito: 
    «3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie  locali
e la funzione pubblica, di concerto  con  l'Assessore  regionale  per
l'economia, previo parere della Conferenza regione-autonomie  locali,
sono stabilite entro il 31  maggio  di  ciascun  anno  l'aliquota  di
contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni
e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto  Fondo,  al
netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai
commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.  3,
sulla base dei seguenti criteri: 
      a) dimensione demografica; 
      b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento  e
in diminuzione, garantendo ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a
5.000  abitanti,  di  cui  alla  legge  27  dicembre  1977,  n.  984,
un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di
euro; 
      c) minore capacita' fiscale in relazione al gettito  dell'IRPEF
e dell'IMU; 
      d) esigenze di  spesa  delle  isole  minori  per  il  trasporto
rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di  parte  corrente  che
copra  interamente  le  spese  effettivamente   sostenute   nell'anno
precedente; 
      e)  esigenze  commisurate  alla   spesa   sostenuta   nell'anno
precedente per: 
        1) il trasporto interurbano degli alunni delle  scuole  medie
superiori, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973,
n. 24, e successive modifiche ed  integrazioni,  interamente  per  le
spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; 
        2) la gestione degli asili nido nei  comuni  con  popolazione
inferiore a 10.000 abitanti; 
        3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei  servizi  di
polizia municipale  previsto  dall'art.  13,  comma  2,  della  legge
regionale 1 agosto 1990, n. 17; 
      f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli  equilibri  di
bilancio  in  presenza  di  comprovate  situazioni   di   difficolta'
finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai  comuni  che
hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri; 
      g) capacita' di riscossione; 
      h) tasso di emigrazione superiore al 50  per  cento,  calcolato
per ogni  comune  come  rapporto  tra  il  numero  complessivo  degli
iscritti all'anagrafe italiani  residenti  all'estero  (AIRE)  al  31
dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente.». 
    4. Per l'anno 2015 il Fondo per investimenti dei comuni  previsto
dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n.  5/2014  e  successive
modifiche ed integrazioni, e'  determinato  in  115.000  migliaia  di
euro. 
    5. Per le finalita' di cui agli  articoli  8  e  10  della  legge
regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni
e' autorizzata la spesa di 650 migliaia di euro. Per le finalita'  di
cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche
ed integrazioni e' autorizzata la spesa di 2.000  migliaia  di  euro.
Agli  oneri   derivanti   dall'applicazione   del   presente   comma,
quantificati complessivamente in 2.650 migliaia di euro, si  provvede
a valere sulle risorse di cui al comma 4. 
    6. All'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e  successive
modifiche ed  integrazioni,  dopo  il  comma  7-ter  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «7-quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di  servizio
dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015,  a  valere  sul
Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma  di  1.200  migliaia  di
euro e' destinata al  Comune  di  Comiso  al  fine  di  garantire  la
continuita' dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.». 
    7. Al comma 10 dell'art. 6 della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche e integrazioni le parole  «in  proporzione  alle
somme richieste e incorporate nei rispettivi piani  di  riequilibrio»
sono sostituite dalle parole «sulla base dei criteri individuati  con
decreto  dell'assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica, previo parere della  Conferenza  regione-autonomie
locali.». 
    8. Ai sensi del comma 10 dell'art. 259 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,  per  far
fronte alla collocazione in disponibilita' del  personale  dipendente
degli enti locali i quali, entro il 30 giugno 2015, abbiano accertato
e dichiarato la condizione di dissesto  per  l'esercizio  finanziario
2014, e' previsto, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, uno
stanziamento di 2.000 migliaia di euro a  carico  del  Fondo  di  cui
all'art. 6, comma 1, della legge regionale  n.  5/2014  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  per  integrare  i  posti  delle  piante
organiche  rideterminate,  ai  sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'interno del 24 luglio 2014. 
    8-bis. Tenuto conto  del  comma  10  dell'art.  259  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, per far fronte alle emergenze  finanziarie  degli  enti
locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015,
e' previsto per l'anno 2016 uno stanziamento  di  2.950  migliaia  di
euro a carico del fondo di cui  all'art.  6,  comma  1,  della  legge
regionale  28  gennaio  2014,  n.  5  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,  quale  contributo,  in  ragione  del  costo  di   ogni
dipendente  che,  secondo  i  parametri  del  decreto  del  Ministero
dell'interno previsto dall'art. 263, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
risulti in soprannumero. 
    9. Per le finalita' di cui al presente comma, e'  autorizzata  la
spesa di 1.000 migliaia di euro da iscrivere su apposito capitolo del
bilancio della Regione per l'esercizio  finanziario  2015,  a  valere
sulle assegnazioni di cui al comma  1.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano  anche  in  favore  dei  liberi  Consorzi
comunali e delle  Citta'  metropolitane,  nel  limite  delle  residue
disponibilita'  autorizzate  dall'art.  30,  comma  8,  della   legge
regionale  28  gennaio  2014,  n.  5  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, ove rinvenienti a seguito dell'emanazione  del  decreto
di riparto di cui al comma 7 del medesimo articolo. 
    10. All'art. 11 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le
seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 le parole «gli  enti  di  cui  all'art.  1»  sono
sostituite dalle parole  «e  i  suoi  enti  e  organismi  strumentali
esclusi gli enti di cui al Titolo II»; 
      a-bis) alla fine del comma 1 e' aggiunto il  seguente  periodo:
«Sono confermate le disposizioni di cui  al  comma  12  dell'art.  47
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5». 
      b) b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Gli enti locali, i loro enti e organismi  strumentali,  gli
enti  strumentali  regionali  e  i  loro  organismi  strumentali,  ad
eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle  disposizioni  del
comma 2  esercitano  le  facolta'  di  rinvio  previste  dal  decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello
stesso decreto legislativo  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
2015.». 
    11. In considerazione delle particolari  difficolta'  finanziarie
del  comparto  degli  enti  locali,   il   dirigente   generale   del
Dipartimento regionale delle autonomie  locali,  su  richiesta  delle
enti assegnatari di contributi straordinari e  previa  autorizzazione
dell'Assessore regionale  per  le  autonomie  locali  e  la  funzione
pubblica, puo' provvedere a riassegnare allo  stesso  ente  le  somme
gia' erogate nelle ipotesi in cui dalla  rendicontazione,  presentata
oltre il termine previsto dall'art. 158 del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche  ed  integrazioni  risulti
che le stesse siano state utilizzate per le previste finalita'. 
    12. Per le finalita' di cui al comma 10 dell'art. 4  della  legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11,  e'  autorizzata  la  spesa  di  500
migliaia di euro per  l'esercizio  finanziario  2015  in  favore  del
Comune di Lipari, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1. 
Note all'art. 8, commi 3, 4 e 7: 
    L'art. 7 della legge regionale  17  marzo  2016,  n.  3,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  legge  di
stabilita' regionale», per  effetto  delle  modifiche  apportate  dal
comma 4 che si annota, risulta il seguente: 
    «Disposizioni in materia di autonomie locali. - 1. I comuni,  con
delibera del consiglio comunale, hanno la facolta' di anticipare  gli
effetti dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 26  giugno  2015,
n. 11. 
    2.  Per  effetto  delle  disposizioni  previste  dal   comma   1,
l'assegnazione ai comuni di cui all'art.  6,  comma  1,  della  legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e' determinata in 341.600 migliaia di
euro per l'anno 2016, di cui 1.000 migliaia di euro per le  finalita'
di cui all'art. 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985,  n.
34 e successive modifiche ed integrazioni, per gli interventi di  cui
agli articoli 8 e 9 della legge medesima, ed in 325.000  migliaia  di
euro  per  ciascuno  degli   esercizi   finanziari   2017   e   2018.
Conseguentemente e' rideterminata l'aliquota di compartecipazione  al
gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa  di  cui  al
medesimo articolo. 
    3. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della  legge  regionale  7  maggio
2015, n. 9 e successive modifiche  ed  integrazioni  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «8-bis. Tenuto conto del  comma  10  dell'art.  259  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, per far fronte alle emergenze  finanziarie  degli  enti
locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015,
e' previsto per l'anno 2016 uno stanziamento  di  1.350  migliaia  di
euro a carico del fondo di cui  all'art.  6,  comma  1,  della  legge
regionale  28  gennaio  2014,  n.  5  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,  quale  contributo,  in  ragione  del  costo  di   ogni
dipendente  che,  secondo  i  parametri  del  decreto  del  Ministero
dell'interno 24 luglio 2014, risulti in soprannumero.». 
    4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'art. 6  della
legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed  integrazioni  e'
ridotta a 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari
2016 e 2017. 
    5. comma soppresso. 
    6. Ai comuni in stato di dissesto  non  beneficiari  di  analoghi
interventi regionali e'  concesso  un  contributo  triennale  di  800
migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario  2016,
in proporzione al numero di abitanti. 
    7. Al maggiore onere di cui al comma  6  a  carico  del  bilancio
regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di
cui al presente articolo. 
    8. Per le finalita' di cui al primo periodo del comma 9 dell'art.
6  della  legge  regionale  n.  9/2015  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, e' autorizzata, per l'esercizio  finanziario  2016,  la
spesa di 1200 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni del  Fondo
delle autonomie locali. 
    8-bis. Per l'anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, a
valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2,  ad
ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di  cui
all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e'
autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro in favore dei comuni  in
dissesto  e  di  400  migliaia  di  euro  in  favore   delle   Citta'
metropolitane e dei liberi Consorzi  comunali,  da  iscrivere  in  un
apposito  capitolo  di  bilancio  della  rubrica   del   Dipartimento
regionale delle autonomie locali. 
    9.  Per  l'esercizio  finanziario  2016,  a  valere   sul   Fondo
perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della  legge  regionale  n.
5/2014 e successive modifiche  ed  integrazioni,  e'  accantonata  la
somma di 500 migliaia di euro per  garantire  la  prosecuzione  degli
interventi di cui al comma 10 dell'art. 4 della  legge  regionale  12
maggio 2010, n. 11. 
    10. Per le finalita' di cui all'art. 21,  comma  8,  della  legge
regionale 22 dicembre 2005,  n.  19,  l'Assessorato  regionale  delle
autonomie locali e  della  funzione  pubblica,  previo  parere  della
Conferenza Regione-Autonomie locali, e' autorizzato ad impiegare  una
somma a valere sulle disponibilita' del Fondo  di  cui  al  comma  2,
nella misura massima di 150 migliaia di  euro,  per  l'erogazione  di
contributi alle  associazioni  di  comuni  ed  alle  associazioni  di
amministratori comunali operanti sul territorio regionale. 
    11. Tenuto conto  di  quanto  previsto  dal  protocollo  d'intesa
sottoscritto il 18 giugno 2014  tra  ANCI  e  UPI,  per  favorire  il
processo d'integrazione a livello regionale fra  le  associazioni  di
rappresentanza generale di  comuni,  Citta'  metropolitane  e  liberi
Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, sentita la  conferenza  Regione-Autonomie  locali,
puo'  autorizzare,  per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e   2018
l'assegnazione all'ANCI Sicilia di un contributo fino a 150  migliaia
di euro a valere sul fondo perequativo, di cui all'art. 6,  comma  2,
della  legge  regionale  n.  5/2014   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, del corrispondente esercizio finanziario, per le  spese
di funzionamento e gestione, qualora  entro  il  termine  di  novanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  si
pervenga  all'accordo  tra  ANCI  Sicilia  e  URPS  per   l'effettiva
rappresentanza unitaria di  comuni,  Citta'  metropolitane  e  liberi
Consorzi comunali. 
    12. A sostegno ed incentivo  delle  unioni  dei  comuni  previste
dall'art. 32 del decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e'
autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro, quale compartecipazione
regionale ai contributi statali per l'anno 2016, a valere  sul  Fondo
perequativo di cui all'art. 6, comma  2,  della  legge  regionale  n.
5/2014 e successive modifiche  ed  integrazioni.  I  contributi  sono
concessi in relazione all'effettivo esercizio associato  di  funzioni
da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle  medesime
da parte di tutti i comuni aderenti. 
    13. Per i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo,
interessati dall'alluvione dell'autunno 2015, l'Assessorato regionale
delle autonomie locali e della funzione  pubblica  e'  autorizzato  a
concedere, per l'esercizio finanziario 2016,  un  contributo  di  100
migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali. 
    14. Le  riserve  a  valere  sul  Fondo  delle  autonomie  locali,
costituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, della  legge  regionale  n.
5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, non possono  superare,
in ogni caso, la percentuale del due per cento. 
    15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  secondo
l'ultimo censimento e ai  comuni  delle  isole  minori,  in  fase  di
riparto del Fondo delle autonomie locali e' garantita un'assegnazione
di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti  salvi
gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16. 
    16. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale
n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni  sono  soppresse  le
parole «di cui alla legge 27 novembre 1977, n. 984». 
    17. Ai comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale di cui
alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 come integrata dall'art. 17
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive  modifiche
ed integrazioni, e' riconosciuto  un  contributo,  per  gli  esercizi
finanziari 2016 e 2017, a valere e nei limiti della riserva  prevista
dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, commisurato al
costo del personale assunto. A decorrere  dall'esercizio  finanziario
2018 gli oneri relativi al personale predetto sono posti a carico dei
bilanci dei comuni interessati. 
    18. E' istituito un fondo perequativo  costituito  dalle  entrate
della Regione di cui  all'art.  42,  comma  1,  relativo  alle  nuove
concessioni,  destinato  all'equilibrio  tra  i  comuni  titolari  di
demanio marittimo e i comuni non titolari di demanio  marittimo.  Con
decreto dell'Assessore regionale  per  l'economia,  di  concerto  con
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono  stabiliti
i parametri per raggiungere tale equilibrio. 
    19. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013,
n. 9 e' soppresso. 
    20. Per l'anno 2016 il Fondo per investimenti dei comuni previsto
dall'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e'  determinato
in 50.000 migliaia di euro. 
    21. Il limite d'impegno di cui al  comma  4  dell'art.  15  della
legge regionale 14 maggio 2009, n.  6,  per  l'esercizio  finanziario
2016, e' ridotto di 50.000 migliaia di euro e differito all'esercizio
successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno. 
    22. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento  del  Piano
di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del  Piano
di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le  procedure  adottate  ai
sensi della del. CIPE n. 10/2015, una somma pari a  115.000  migliaia
di euro e' destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti. 
    23. In considerazione della situazione eccezionale di  criticita'
finanziaria del sistema degli enti locali, i finanziamenti di cui  al
comma 22 possono essere destinati al pagamento delle  quote  capitale
delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il  finanziamento  di
spese di investimento. 
    24. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a
qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti
ordinari. Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie
locali e la funzione pubblica sono  definiti  annualmente  i  termini
delle riduzioni di cui al comma 23. 
    25. Per le finalita' di cui all'art. 31, commi 1 e 3, lettera b),
della legge regionale n. 6/2009  e'  destinata  la  somma  di  10.000
migliaia di euro a valere sui fondi del Primo  ambito  di  intervento
del  Piano  di  completamento   del   documento   di   programmazione
finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC)  2014-2020,  con  le
procedure adottate ai sensi della del. CIPE n. 10/2015. 
    26. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale  n.  6/2009  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  dell'assessore   regionale   per   le
infrastrutture e la  mobilita',  previa  deliberazione  della  Giunta
regionale, sono stabilite le modalita' di utilizzazione del Fondo  di
cui al  comma  1,  destinato  esclusivamente  alla  progettazione  di
interventi coerenti  con  i  programmi  della  politica  unitaria  di
coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020.». 
    27. L'Assessore regionale per  i  beni  culturali  e  l'identita'
siciliana, di concerto  con  l'Assessore  regionale  per  l'economia,
previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana, con decreto da emanarsi entro 180  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  individua  i  siti
culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e
valorizzazione, e' trasferita  agli  enti  territoriali  stabilendone
altresi' le modalita', senza oneri aggiuntivi a carico  del  bilancio
regionale. 
    28. Il comma 4 dell'art. 60 della legge regionale  n.  9/2015  e'
abrogato.». 
Nota all'art. 8, comma 5: 
    L'art. 6 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20,  recante
«Disposizioni per favorire  l'economia.  Disposizioni  varie.»  cosi'
dispone: 
    «Modifiche agli articoli 7 e 27 della legge  regionale  17  marzo
2016, n. 3 e all'art. 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in
materia di assegnazioni finanziarie ai comuni  ed  alle  ex  province
regionali. - 1. All'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n.  3
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 3 le parole «per l'anno finanziario 2011  e/o  2012
e/o  2013  e/o  2014»  sono  sostituite  dalle  parole  «negli   anni
finanziari 2011-2015»  e  le  parole  «800  migliaia  di  euro»  sono
sostituite dalle parole «1.350 migliaia di euro»; 
      b) al comma 4 le parole «800 migliaia di euro» sono  sostituite
dalle parole «250 migliaia di euro»; 
      c) il comma 5 e' soppresso; 
      d) al comma 15 dopo le  parole  «secondo  l'ultimo  censimento»
sono aggiunte le parole «e ai comuni delle isole minori»; 
      e) al comma 20 le parole da  «I  criteri  di  riparto»  fino  a
«contenimento della spesa» sono soppresse. 
    2. All'art. 27 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2.  Entro  il  30  novembre  2016  ciascun   ente   territoriale
interessato dal Fondo straordinario di  cui  all'art.  30,  comma  7,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e  successive  modifiche
ed integrazioni, con  deliberazione  del  proprio  organo  esecutivo,
approva una relazione articolata  in  merito  alle  potenzialita'  di
assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione  locale  sulla
base dei fabbisogni programmati  di  personale,  nel  rispetto  delle
esigenze funzionali, delle capacita'  assunzionali  e  dei  parametri
previsti dalla specifica normativa. Tale relazione,  con  i  relativi
allegati tecnici, e' trasmessa dal  legale  rappresentante  dell'ente
entro  dieci  giorni  al  Dipartimento  regionale   delle   autonomie
locali.». 
      b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La mancata trasmissione della relazione di  cui  al  comma  2
comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi
titolo, del Fondo straordinario di cui all'art. 30,  comma  7,  della
legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.». 
Note all'art. 8, comma 6: 
    - L'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n.  9,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013.  Legge  di
stabilita' regionale.», cosi' dispone: 
    «Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi  liquidi  e
gassosi. - 1. (Inciso omesso  in  quanto  impugnato  dal  Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto) per le produzioni di
idrocarburi liquidi e gassosi e di  gas  diversi  dagli  idrocarburi,
ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che  il
titolare  di  ciascuna  concessione  di  coltivazione  e'  tenuto   a
corrispondere annualmente e' elevata al 20 per cento. 
    2. (comma soppresso). 
    3. Per  ciascuna  concessione  non  sono  previste  esenzioni  al
pagamento dell'aliquota. 
    4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2013 per
ciascuna  concessione  di  coltivazione,  il  valore   dell'aliquota,
calcolato ai sensi del comma 1, e'  corrisposto  per  un  terzo  alla
Regione e per due  terzi  ai  comuni  nei  cui  territori  ricade  il
giacimento.  I  comuni   destinano   tali   risorse   allo   sviluppo
dell'occupazione  e  delle   attivita'   economiche,   all'incremento
industriale e ad interventi di miglioramento  ambientale  delle  aree
dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.». 
    - L'art. 27 della legge regionale 17 marzo 2016,  n.  3,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  Legge  di
stabilita' regionale.» cosi' dispone: 
    «Finanziamento disposizioni in materia di personale  precario.  -
1. Le spese autorizzate per l'esercizio  finanziario  2016  dall'art.
30, commi 8 e 10, della legge regionale  28  gennaio  2014,  n.  5  e
successive   modifiche   ed   integrazioni    sono    rispettivamente
rideterminate in 181.900 migliaia di euro (Missione 15 -Programma 3 -
capitolo 191310)  ed  in  6.850  migliaia  di  euro  (Missione  15  -
Programma 3 capitolo 313319). 
    2.  Entro  il  30  novembre  2016   ciascun   ente   territoriale
interessato dal Fondo straordinario di  cui  all'art.  30,  comma  7,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e  successive  modifiche
ed integrazioni, con  deliberazione  del  proprio  organo  esecutivo,
approva una relazione articolata  in  merito  alle  potenzialita'  di
assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione  locale  sulla
base dei fabbisogni programmati  di  personale,  nel  rispetto  delle
esigenze funzionali, delle capacita'  assunzionali  e  dei  parametri
previsti dalla specifica normativa. Tale relazione,  con  i  relativi
allegati tecnici, e' trasmessa dal  legale  rappresentante  dell'ente
entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. 
    3. La mancata trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  2
comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi
titolo, del Fondo straordinario di cui all'art. 30,  comma  7,  della
legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni. 
    4. Le assunzioni disposte ai sensi  dell'art.  4,  comma  8,  del
decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni  dalla  legge
n.  125/2013,  non  si  computano  nel  limite  finanziario   fissato
dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento  ordinario
ai sensi dell'art. 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. 
    5. Il comma 2 dell'art. 30 della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 8,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma  3-bis  dell'art.
35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai  soggetti
inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a  tempo
determinato.». 
    6. In sede di riparto del fondo di cui al comma  7  dell'art.  30
della  legge  regionale  n.  5/2014   e   successive   modifiche   ed
integrazioni,   i   trasferimenti   ai   comuni   beneficiari   delle
disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, della  legge  regionale  15
maggio 2013,  n.  9  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  sono
decurtati  in  misura  corrispondente  ai  proventi  derivanti  dalla
medesima disposizione, riferiti all'anno precedente. Per l'anno 2016,
le economie  derivanti  dall'applicazione  del  presente  comma  sono
utilizzate  per  la  copertura  degli  oneri  per  il  personale  con
contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario,  ai
sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale. 
    7. In sede di riparto del fondo di cui al comma  7  dell'art.  30
della  legge  regionale  n.  5/2014   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, i trasferimenti ai comuni in  dissesto  sono  decurtati
delle somme trasferite nell'anno precedente che  siano  eventualmente
risultate in misura superiore rispetto all'effettiva spesa  sostenuta
nel medesimo anno  per  il  personale  precario.  La  relativa  quota
risultante in misura superiore non deve, pertanto, essere restituita. 
    8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, comma  5,  della
legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed  integrazioni  e'
determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e  2018,  in
28.000 migliaia di  euro  da  iscriversi  in  un  apposito  fondo  da
assegnare al Dipartimento regionale della  funzione  pubblica  e  del
personale. Il ragioniere generale  e'  autorizzato  ad  apportare  le
variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma. 
    9. Al comma 4 dell'art. 32 della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  le  parole  «e  fino  al  31
dicembre 2016» sono sostituite con le parole «e fino al  31  dicembre
2018» e dopo le parole «n.  125/2013»  sono  aggiunte  le  parole  «e
dell'art. 1, comma  426,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
sussistendone i presupposti». 
    10. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30, comma 5,  della
legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni,  e'
determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 36.362 migliaia  di
euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 313318). 
    11. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 1,  della
legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni,  e'
determinata, per l'esercizio finanziario 2016,  in  312  migliaia  di
euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo - 313318). 
    12. Al comma 6 dell'art. 30 della legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche e  integrazioni,  sono  aggiunte  le  parole  «e
l'art. 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33». 
    13. Per fare  fronte  alle  necessita'  derivanti  dalla  mancata
erogazione dei contributi dell'anno 2013  dovuti  agli  enti  diversi
dalle autonomie locali, pubbliche amministrazioni,  ivi  comprese  le
aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, la  cui  istanza,
presentata, non e' stata regolarizzata nell'anno  di  competenza,  e'
autorizzata, per  l'esercizio  finanziario  2016,  la  spesa  di  100
migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 -  Titolo  1  -  capitolo
313319).». 
Nota all'art. 8, comma 8: 
    L'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42.» cosi' dispone: 
    «Mutui e altre forme di indebitamento. - 1. Il ricorso al  debito
da parte delle regioni, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  40,
comma 2, e' ammesso esclusivamente nel rispetto  di  quanto  previsto
dalle leggi vigenti in  materia,  con  particolare  riferimento  agli
articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art.  3,  comma  16,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,
dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
    2.  Non  puo'  essere  autorizzata  la   contrazione   di   nuovo
indebitamento, se non e' stato approvato dal consiglio  regionale  il
rendiconto dell'esercizio di due anni  precedenti  a  quello  al  cui
bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. 
    3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la  legge  di
approvazione del bilancio o con leggi  di  variazione  del  medesimo,
decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 
    4.  Le  entrate  derivanti   da   operazioni   di   debito   sono
immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative
obbligazioni, anche se  non  sono  riscosse,  e  sono  imputate  agli
esercizi in cui e' prevista l'effettiva erogazione del finanziamento.
Contestualmente e' impegnata  la  spesa  complessiva  riguardante  il
rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano
di ammortamento, distintamente per la  quota  interessi  e  la  quota
capitale. 
    5. Le somme iscritte nello stato di  previsione  dell'entrata  in
relazione  ad  operazioni  di  indebitamento  autorizzate,   ma   non
perfezionate entro il termine  dell'esercizio,  costituiscono  minori
entrate rispetto alle previsioni. 
    6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se  l'importo
complessivo delle annualita' di ammortamento per capitale e interesse
dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione  nell'esercizio
considerato,  al  netto  dei  contributi  erariali  sulle   rate   di
ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione  del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti  espressamente  esclusi
dalla legge, non supera il 20 per  cento  dell'ammontare  complessivo
delle entrate del titolo  «Entrate  correnti  di  natura  tributaria,
contributiva e  perequativa»  al  netto  di  quelle  della  tipologia
«Tributi destinati al finanziamento della sanita'»  ed  a  condizione
che gli oneri futuri di ammortamento  trovino  copertura  nell'ambito
del bilancio di previsione della regione stessa, fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle
entrate di cui al periodo precedente, sono comprese  le  risorse  del
fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.
Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate
dalla regione a favore di enti e di altri  soggetti  ai  sensi  delle
leggi vigenti, salvo quelle per le quali la  regione  ha  accantonato
l'intero importo del debito garantito. 
    7. In  caso  di  superamento  del  limite  di  cui  al  comma  6,
determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla  data  del  31
dicembre 2014, la regione non  puo'  assumere  nuovo  debito  fino  a
quando il limite non risulta rispettato. 
    8. La legge regionale che autorizza il  ricorso  al  debito  deve
specificare  l'incidenza   dell'operazione   sui   singoli   esercizi
finanziari futuri, nonche' i mezzi necessari per la  copertura  degli
oneri, e deve, altresi', disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione   dell'operazione   sia   deliberata   dalla   giunta
regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'. 
    9. Ai mutui e alle  anticipazioni  contratti  dalle  Regioni,  si
applica il trattamento fiscale previsto  per  i  corrispondenti  atti
dell'Amministrazione dello Stato.». 
Nota all'art. 8, comma 9: 
    L'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20,  recante
«Disposizioni per  favorire  l'economia.  Disposizioni  varie.»,  per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente: 
    «Complessi termali di Sciacca e di  Acireale. -  1.  Al  fine  di
portare progressivamente ad unita' i complessi termali di  Sciacca  e
Acireale, la Regione siciliana, per consentire  la  programmazione  e
l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del  turismo  termale
finalizzati alla promozione economica  ed  alla  coesione  sociale  e
territoriale, e' autorizzata  all'acquisto  di  beni  immobili  e  di
diritti reali su beni immobili di proprieta' delle societa' «Terme di
Acireale S.p.A.» e «Terme di Sciacca S.p.A.», entrambe  in  stato  di
liquidazione. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  ragioniere  generale,
nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'art.  62  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  e'  autorizzato,  ad  effettuare
operazioni finanziarie per importi non superiori ad euro 3.223.140,00
nell'esercizio finanziario 2016, per l'acquisto di beni  immobili  di
cui al comma 1 di proprieta' della societa' Terme di  Sciacca  S.p.A.
in liquidazione e ad euro  15.676.860,00  nell'esercizio  finanziario
2017, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprieta'
della societa' Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione.». 
    3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
quantificati in 1.296 migliaia di euro  per  l'esercizio  finanziario
2017 ed in 1.184 migliaia di euro per l'esercizio  finanziario  2018,
si  provvede  a  valere  sulle  disponibilita'  della  Missione   50,
Programma 2, capitolo 900002, per il rimborso della quota capitale  e
della  Missione  50,  Programma  1,  capitolo  214903  per  la  quota
interessi, cosi' come specificati nella tabella sottostante: 
      
 
       =======================================================
       |  ANNO   |      INTERESSI      |      CAPITALE       |
       +=========+=====================+=====================+
       |  2017   |   euro 655.119,92   |   euro 640.677,96   |
       +---------+---------------------+---------------------+
       |  2018   |   euro 542.974,50   |   euro 640.677,96   |
       +---------+---------------------+---------------------+
 
    4. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario  2016  e
per il triennio 2016-2018 sono apportate le seguenti  variazioni  per
gli importi, in migliaia di euro, di seguito specificati: 
      
 
              =========================================
              |                   |Anno 2017|Anno 2018|
              +===================+=========+=========+
              |Missione 50,       |         |         |
              |Programma 2,       |         |         |
              |capitolo 900002    |  +641   |  +641   |
              +-------------------+---------+---------+
              |Missione 50,       |         |         |
              |Programma 1,       |         |         |
              |capitolo 214903    |  -641   |  -641   |
              +-------------------+---------+---------+
 
    5.  L'Assessorato  regionale  dell'economia  puo'  concedere   in
concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o  parte
dei beni immobili afferenti il complesso termale  facenti  parte  del
patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune  nel  cui
territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso
soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica.». 
Note all'art. 8, comma 10: 
    - La tabella «G» allegata alla legge regionale 17 marzo 2016,  n.
3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.
Legge di stabilita' regionale», contenente «Stanziamenti  autorizzati
in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua  e'
demandata  alla  legge  finanziaria»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 15 S.O. 
    - L'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,  recante
«Disposizioni programmatiche e finanziarie  per  l'anno  2003»  cosi'
dispone: 
    «Fondo di garanzia personale formazione professionale.  -  1.  E'
costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del  settore
della formazione professionale iscritto all'albo previsto all'art. 14
della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, gia' posto in mobilita'  e
quello risultante in esubero rispetto alla programmazione  del  piano
regionale dell'offerta  formativa  finalizzata  ad  una  politica  di
sostegno al reddito. 
    2. La dotazione finanziaria del fondo  di  garanzia,  per  l'anno
2003, e' di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte  con  parte  delle
disponibilita'  del  fondo   siciliano   per   l'assistenza   ed   il
collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni  successivi  la
spesa e' quantificata ai sensi dell'art. 3, lettere g),  della  legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il fondo  e',  altresi',  alimentato
dalle risorse assegnate dallo Stato  ai  sensi  dell'art.  118  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
    3. I benefici non possono superare la durata di 60 mesi.  Durante
tale periodo l'Assessorato regionale  del  lavoro,  della  previdenza
sociale,  della  formazione  professionale  e   dell'emigrazione   e'
autorizzato a prevedere nel  piano  dell'offerta  formativa  appositi
interventi di aggiornamento, di qualificazione,  di  riqualificazione
e/o di riconversione dei  soggetti  medesimi,  nonche'  l'inserimento
negli sportelli multifunzionali ove necessario.». 
Note all'art. 8, comma 11 e all'art. 10, comma 9: 
    - Per la tabella «G» allegata alla legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e  correttive  per  l'anno
2016. Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, comma 10. 
    - L'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.  Legge  di
stabilita' regionale.» cosi' dispone: 
    «Interventi  per  l'occupazione  dei  lavoratori  utilizzati  nei
Cantieri  di  Servizi  gia'  percettori   del   reddito   minimo   di
inserimento. - 1. Al  fine  di  favorire  l'occupazione  stabile  dei
soggetti utilizzati nei Cantieri di servizi di cui all'art.  1  della
legge  regionale  19  maggio  2005,  n.  5,  presso  il  Dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi  e
delle  attivita'  formative,  e'  istituito  l'elenco  alfabetico  ad
esaurimento dei  lavoratori  gia'  fruitori  del  reddito  minimo  di
inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.  237,
che presentano istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione  della
presente legge. 
    2. Per le finalita' di cui al comma  1,  le  amministrazioni  che
utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco  inseriscono  in  tutti  i
bandi di gara e/o affidamento diretto per  la  fornitura  di  beni  e
servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per
cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori. 
    3.  Il   Dipartimento   regionale   del   lavoro,   dell'impiego,
dell'orientamento, dei  servizi  e  delle  attivita'  formative,  nel
rispetto delle norme  comunitarie,  e'  autorizzato  a  concedere  ai
datori di lavoro di cui all'art. 38 della legge  regionale  6  agosto
2009, n. 9, per le finalita' di cui ai commi 1  e  2,  gli  incentivi
previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione
dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al  comma  1,  rientranti
nella casistica di cui all'art. 36, lettera b), della legge regionale
n. 9/2009. 
    4.  Il   Dipartimento   regionale   del   lavoro,   dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative,  al  fine
di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei  lavoratori
di cui al comma 1, e' autorizzato a concedere, a coloro che ne  fanno
richiesta,  l'intero  ammontare  dell'indennita'  triennale  di   cui
all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005. 
    5.  Il   Dipartimento   regionale   del   lavoro,   dell'impiego,
dell'orientamento,  dei  servizi  e  delle  attivita'  formative  e',
altresi', autorizzato a concedere, una tantum, alle  imprese  private
che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con
contratto a tempo indeterminato o determinato della  durata  di  anni
tre, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai
lavoratori ai sensi dell'art. 1, comma 3, della  legge  regionale  n.
5/2005. 
    6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati
dall'elenco nelle seguenti ipotesi: 
      a) ingiustificata rinuncia ad una  congrua  offerta  di  lavoro
come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di
disoccupazione; 
      b) assunzione a tempo indeterminato; 
      c) volontaria fuoriuscita dal bacino; 
      d) fruizione dell'anticipazione triennale  dell'indennita'  per
la finalita' di cui al comma 4; 
      e) insussistenza o decadenza dai requisiti previsti dall'art. 6
del decreto legislativo n. 237/1998. 
    7. Per le finalita' di cui al presente  articolo  e'  autorizzata
per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400 migliaia  di  euro.
La spesa autorizzata dall'art. 75, comma 6, della legge regionale  15
maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402) e' destinata alle
finalita' previste dal presente articolo.». 
    - L'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005,  n.  5,  recante
«Disposizioni  finanziarie  urgenti  e   per   la   razionalizzazione
dell'attivita' amministrativa.» cosi' dispone: 
    «Finanziamento di cantieri di servizi. - 1. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione  professionale  e
l'emigrazione  e'   autorizzato   a   finanziare,   nell'anno   2005,
l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in  favore
di Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito
minimo d'inserimento, ai sensi  del  decreto  legislativo  18  giugno
1998, n. 237, per i quali il finanziamento e' cessato  alla  data  di
approvazione  della   presente   legge   ovvero   viene   a   cessare
nell'esercizio finanziario in corso. 
    2. Per cantiere di servizio si intende  un  programma  di  lavoro
temporalmente definito utile ad integrare  e  supportare  la  normale
attivita' dei servizi comunali in caso  di  interventi  richiesti  da
situazioni straordinarie o non previste  o  nel  caso  di  necessarie
integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione
amministrativa del comune non sia adeguata. 
    3. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  rivolti  ai
soggetti disoccupati o inoccupati gia' fruitori  del  reddito  minimo
d'inserimento. L'indennita' e' prevista  nella  medesima  misura  del
reddito minimo di inserimento alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. 
    4. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano  applicazione
le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4
dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. 
    5. Le disposizioni di cui al presente  articolo  possono  trovare
applicazione anche per i cantieri di  cui  all'art.  24  della  legge
regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano
avviati alla data  di  notifica  del  decreto  di  finanziamento  dei
cantieri di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio  2005,  n.
5. Le somme assegnate per i  cantieri  non  avviati  potranno  essere
utilizzate per proseguire le attivita' dei cantieri di servizi. 
    5-bis. comma abrogato. 
    5-ter. comma abrogato. 
    5-quater. comma abrogato. 
    5-quinquies. comma abrogato. 
    6. Per le finalita' del presente  articolo  e'  autorizzata,  per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000  migliaia  di  euro,
cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia  di  euro  con  parte  delle
disponibilita' dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto  a  6.000
migliaia di euro con parte delle disponibilita'  dell'UPB  4.2.1.5.2,
capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione  per
l'esercizio finanziario medesimo. 
    6-bis. Per gli esercizi  finanziari  successivi  si  provvede  ai
sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 3 della legge  regionale
27 aprile 1999, n. 10.». 
Note all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16: 
    - L'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016,  n.  3,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  Legge  di
stabilita' regionale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana del 18 marzo 2016, n. 12, S.O., cosi' dispone: 
    «Rifinanziamento leggi di spesa. - 1. Gli interventi  individuati
nell'Allegato  1  -  Parte  A  allegata  alla  presente  legge   sono
determinati, per ciascuno degli anni del  triennio  2016-2018,  negli
importi dalla stessa indicati. 
    2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B  allegata
alla presente legge sono determinati, per  ciascuno  degli  anni  del
triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati. 
    3. Per le finalita' di cui all'art. 65 della  legge  regionale  7
maggio 2015, n. 9 e' autorizzata, per l'esercizio  finanziario  2016,
l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia  di  euro  (capitolo  473738)  da
destinare  ad  enti,  associazioni  e  fondazioni  a   partecipazione
pubblica. 
    4. Per l'esercizio finanziario 2016 a valere  sul  fondo  per  il
funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione  4  -
Programma  2  -   capitolo   373314),   il   Dipartimento   regionale
dell'istruzione e della formazione  professionale  e'  autorizzato  a
destinare la somma di 200 migliaia di euro agli Istituti superiori di
studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21
dicembre 1999, n. 508, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015,  sia
stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali
relativo alle retribuzione del personale docente. Il trasferimento e'
destinato al finanziamento  della  spesa  per  il  personale  docente
direttamente a carico degli istituti medesimi  ed  e'  effettuato  in
unica soluzione.». 
    - La legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante «Modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n.  98:  «Norme  per
l'istituzione  nella  Regione  di  parchi  e  riserve  naturali"»  e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  del  13
agosto 1988, n. 35. 
Nota all'art. 9, comma 1: 
    Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  recante  «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.»  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2005,  n.
257, S.O. 
Nota all'art. 10, comma 1: 
    - L'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.  Legge  di
stabilita' regionale.» cosi' dispone: 
    «Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e  delle
societa' partecipate. - 1. Le  disposizioni  previste  dall'art.  16,
comma 4 e dall'art. 18, comma 1,  della  legge  regionale  12  maggio
2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016. 
    2. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012,
n. 9 e successive modifiche  ed  integrazioni  la  parola  «2014»  e'
sostituita dalla parola «2015». 
    3. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 15 maggio  2013,
n. 9 la parola «2014» e' sostituita dalla parola «2015». 
    4. Per le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale  9
dicembre 2013, n. 23  e'  autorizzata,  per  l'esercizio  finanziario
2014, l'ulteriore spesa di 38.355 migliaia di  euro,  di  cui  29.284
migliaia di euro per i servizi resi  in  favore  dell'Amministrazione
regionale o di  altri  enti  regionali  consorziati  (UPB  4.2.1.1.2,
capitolo 212533) e 9.071 migliaia di euro per il finanziamento di una
quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi  in
favore degli enti del settore  sanitario  (UPB  11.2.1.1.2,  capitolo
412539). 
    5. Per le medesime finalita' del comma  4,  e'  autorizzata,  per
l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 45.523 migliaia  di  euro  e
per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa di 44.523
migliaia di euro, destinati al  pagamento  dei  corrispettivi  per  i
servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti
regionali  consorziati,  ad  esclusione  degli  enti   del   Servizio
sanitario regionale. 
    6. Previa convenzione con  il  Dipartimento  regionale  dei  beni
culturali e dell'identita' siciliana, la societa'  Servizi  ausiliari
Sicilia (SAS), societa' per  azioni  consortile,  e'  autorizzata  ad
utilizzare  il  proprio  personale  per  l'espletamento  di   servizi
aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento  regionale
dei beni culturali e dell'identita' siciliana  provvede  ad  inserire
nei bandi di gara per l'affidamento di  servizi  aggiuntivi  apposite
clausole che prevedano  la  possibilita'  di  utilizzo  del  predetto
personale. 
    7. Le societa' a  totale  o  maggioritaria  partecipazione  della
Regione, gli istituti,  le  aziende,  le  agenzie,  i  consorzi,  gli
organismi ed enti regionali possono utilizzare, per lo svolgimento di
lavori previsti dal comma 1 dell'art.  14  della  legge  regionale  6
aprile 1996, n. 16 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  previa
stipula  di  convenzioni  con  il  Dipartimento   regionale   Azienda
regionale foreste demaniali, il personale facente  parte  del  bacino
forestale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge  regionale
n. 16/1996 e successive  modifiche  ed  integrazioni  e  al  comma  7
dell'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni. 
    8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto).». 
    - L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25  recante
«Interventi finanziari urgenti  per  l'occupazione  e  lo  sviluppo.»
cosi' dispone: 
    «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo. -
1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge
regionale 21 agosto 2007, n. 15 puo'  essere  prorogato,  nei  limiti
degli stanziamenti di bilancio, fino al  31  marzo  2009.  Gli  oneri
discendenti dall'applicazione del presente comma  valutati  in  3.740
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009  trovano  riscontro
nel bilancio pluriennale della  Regione  per  il  triennio  2008-2010
U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008. 
    2. I contratti di lavoro stipulati ai  sensi  dell'art.  3  della
legge regionale 30 ottobre 1995, n.  76  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti
di  bilancio,  sino  al  31  marzo  2009,  osservando  i  periodi  di
discontinuita'  previsti  dal  comma  3  dell'art.  5   del   decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le  garanzie  occupazionali  di
cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio  2006,  n.
4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di  bilancio,  fino
al 31 marzo 2009. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro;
i relativi oneri trovano riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della
Regione per il triennio 2008-2010  nell'U.P.B.  4.2.1.5.2,  quanto  a
5.550 migliaia  di  euro  all'accantonamento  1001  e  quanto  a  663
migliaia di euro, all'accantonamento 1006. 
    3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza  sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione  e'  autorizzato  a
disporre, per l'anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore
dei soggetti in atto impegnati nelle attivita' socialmente  utili  di
cui all'art. 1 della legge regionale  5  novembre  2001,  n.  17.  Al
relativo onere  si  fa  fronte,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di
bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per  il  precariato
di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 
    4. Le disposizioni di cui all'art. 41  della  legge  regionale  8
febbraio 2007, n. 2, come modificate  dall'art.  2,  comma  2,  della
legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27,  possono  essere  prorogate,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per
le finalita' del  presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'esercizio
finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia  di  euro;  i  relativi
oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il
triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di
euro, all'accantonamento 1004 e, quanto a  5.875  migliaia  di  euro,
all'accantonamento 1008. 
    5. Per l'esercizio finanziario 2009, a valere sulle  assegnazioni
annuali in favore dei Comuni, e'  riservata,  sentita  la  Conferenza
regione - autonomie locali, al Comune di Palermo  una  somma  sino  a
36.000 migliaia di euro per consentire  la  prosecuzione  dei  lavori
effettuati  dai  soggetti  destinatari  delle   disposizioni   recate
dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4. 
    6. Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con  fondi
regionali  o  extraregionali  per  l'esercizio  2009  e   successivi,
l'Agenzia regionale per i rifiuti e le  acque  e'  tenuta  a  valersi
delle professionalita', in atto  esistenti,  del  personale  a  tempo
determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31  dicembre  2008
che, per le finalita' del presente comma, possono  essere  prorogati,
nei limiti  della  spesa  autorizzata,  al  31  marzo  2009.  Per  le
finalita'  del  presente  comma  e'  autorizzata,   per   l'esercizio
finanziario 2009, la spesa di 2.100  migliaia  di  euro;  i  relativi
oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il
triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006. 
    7.     Per     assicurare     la     continuita'      dell'azione
tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale  del  territorio  e
dell'ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente,  possono  essere
prorogati, nei limiti degli  stanziamenti  di  bilancio,  nelle  more
dell'attuazione degli  strumenti  di  programmazione  extraregionali,
sino al 31 marzo 2009,  i  contratti  al  personale  selezionato  con
procedure di evidenza pubblica di seguito elencato: 
      a) 19 unita' di personale  contrattualizzato  dal  Dipartimento
regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del  dirigente
generale del medesimo dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002; 
      b) 45 unita' di personale a tempo determinato contrattualizzato
ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3; 
      c) 18 unita' di personale di cui  all'avviso  pubblico  per  la
selezione di esperti a supporto delle politiche  ambientali  relativo
al  comunicato  della  Presidenza  della  Regione  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  28  luglio  2006,  n.  9,
serie speciale concorsi; 
      d) 1 unita' di personale contrattualizzato dal Ministero  dello
sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio al
Dipartimento regionale territorio ed  ambiente  fino  al  31  ottobre
2008; 
      e) 10  unita'  di  personale  contrattualizzato  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  -  progetto
PODIS - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio
ed ambiente fino al 30 giugno 2008. 
    Per le finalita' del presente comma, per l'esercizio  finanziario
2009, e' autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro;  i
relativi oneri  trovano  riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della
Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2  -  accantonamento
1006. 
    8. La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi  del
Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013,  previste  dalla  deliberazione
CIPE  n.  166  del  21  dicembre  2007  e  successive  modifiche   ed
integrazioni,  rappresenta   obiettivo   prioritario   assegnato   ai
dirigenti generali interessati i quali sono tenuti al recupero  delle
somme anticipate dalla  Regione  per  la  realizzazione  dei  singoli
progetti. 
    9.  Ad  avvio  dei  progetti  di  cui  al  comma  8,  le  risorse
autorizzate dalla presente legge recuperate  anche  per  effetto  del
medesimo  comma  8,  confluiscono,  tramite  decreto  del  Ragioniere
generale, nel fondo  di  riserva  destinato  alle  finalita'  di  cui
all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e  successive  modifiche
ed integrazioni. 
    10. E' fatto divieto alle  Amministrazioni  regionali,  istituti,
aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente  tra
enti locali, organismi ed enti  regionali  comunque  denominati,  che
usufruiscono di trasferimenti diretti  da  parte  della  Regione,  di
procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo  indeterminato
che a tempo determinato. Le disposizioni del presente  comma  non  si
applicano  alle  aziende  unita'  sanitarie  locali  e  alle  aziende
ospedaliere e agli  enti  del  settore  (C.E.F.P.A.S.)  per  i  quali
continuano ad applicarsi  le  vigenti  norme  nazionali  in  materia,
nonche' agli  enti  regionali  lirico-sinfonici  e  dello  spettacolo
limitatamente alla stagionalita' degli eventi  e  senza  alcun  onere
finanziario a carico del bilancio della Regione. 
    10-bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1  della
legge regionale 30 aprile 1991,  n.  10  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui  all'art.  30  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modifiche  ed
integrazioni, da espletarsi con le modalita' di cui all'art. 42 della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nonche' le  assunzioni  di  cui
alla  legge  12  marzo  1999,  n.  68  e  successive   modifiche   ed
integrazioni,  purche'  nel  rispetto  degli  obiettivi  di   finanza
pubblica di cui al comma 557 dell'art.  1  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche ed  integrazioni.  La  decorrenza
dei termini delle graduatorie di concorsi  pubblici  espletati  negli
enti locali, ancora valide alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, e' prorogata di un ulteriore anno. 
    11.  All'Assessore  regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze,
nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, e' attribuito  il
coordinamento  delle  risorse  regionali  ed  extra  regionali,   ivi
comprese quelle derivanti dalla deliberazione  CIPE  n.  166  del  21
dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali e'
autorizzato a predisporre, con  la  collaborazione  del  Dipartimento
regionale  della  programmazione  ed  avvalendosi  della   Ragioneria
generale, il relativo programma di utilizzo. 
    12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 
    13. Al comma 4 dell'art. 12 della  legge  regionale  28  dicembre
2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole  «entro
il 31 dicembre 2008»  sono  sostituite  dalle  parole  «entro  il  31
dicembre 2009». Il differimento del predetto termine vale  anche  per
l'incidenza del parametro di cui al  medesimo  comma  4,  secondo  le
modalita' gia' assentite in sede di Conferenza  regione  -  autonomie
locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in
ordine   all'attivita'   gestionale    riconducibile    all'esercizio
finanziario 2008.  
    14. Il  ragioniere  generale  della  Regione  e'  autorizzato  ad
apportare  al  bilancio  della  Regione  le  variazioni   discendenti
dall'applicazione della presente legge.». 
    - L'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2010.»  cosi'
dispone: 
    «Riordino delle societa' a totale e maggioritaria  partecipazione
della Regione. - 1. Al fine di  concorrere  al  raggiungimento  degli
obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le
societa' nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto
corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono: 
      a) Azienda siciliana  trasporti  S.p.A.  per  l'area  trasporti
pubblici; 
      b)  Servizi  ausiliari  Sicilia  S.c.p.a.  per  l'area  servizi
ausiliari di interesse generale; 
      c) Sicilia e servizi S.p.A. per l'area  innovazione,  attivita'
informatiche e I.C.T. della Regione; 
      d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione
dei tributi; 
      e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito; 
      f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo; 
      g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare; 
      h) Siciliacque  S.p.a.  per  l'area  attivita'  di  captazione,
accumulo,  potabilizzazione,  adduzione   di   acqua   di   interesse
regionale; 
      i)    Parco    scientifico    e    tecnologico    per    l'area
scientifica-tecnologica e della ricerca; 
      l) Servizi di emergenza  sanitaria  Sicilia  Emergenza  Urgenza
Sanitaria S.c.p.a.; 
      m) S.P.I. S.p.A.  per  l'area  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio immobiliare. 
    2. Le societa' pubbliche regionali  risultanti  dal  processo  di
razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di
contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei  servizi  e
del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano
dei  servizi  e  del  personale  in  cui  sia  determinato  il  reale
fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione  ai  propri
fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo  professionale,
il numero  di  dipendenti  necessario  e  il  numero  dei  dipendenti
eventualmente  in  esubero.  Il  Piano,  approvato  dagli  organi  di
controllo e  di  gestione  di  ciascuna  societa',  e'  trasmesso  al
Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale -  per
il controllo di competenza. 
    3.  Con  D.P.Reg.,  su  proposta  dell'Assessore  regionale   per
l'economia, previo parere vincolante  della  Commissione  legislativa
bilancio  dell'Assemblea  regionale,   possono   essere   individuate
ulteriori aree strategiche. 
    4. Le societa'  a  totale  partecipazione  della  Regione,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
adottano le opportune iniziative affinche' i compensi degli organi di
amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo  massimo
onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000  euro  per
ciascun componente degli organi di amministrazione e di  25.000  euro
per ciascun componente degli organi di vigilanza e  controllo  e  dei
comitati di sorveglianza. 
    5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto  compatibili  con
l'ordinamento degli  enti  locali  e  con  la  normativa  vigente  in
materia, si applicano anche alle societa' a  totale  o  maggioritaria
partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione. 
    6. E' fatto divieto  alle  societa'  a  partecipazione  totale  o
maggioritaria  della   Regione,   con   esclusione   delle   societa'
affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di  concessione
regolata dalla normativa nazionale, di procedere a  nuove  assunzioni
di personale ivi comprese quelle gia' autorizzate e  quelle  previste
da disposizioni di  carattere  speciale,  salvo  quanto  previsto  da
procedure contrattuali discendenti da  bandi  ad  evidenza  pubblica,
effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e  fatte
salve le societa' Terme di Sciacca e Terme di Acireale  che  svolgono
attivita'  stagionali  e  turistico-stagionali  che,  per   la   loro
tipologia di attivita' di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad
assumere a tempo determinato  in  funzione  dei  maggiori  fabbisogni
legati alla stagionalita'. Le societa', gia' poste in liquidazione  o
che saranno successivamente poste in liquidazione  in  esecuzione  di
quanto  disposto  dal  presente  articolo  per  cessazione  di   ogni
attivita', attivano per l'intero organico aziendale, nei  termini  ed
alle condizioni di legge, le procedure di cui alla  legge  23  luglio
1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni,  ferme  restando
le  diverse  procedure  previste  per  il  personale  con   qualifica
dirigenziale. 
    6-bis. Il personale che presta servizio presso le societa' di cui
al comma 1 a totale partecipazione pubblica,  compatibilmente  con  i
rispettivi fabbisogni di personale e con i profili  professionali  di
inquadramento  dei  lavoratori  interessati,  puo'   transitare   per
mobilita' tra le societa' previo accordo tra le stesse da  sottoporre
all'approvazione dell'Assessorato regionale  dell'economia  e  previa
delibera della Giunta regionale. 
    6-ter. I liquidatori delle societa', gia' poste in  liquidazione,
devono operare, per lo svolgimento delle loro  funzioni,  all'interno
dell'Assessorato  regionale  dell'economia   -   presso   cui   sara'
costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico  della  Regione,  un
Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso  e
di quelle che si dovessero  disporre  in  applicazione  del  presente
articolo, dotato con  delibera  della  Giunta  regionale,  di  idoneo
personale. 
    6-quater. Le societa'  a  totale  partecipazione  regionale  gia'
poste in liquidazione e quelle che saranno poste in  liquidazione  in
applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di
locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso. 
    6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi  2  e  seguenti  del
presente articolo non si applicano alla  societa'  partecipata  della
Regione  dell'area  strategica  credito  se  iscritta,  e   sino   al
mantenimento di tale iscrizione, negli  elenchi  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - testo unico bancario.». 
Note all'art. 10, comma 2: 
    - Per l'art. 20 della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8,  commi  12,  13,
14, 15 e 16. 
    L'art. 29 della legge regionale 4 gennaio  1984,  n.  1,  recante
«Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per  i
nuclei di industrializzazione della Sicilia.» cosi' dispone: 
    «Contributi.  -  L'Assessore   regionale   per   l'industria   e'
autorizzato a concedere ai consorzi di  cui  alla  presente  legge  i
seguenti contributi: 
      a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza  fra  il
prezzo di acquisizione dei terreni ed  il  prezzo  corrisposto  dagli
imprenditori ai sensi del precedente art. 25; 
      b)  contributi  annui  per  spese   di   funzionamento   e   di
organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono  concessi  sulla
base dei dati risultanti dal bilancio di  previsione  adottato  dagli
organi del consorzio e corredato del parere  analitico  del  collegio
dei revisori in misura non superiore al  90  per  cento  delle  spese
correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi  per
gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza; 
      c) lettera abrogata; 
      d) contributi per spese di gestione  diretta  ed  indiretta  di
infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima  del  50  per
cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese  o  enti
fruitori la restante parte». 
Note all'art. 10, comma 3: 
    - Per l'art. 20 della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8,  commi  12,  13,
14, 15 e 16. 
    - L'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n.  98,  recante
«Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e  riserve
naturali.» cosi' dispone: 
    «Norme per la gestione delle  riserve  naturali.  -  La  gestione
delle riserve naturali puo' essere affidata alle province  regionali,
all'azienda  regionale  delle  foreste  demaniali,  ad   associazioni
naturalistiche,  alle  universita',  ai  comuni  previo  parere   del
Consiglio regionale, sentita la  commissione  legislativa  permanente
per l'ecologia dell'assemblea regionale siciliana. 
    Ai fini della gestione delle riserve  l'assessore  regionale  per
territorio  e  l'ambiente,  dopo  la  pubblicazione  del  decreto  di
affidamento della riserva, provvede ad accreditare agli enti  gestori
le somme necessarie alle spese di primo  impianto  e,  all'inizio  di
ogni esercizio finanziario, quelle  relative  alla  gestione,  previa
relazione  dell'ente  gestore  sui  risultati  conseguiti   nell'anno
precedente e documentata richiesta per quello successivo.». 
Note all'art. 10, comma 4: 
    Gli articoli 16 e 24 della legge regionale 17 marzo 2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale», per effetto delle modifiche apportate
all'art. 16 dal comma che  si  annota,  risultano  rispettivamente  i
seguenti: 
    «Art. 16 - Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al
bacino «PIP Emergenza Palermo». - 1. Le misure  di  cui  al  comma  3
dell'art.  68  della  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9  sono
riconosciute unicamente ai soggetti per i quali  il  numero  di  anni
necessari al raggiungimento dei  requisiti  di  pensionabilita',  con
conseguente fuoriuscita dal relativo bacino di  riferimento,  non  e'
inferiore a cinque. 
    2. Nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di cui  al
comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 14, comma 6. 
    3. La richiesta di cui  al  comma  3  dell'art.  68  della  legge
regionale n. 9/2015 deve essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,
entro il 30 novembre 2016. 
    4. Sono soppresse le lettere b) e c) del  comma  3  dell'art.  68
della legge regionale n. 9/2015. 
    5. L'ammontare della misura di fuoriuscita  di  cui  al  comma  3
dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015 non puo'  in  ogni  caso
superare l'importo corrispondente al numero  di  mensilita'  mancanti
alla data di fuoriuscita dal bacino per raggiungimento dei  requisiti
di pensionabilita'.   
    6. La lettera f) del comma 6 dell'art. 68 della  legge  regionale
n. 9/2015 e' cosi' sostituita: 
    «f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro  e  ove
si superi detta soglia reddito  ISEE  familiare  superiore  a  40.000
euro.». 
    «Art. 24 - Finanziamento misure per la fuoriuscita  dei  soggetti
appartenenti al bacino «PIP Emergenza Palermo». - 1. L'autorizzazione
di cui all'art. 68 della legge regionale 7  maggio  2015,  n.  9,  e'
determinata, per ciascuno degli  esercizi  finanziari  2016,  2017  e
2018, in 29.000 migliaia  di  euro  (Missione  12  -  Programma  4  -
capitolo 183799).». 
Note all'art. 10, comma 5: 
    Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  Legge  di
stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13,  14,  15  e
16. 
    - L'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n.  20,  recante
«Interventi in materia di talassemia» cosi' dispone: 
    «1.  Ai  cittadini  affetti  da   forme   gravi   di   talassemia
riconosciute da un centro per la diagnosi, cura e  prevenzione  della
talassemia  esistente  nel  territorio  nazionale   o   regionale   e
registrate dall'Osservatorio epidemiologico della Regione, sempreche'
residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, e' concessa
un'indennita' vitalizia a  titolo  personale  nella  misura  di  euro
411,62 mensili. 
    2. L'indennita' e' cumulabile con altre provvidenze  previste  da
leggi statali e regionali. 
    3. Ai soggetti di cui al comma 1  residenti  in  comuni  distanti
oltre  20  chilometri  dai  luoghi  di  cura  e'  concessa   altresi'
un'indennita' pari a lire  200  per  chilometro  con  riferimento  ai
giorni di cura. 
    4. L'indennita' di cui al comma 1 e' raddoppiata per  coloro  che
risultano da almeno  il  biennio  precedente  residenti  nelle  isole
minori siciliane e non e' cumulabile con l'indennita' di cui al comma
2. 
    5. Le  modalita'  di  concessione  delle  indennita'  di  cui  al
presente articolo sono determinate con regolamento che verra' emanato
dall'Assessore regionale per la sanita' entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.». 
Nota all'art. 10, commi 6 e 7: 
    L'art. 23 della legge regionale 17  marzo  2016,  n.  3,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  Legge  di
stabilita' regionale» cosi' dispone: 
    «Finanziamento  interventi  nel   settore   della   forestazione.
Finanziamento garanzie occupazionali. - 1. Per le  finalita'  di  cui
all'art. 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13,  e'
autorizzata, per ciascuno degli  esercizi  finanziari  2016,  2017  e
2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma  1
- capitolo 147320). 
    2. Per le finalita' di cui all'art. 5 della  legge  regionale  n.
13/2014 e' autorizzata per ciascuno degli esercizi  finanziari  2016,
2017 e 2018, la spesa di  6.000  migliaia  di  euro  (Missione  16  -
Programma 3 - capitolo 147326). 
    3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'art. 47 della
legge regionale 7 maggio  2015,  n.  9,  e'  determinata  nel  limite
massimo di 142.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario  2016
e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi  finanziari
2017 e 2018. 
    4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui al
comma  5,  sono  iscritte  in  apposito  fondo  nella   rubrica   del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro  da  ripartire,  con
decreto del Ragioniere generale, tra il Dipartimento regionale  dello
sviluppo rurale e territoriale ed  il  Comando  del  Corpo  forestale
della Regione siciliana, previa  richiesta  congiunta  dei  dirigenti
generali dei  predetti  Dipartimenti  in  proporzione  ai  rispettivi
fabbisogni. 
    5. La spesa di cui all'ultimo periodo del comma  8  dell'art.  47
della legge regionale n. 9/2015  e'  ripartita  rispettivamente,  per
l'esercizio finanziario  2016,  quanto  a  29.430  migliaia  di  euro
Missione 16 Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a  6.900  migliaia
di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 e, per l'esercizio
finanziario 2017, quanto a 24.430 migliaia  di  euro  Missione  16  -
Programma 1 - capitolo 156604 e  quanto  a  6.900  migliaia  di  euro
Missione 9 Programma 5 - capitolo 150514.». 
Note all'art. 10, comma 8: 
    - L'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016,  n.  3,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  Legge  di
stabilita' regionale» cosi' dispone: 
    «Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa. - 1. Per le  finalita'
di cui alle leggi regionali  indicate  nella  seguente  tabella  sono
autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a  fianco  di
ciascuna indicate. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    2. Il fondo di cui all'art. 128 della legge regionale  12  maggio
2010, n. 11 e' rideterminato, per l'anno 2016, in 12.994 migliaia  di
euro,  da  ripartire  secondo  le  modalita'  previste  dal  medesimo
articolo. 
    3. Al Fondo di cui all'art. 128 della legge regionale n.  11/2010
non possono accedere i soggetti beneficiari per la stessa  annualita'
di altri contributi regionali, per i medesimi progetti ed attivita'. 
    4. Le iniziative a valere sul fondo di  cui  all'art.  128  della
legge regionale n. 11/2010, finanziate ai sensi dell'art.  41,  comma
3, della  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9,  possono  essere
realizzate entro il 30 giugno 2016. 
    5. Le disposizioni di cui al comma  4  si  applicano  anche  alle
iniziative di cui all'art. 12 della legge regionale 16  maggio  1978,
n. 8, a valere sui finanziamenti del  capitolo  473709  del  bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2015. 
    6. Gli enti  beneficiari  di  contributi  che  hanno  dato  avvio
all'attivita' prevista nell'anno 2015, ai sensi dell'art.  128  della
legge regionale n. 11/2010 e successive  modifiche  ed  integrazioni,
sono autorizzati alla prosecuzione delle attivita' sino al 30  giugno
2016. 
    7. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella  G,  per  l'anno
2016, a valere sul capitolo 143311, e' destinata,  per  l'importo  di
300 migliaia di euro,  in  favore  delle  ex  province  regionali  di
Caltanissetta e Messina. 
    8. I trasferimenti in favore dei  Consorzi  universitari  di  cui
all'art. 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2  sono
assegnati previo accordo da stipulare entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge tra  l'Assessore  regionale
per l'istruzione e  la  formazione  professionale,  di  concerto  con
l'Assessore  regionale  per  l'economia,  e   le   Universita',   che
ridefinisce i criteri di riparto ed i  rapporti  economico-finanziari
tra  le  Universita'  ed  i  Consorzi  universitari,  stabilisce   la
governance  e  fissa  gli  obiettivi   dell'offerta   formativa   sul
territorio.   
    9. In relazione ai principi dell'art.  126  del  Trattamento  sul
funzionamento dell'Unione europea, dell'art.  81  della  Costituzione
nonche' dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'art.  29
della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 si  interpreta  nel  senso
che  l'importo  ivi  previsto  rappresenta  la  misura  massima   del
contributo, che e' dovuto in ogni caso nei limiti dello  stanziamento
previsto con la legge di stabilita' regionale per ciascun anno. 
    10. Le norme regionali che dispongono concessioni  di  contributi
ed erogazioni definite  sotto  ogni  altra  forma,  in  relazione  ai
principi dell'art. 126 del Trattamento sul funzionamento  dell'Unione
europea, dell'art. 81 della Costituzione nonche' dell'art.  17  della
legge n. 196/2009, si interpretano nel senso che  l'importo  indicato
nella relativa legge regionale, ivi comprese le ipotesi di contributo
annuo, rappresenta  la  misura  massima  erogabile  e  che  l'importo
medesimo e'  dovuto  in  ogni  caso  nei  limiti  dello  stanziamento
previsto  nel  bilancio  regionale  o  con  la  legge  di  stabilita'
regionale per ciascun anno.». 
    - L'art. 18 della  legge  regionale  26  novembre  2000,  n.  24,
recante  «Disposizioni  per  l'inserimento  lavorativo  dei  soggetti
utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia  di
lavoro ed istituzione  del  Fondo  regionale  per  l'occupazione  dei
disabili.» cosi' dispone: 
    «Attivita' di formazione nelle scuole di servizio  sociale. -  1.
L'Assessore regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza  sociale,  la
formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a finanziare,
con le procedure previste per la programmazione,  agli  enti  gestori
delle scuole di servizio  sociale  ammessi  nell'ultimo  triennio  ai
benefici di cui alla  legge  regionale  18  agosto  1979,  n.  200  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  purche'  in  possesso   dei
requisiti richiesti  dalla  normativa  vigente,  le  attivita'  ed  i
tirocini formativi  e  di  orientamento  per  assistenti  sociali  ed
operatori del comparto socio-assistenziale; e' autorizzato, altresi',
a  finanziare  le  relative   attivita'   di   formazione   continua,
aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui  servizi  sociali  e  sul
fabbisogno formativo. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001,  2002
e 2003. 
    3. Gli oneri ricadenti negli  esercizi  finanziari  2001  e  2002
trovano riscontro nel  bilancio  pluriennale  della  Regione,  codice
01.08.02, accantonamento 1001.». 
Note all'art. 10, comma 9: 
    - L'art. 73 della legge regionale 17 marzo 2016,  n.  3,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  legge  di
stabilita' regionale» cosi' dispone: 
    «Fondi globali e tabelle. - 1. Gli importi da iscrivere nei fondi
globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47
e successive modifiche ed  integrazioni,  per  il  finanziamento  dei
provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del
bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni  2016,  2017  e
2018 nelle misure indicate nelle tabelle  «A»  e  «B»  allegate  alla
presente legge, rispettivamente per il fondo globale  destinato  alle
spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese  in  conto
capitale. 
    2. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  lettera  c),  della  legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio  per  l'eventuale
rifinanziamento, per non piu' di un anno, di spese in conto  capitale
autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente  esercizio
finanziario  sia  previsto  uno  stanziamento  di  competenza,   sono
stabilite negli importi  indicati,  per  l'anno  2016,  nell'allegata
tabella C. 
    3. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  lettera  d),  della  legge
regionale n. 10/1999  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le
autorizzazioni di spesa recate  dalle  leggi  indicate  nell'allegata
tabella «D» sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018, nella tabella medesima. 
    4. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  lettera  e),  della  legge
regionale n. 10/1999  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi  a  carattere  pluriennale
indicate nell'allegata tabella  «E»  sono  rimodulate  degli  importi
stabiliti, per ciascuno degli anni  finanziari  2016,  2017  e  2018,
nella tabella medesima. 
    5. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  lettera  f),  della  legge
regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi
di spesa indicate nella allegata tabella «F» sono abrogate. 
    6. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  lettera  g),  della  legge
regionale n. 10/1999 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  gli
stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la  cui
quantificazione e' demandata alla legge finanziaria sono  determinati
nell'allegata tabella «G». 
    7. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  lettera  i),  della  legge
regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le spese
autorizzate relative agli interventi di cui all'art.  200,  comma  1,
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive  modifiche
ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella «L». 
    8. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  lettera  l),  della  legge
regionale n. 10/1999 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  gli
importi  dei  nuovi  limiti  di  impegno  per  ciascuno  degli   anni
considerati dal bilancio finanziario, con l'indicazione dell'anno  di
decorrenza e  dell'anno  terminale,  sono  determinati  nell'allegata
tabella 'L'.». 
    - Per l'art. 35 della legge regionale  28  gennaio  2014,  n.  5,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2014.
Legge di stabilita' regionale.» vedi nota all'art. 8, comma 11. 
Nota all'art. 10, comma 11: 
    L'art. 21 della legge regionale 17 maggio  2016,  n.  8,  recante
«Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale.
Disposizioni varie.», per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente: 
    «Disposizioni in materia di personale dell'Ufficio legislativo  e
legale della Presidenza della Regione. - 1. Al comma 12 dell'art.  26
della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo  le  parole  «Presso
l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze»  sono  inserite
le parole «parole soppresse presso  l'Ufficio  legislativo  e  legale
della Presidenza della  Regione»  e  dopo  la  parola  «unita'»  sono
inserite le parole «per ufficio». 
    2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  data  priorita'  ai
lavoratori delle ex province regionali forniti di titoli idonei. 
    3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 225 migliaia  di
euro  per  l'esercizio  finanziario  2016,  si  fa  fronte   mediante
riduzione di pari  importo,  per  l'esercizio  finanziario  medesimo,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 2, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9.». 
Note all'art. 10, comma 12: 
    - Per l'art. 20 della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8,  commi  12,  13,
14, 15 e 16. 
    - L'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n.  11,  recante
«Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi finanziari
sul bilancio della Regione.» cosi' dispone: 
    «Ai fini dell'adesione all'Associazione italiana per il Consiglio
dei comuni d'Europa da parte della Regione siciliana e'  autorizzata,
per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 63.000.000. 
    E', altresi', autorizzata la  spesa  annua  di  lire  7  milioni,
decorrente dall'esercizio finanziario 1973, a titolo di contributo di
partecipazione alla Associazione medesima.». 
Note all'art. 10, comma 13: 
    - Per l'art. 20 della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8,  commi  12,  13,
14, 15 e 16. 
    - L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 224, recante
«Adesione della Regione siciliana ad organismi ed  istituzioni  delle
Comunita' economiche europee.» cosi' dispone: 
    «La Giunta regionale e' autorizzata a deliberare l'adesione  alle
organizzazioni  internazionali  di  enti  locali  -  o  alle  sezioni
italiane  delle  stesse  -  che  svolgono  attivita'  consultiva  nei
confronti  delle  Comunita'  economiche  europee  e  che   presentino
rilevante interesse per la Regione siciliana. 
    La Giunta regionale  e'  altresi'  autorizzata  a  determinare  e
disporre l'erogazione di quote associative, contributi e quanto altro
necessario  per  consentire  la  partecipazione  della  Regione  alle
organizzazioni  di  cui  al  comma  precedente  ed  ai  lavori  delle
stesse.». 
Nota all'art. 10, comma 14: 
    L'art. 91 della legge regionale 7  maggio  2015,  n.  9,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.  Legge  di
stabilita' regionale.» cosi' dispone: 
    «Norme in materia  di  autorizzazioni  ambientali  di  competenza
regionale.  -  1.  Al  fine   di   accelerare   il   rilascio   delle
autorizzazioni ambientali con conseguente  incremento  delle  entrate
finanziarie e dello sviluppo economico,  con  decreto  dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente e' istituita una Commissione
tecnica  specialistica  per  il  supporto  allo   svolgimento   delle
istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali  di
competenza regionale, previa  delibera  di  Giunta  che  ne  fissa  i
criteri per la costituzione. 
    2. Per quanto non espressamente integrato  dalla  presente  legge
trova  applicazione  il  Codice  dell'ambiente  di  cui  al   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
    3. Ai fini dell'istruttoria per il  rilascio  degli  atti  e  dei
pareri  relativi  alla  valutazione   ambientale   strategica,   alla
valutazione di impatto  ambientale,  alla  valutazione  di  incidenza
ambientale ed alla autorizzazione integrata  ambientale,  le  tariffe
dovute  dai  proponenti  e  dalle   autorita'   procedenti,   vengono
determinate come da seguente allegato: 
 
                                                             Allegato 
      Definizione delle tariffe regionali, a  copertura  delle  spese
istruttorie per il rilascio  di  autorizzazioni  ambientali  poste  a
carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorita'  competenti
al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione. 
    La quantificazione dei suddetti oneri prevede  la  determinazione
di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al
tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto: 
      
 
=====================================================================
|       PROCEDIMENTO       | QUOTA FISSA |     QUOTA VARIABILE      |
+==========================+=============+==========================+
|       Verifica di        |             |                          |
| assoggettabilita' a VAS  |             |                          |
|     art. 12, decreto     |             |                          |
| legislativo n. 152/2006  |euro 1.000,00|          nulla           |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
|       Verifica di        |             |                          |
| assoggettabilita' a VIA  |             |                          |
|     art. 20, decreto     |             |+ 0,4 per 1000 del valore |
| legislativo n. 152/2006  |euro 2.000,00|        dell'opera        |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
|  Valutazione ambientale  |             |                          |
|  strategica - art. 13,   |             |                          |
|  decreto legislativo n.  |             |                          |
|         152/2006         |euro 5.000,00|          nulla           |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
|  Valutazione d'impatto   |             |                          |
|  ambientale - art. 23,   |             |                          |
|  decreto legislativo n.  |             | + 1 per 1000 del valore  |
|         152/2006         |euro 3.000,00|        dell'opera        |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
| Valutazione di incidenza |             |                          |
|        ambientale        |euro 2.000,00|          nulla           |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
|  Procedura integrata di  |             |                          |
|       Verifica di        |             |                          |
|assoggettabilita' a VAS e |             |                          |
|  Verifica di incidenza   |             |                          |
|        ambientale        |euro 3.000,00|          nulla           |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
|Procedura integrata di VIA|             |                          |
| e Verifica di incidenza  |             | + 1 per 1000 del valore  |
|        ambientale        |euro 5.000,00|        dell'opera        |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
|Procedura integrata di VAS|             |                          |
| e Verifica di incidenza  |             |                          |
|        ambientale        |euro 7.000,00|          nulla           |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
|  Procedura integrata di  |             |                          |
|       Verifica di        |             |                          |
|assoggettabilita' a VIA e |             |                          |
|  Verifica di incidenza   |             |+ 0,4 per 1000 del valore |
|        ambientale        |euro 4.000,00|        dell'opera        |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
|   Procedura unificata    |             | + 1 per 1000 del valore  |
|     VAS/VIA (porti)      |euro 8.000,00|        dell'opera        |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
|       Procedura di       |             |                          |
| Autorizzazione Integrata |             |+ 0,5 per 1000 del valore |
|        Ambientale        |euro 5.000,00|        dell'opera        |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
|   Procedura unificata    |             |+ 1,5 per 1000 del valore |
|         AIA/VIA          |euro 8.000,00|        dell'opera        |
+--------------------------+-------------+--------------------------+
 
    3-bis. Per il funzionamento della Commissione tecnica di  cui  ai
commi 1 e 2 e comunque per  il  pagamento  degli  oneri  direttamente
riferiti  alle  attivita'  istruttorie  previste  dal  comma   3   e'
autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia
di euro. 
    3-ter. La Commissione e' composta da trenta  commissari  esterni.
L'incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1  e'  di
durata triennale, rinnovabile una sola volta.   
    4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, le istanze inoltrate all'autorita' procedente per il  rilascio
delle autorizzazioni ambientali di cui al  presente  articolo  devono
essere corredate, pena il  non  avvio  dell'iter  istruttorio,  della
certificazione di  avvenuto  versamento  della  relativa  tariffa  di
riferimento. 
    5. In caso di VAS su  strumenti  di  pianificazione  territoriale
sono  tenuti  al  relativo  versamento   tutte   le   amministrazioni
competenti, ovvero i privati che  presentano  i  relativi  piani,  in
conformita' alla vigente legislazione. Al solo scopo  di  incentivare
il corretto Governo del territorio per le realta' territoriali minori
la quota fissa prevista per  la  procedura  di  VAS  sugli  strumenti
urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000  abitanti  e'
ridotta della meta'. 
    6. Sono abrogati l'art. 51 della legge regionale 8 febbraio 2007,
n. 2, l'art. 10  della  legge  regionale  16  aprile  2003,  n.  4  e
successive modifiche ed integrazioni, l'art. 13, comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'art. 6, commi 24  e  25,  della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.». 
Note all'art. 10, commi 15, 16 e 17: 
    - Per l'art. 20 della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8,  commi  12,  13,
14, 15 e 16. 
    - L'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21,  recante
«Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia  in  ente
di sviluppo agricolo.» cosi' dispone: 
    «Per l'attuazione dei compiti  attribuiti  dalla  presente  legge
all'ente e' autorizzata l'assunzione  a  carico  del  bilancio  della
Regione di oneri entro i limiti  che  saranno  fissati,  per  ciascun
esercizio finanziario, con la legge di bilancio. 
    Per l'esercizio finanziario in corso e' autorizzata la  spesa  di
lire 5.000.000.000. 
    L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad  anticipare,  a
carico  del  proprio  bilancio,  all'ente,  per  l'attuazione   delle
finalita' di cui agli articoli 12 e 14, le somme all'uopo necessarie,
da determinarsi in rapporto alle  effettive  esigenze  con  legge  di
bilancio. 
    Le somme cosi' anticipate saranno restituite  con  versamento  in
apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione  in  rapporto
alle modalita' di recupero nei confronti dei beneficiari fissate  nei
citati articoli.». 
Note all'art. 10, comma 18: 
    - Per l'art. 20 della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8,  commi  12,  13,
14, 15 e 16. 
    - L'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1982, n.  71,  recante
«Interventi finanziari  in  favore  delle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza  e  beneficenza  e  dell'Istituto  siciliano  mutilati   e
invalidi di guerra di Palermo.» cosi' dispone: 
    «Fino alla conclusione delle  operazioni  previste  dall'art.  24
della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, l'Assessore regionale per
gli enti locali  e'  autorizzato  ad  intervenire,  in  favore  delle
istituzioni  pubbliche  di   assistenza   e   beneficenza,   mediante
contributi destinati agli oneri conseguenti alla  applicazione  degli
accordi di lavoro  disciplinati  dai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, 7 novembre  1980,  n.  810  e  dai
successivi  provvedimenti  emanati   ai   sensi   dell'art.   6   del
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,  convertito  nella  legge  27
febbraio 1978, n. 43.». 
Note all'art. 10, comma 19: 
    - L'art. 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n.  6,  recante
«Disposizioni programmatiche e finanziarie per  l'anno  2001.»  cosi'
dispone: 
    «Disposizioni relative al P.O.R.  2000-2006.  -  1.  Al  fine  di
consentire  una  immediata  attivazione   del   Programma   operativo
regionale della Sicilia 2000-2006,  a  decorrere  dall'anno  2001  lo
stanziamento  dei  capitoli  di  spesa  del  bilancio  della  Regione
relativi alle singole misure del P.O.R. puo' contenere somme relative
ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati  con  fondi
regionali. 
    2. In  dipendenza  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  le
disponibilita' dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono  nel
fondo, di cui all'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e
successive modifiche  ed  integrazioni,  per  essere  successivamente
iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R.  con
le modalita' di cui al predetto art. 39, ovvero direttamente in detti
capitoli del P.O.R.: 
      a) Assessorato  regionale  dell'agricoltura  e  delle  foreste:
capitoli: 542004, 542802, 542803,  542806,  542835,  542838,  542839,
542860, 542862,  550005,  550006,  550007,  550008,  550011,  550014,
550801; 
      b)  Assessorato  regionale  dell'industria:  capitoli:  642401,
642402, 645604; 
      c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della
pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401. 
    3. Con decorrenza dall'esercizio 2002  i  capitoli  elencati  nel
comma 2 sono soppressi. 
    4. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  trasferire  i
progetti gia' finanziati,  inseriti  nelle  misure  del  POP  Sicilia
1994-1999 in esubero rispetto  alle  esigenze  della  rendicontazione
comunitaria,  in  un  apposito  programma  regionale  mantenendo   il
finanziamento sui  capitoli  originali  senza  determinare  ulteriori
oneri per il bilancio regionale.  I  dipartimenti  regionali  possono
imputare tali progetti al  POR  Sicilia  2002  -  2006,  dopo  averne
accertato la coerenza programmatica e la compatibilita'  tecnica  con
le schede tecniche di misura del complemento di programmazione  dello
stesso POR Sicilia.». 
    - Per l'art. 21 della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 10, comma 8. 
Nota all'art. 10, commi 20 e 24: 
    - Per l'art. 21 della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 10, comma 8. 
Note all'art. 10, commi 21 e 22: 
    - Per l'art. 20 della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8,  commi  12,  13,
14, 15 e 16. 
    - L'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n.  14,  recante
«Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola  in
Sicilia.» cosi' dispone: 
    «L'Assessorato   regionale   dell'agricoltura   e   foreste    e'
autorizzato  a  sostenere  spese  e  concedere  contributi   per   il
funzionamento  e   l'attivita'   dell'Istituto   incremento   ippico,
dell'Istituto sperimentale, nonche' per la manutenzione e  ripristino
dei rispettivi locali». 
Nota all'art. 10, comma 25: 
    L'art. 32 della legge regionale 28 gennaio 2014,  n.  5,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.  Legge  di
stabilita' regionale.» cosi' dispone: 
    «Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato  in
servizio presso la Regione. 
    1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 
    2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 
    3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 
    4.  Nelle  more  delle   procedure   di   reclutamento   speciale
transitorio e fino  al  31  dicembre  2018,  in  armonia  con  quanto
previsto dall'art. 4, commi  9  e  9-bis  e  successive  modifiche  e
integrazioni, del decreto-legge n. 101/2013, convertito  dalla  legge
n. 125/2013 e dell'art. 1, comma 426, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, sussistendone i presupposti, l'amministrazione  regionale  e'
autorizzata a prorogare i contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, tenuto conto del  fabbisogno  effettivo,  delle  risorse
finanziarie disponibili e dei posti in  dotazione  organica  in  atto
vacanti, per le esigenze di cui all'art.  5,  comma  1,  della  legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche e integrazioni. 
    5. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 4 e' autorizzata,  per
il triennio 2014-2016, la spesa di 28.616 migliaia di euro annui. 
    6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 
    7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto).». 
Note all'art. 10, comma 26: 
    - Per l'art. 21 della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale» vedi nota all'art. 10, comma 8. 
    - L'art. 1 della  legge  regionale  30  dicembre  1980,  n.  152,
recante «Provvidenze  per  gli  istituti  per  ciechi  "T.  Ardizzone
Gioeni" di Catania  e  "Florio  e  Salamone"  di  Palermo  e  per  la
stamperia Braille di Caltanissetta.» cosi' dispone: 
    «Per consentire il conseguimento dei relativi fini  istituzionali
a favore dei non vedenti, anche se con altre  minorazioni  fisiche  e
psichiche, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione e' autorizzato  a  concedere  all'istituto
per ciechi "T. Ardizzone  Gioeni"  di  Catania  ed  all'istituto  per
ciechi "Florio e Salamone" di  Palermo,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario 1981, un contributo annuo di lire 500 milioni ciascuno. 
    I contributi di cui al precedente  comma  saranno  erogati  sulla
scorta di programmi annuali di attivita' degli istituti.». 
Nota all'art. 10, comma 27: 
    Per l'art. 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  Legge  di
stabilita' regionale» vedi nota all'art. 10, commi 6 e 7. 
Nota all'art. 10, commi 30 e 33: 
    L'art. 1 della legge regionale 30 giugno  2016,  n.  13,  recante
«Rifinanziamento di leggi di spesa in agricoltura. Interventi urgenti
in favore del personale degli enti locali.» cosi' dispone: 
    «Rifinanziamento leggi di spesa. - 1. Per  le  finalita'  di  cui
alle  leggi  regionali   indicate   nella   seguente   tabella   sono
autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a  fianco  di
ciascuna  indicate,  espresse  in  migliaia  di   euro,   riguardanti
interventi dai quali discendono, per la Regione,  impegni  finanziari
pluriennali per il funzionamento degli enti, assunti a seguito  della
sottoscrizione  del  relativo  atto   costitutivo   consortile,   non
finanziabili, per loro natura, attraverso il fondo istituito  con  il
comma 8-bis dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
e successive modifiche ed integrazioni: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    2. Per le finalita' di cui all'art. 44 della  legge  regionale  7
maggio 2015, n. 9, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario  2016,
la spesa di  2.526  migliaia  di  euro  (Missione  16,  Programma  1,
capitolo 144111). 
    3. Le risorse nazionali trasferite annualmente per l'attivita' di
cui  all'art.  44  della  legge  regionale   n.   9/2015,   appostate
sull'apposito capitolo del bilancio della Regione, sono  erogate  con
le seguenti modalita': 
      a) l'80 per cento all'impegno delle somme; 
      b) il restante 20 per cento alla presentazione del rendiconto. 
    4.  Le  modalita'  di  erogazione  di  cui  al  comma  3  trovano
applicazione anche con riferimento alle somme trasferite dallo  Stato
per le attivita' svolte nell'esercizio finanziario 2015. 
    5. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi  1
e  2  si  provvede,  per  l'esercizio  finanziario   2016,   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al  comma  8-bis  dell'art.
128 della legge  regionale  n.  11/2010  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, come rideterminato dal comma 2 dell'art. 21 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3  (Missione  1,  Programma  3,  capitolo
215734).». 
Nota all'art. 10, comma 31: 
    L'art. 8 della legge regionale 11 giugno  2014,  n.  13,  recante
«Variazioni al bilancio di previsione della Regione  per  l'esercizio
finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di
stabilita' regionale». Disposizioni varie.» cosi' dispone: 
    «Finanziamento interventi di spesa. -  1.  Le  autorizzazioni  di
spesa previste per l'anno  2014  nell'Allegato  1  -  Rifinanziamento
interventi di spesa - di cui all'art. 17  della  legge  regionale  28
gennaio 2014, n. 5, sono sostituite da quelle previste  dall'Allegato
1 della presente legge. 
    2. La spesa autorizzata dall'art.  11,  comma  101,  della  legge
regionale  9  maggio  2012,  n.  26   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e' rideterminata, per l'anno 2014, in 372  migliaia  di
euro (UPB 2.2.1.1.2 - capitolo 342534). 
    3. La spesa autorizzata dall'art. 54  della  legge  regionale  15
maggio 2013, n. 9 e' rideterminata, per l'anno 2014, in 500  migliaia
di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111). 
    4. Per le finalita' di cui all'art. 20,  comma  26,  della  legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19,  e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 2014 la spesa di 40 migliaia di euro  (UPB  10.3.1.3.2  -
capitolo 148102). 
    5. Per le finalita' di cui all'art. 59 della  legge  regionale  7
marzo 1997, n. 6, e' autorizzata, per l'anno 2014, la  spesa  di  500
migliaia di euro.». 
Note all'art. 10, comma 34: 
    - L'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.  5,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.  Legge  di
stabilita' regionale.» cosi' dispone: 
    «Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie  ai  comuni.
1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia  finanziaria
e' istituita  a  decorrere  dal  2014,  in  favore  dei  comuni,  una
compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF). Le  risorse  da  assegnare  ai  comuni  sono
calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione
al  gettito  dell'imposta  sui  redditi  gia'  IRPEF   effettivamente
riscossa in Sicilia  nell'ultimo  anno  precedente  all'esercizio  di
riferimento.  L'aliquota  di  compartecipazione   per   il   triennio
2014-2016 e'  pari  al  rapporto  tra  350.000  migliaia  di  euro  e
l'ammontare  dell'IRPEF  riscossa  nel   2013.   Il   gettito   cosi'
determinato e' ripartito tra i singoli  comuni  in  proporzione  alla
base imponibile IRPEF valida ai  fini  del  calcolo  dell'addizionale
comunale all'IRPEF. Ai comuni e' fatto obbligo di spendere almeno  il
2 per cento delle somme  loro  trasferite  con  forme  di  democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che  coinvolgano  la  cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse  comune,  pena  la  restituzione
nell'esercizio finanziario  successivo  delle  somme  non  utilizzate
secondo tali modalita'. A decorrere dal 2014 e', altresi',  soppresso
il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'art. 45
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono  abrogate  tutte  le
disposizioni di legge che prevedono riserve  a  valere  sul  medesimo
fondo. 
    2. Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al
gettito dell'IRPEF sia  destinata  alla  realizzazione  di  specifici
obiettivi  nonche'  per  scopi  di  solidarieta'   intercomunale   e'
istituito il Fondo perequativo comunale  nello  stato  di  previsione
della  spesa  del  bilancio  della  Regione,   rubrica   Dipartimento
regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo e' alimentato con
una quota, determinata con le modalita' previste al  comma  3,  della
compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a  ciascun  comune
ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte. 
    3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica,  di  concerto  con  l'Assessore  regionale  per
l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie  locali,
sono stabilite entro il 31  maggio  di  ciascun  anno  l'aliquota  di
contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni
e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto  Fondo,  al
netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai
commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.  3,
sulla base dei seguenti criteri: 
      a) dimensione demografica; 
      b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento  e
in diminuzione, garantendo ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti, un'assegnazione di parte  corrente  non  inferiore  a
100.000 migliaia di euro; 
      c) minore capacita' fiscale in relazione al gettito  dell'IRPEF
e dell'IMU; 
      d) esigenze di  spesa  delle  isole  minori  per  il  trasporto
rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di  parte  corrente  che
copra  interamente  le  spese  effettivamente   sostenute   nell'anno
precedente; 
      e)  esigenze  commisurate  alla   spesa   sostenuta   nell'anno
precedente per: 
        1) il trasporto interurbano degli alunni delle  scuole  medie
superiori, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973,
n. 24, e successive modifiche ed  integrazioni,  interamente  per  le
spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; 
        2) la gestione degli asili nido nei  comuni  con  popolazione
inferiore a 10.000 abitanti; 
        3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei  servizi  di
polizia municipale  previsto  dall'art.  13,  comma  2,  della  legge
regionale 1 agosto 1990, n. 17; 
      f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli  equilibri  di
bilancio  in  presenza  di  comprovate  situazioni   di   difficolta'
finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai  comuni  che
hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri; 
      g) capacita' di riscossione; 
      h) tasso di emigrazione superiore al 50  per  cento,  calcolato
per ogni  comune  come  rapporto  tra  il  numero  complessivo  degli
iscritti all'Anagrafe italiani  residenti  all'estero  (AIRE)  al  31
dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente. 
    4. Le assegnazioni di cui ai commi  1,  2  e  3  sono  erogate  a
ciascun comune in quattro  trimestralita'  posticipate;  l'erogazione
dell'ultima quota e' effettuata non oltre il  28  febbraio  dell'anno
successivo  a  quello  di  competenza.   L'iscrizione   in   bilancio
dell'assegnazione in favore dei comuni e'  effettuata  tenendo  conto
delle predette disposizioni in materia di erogazione. 
    4-bis. Qualora alla fine del mese  successivo  alla  chiusura  di
ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le  risorse
ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per  le  autonomie
locali e  la  funzione  pubblica  puo'  autorizzare  l'erogazione  di
acconti fino al 60  per  cento  della  corrispondente  trimestralita'
dell'anno precedente. 
    5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici  obiettivi
di  infrastrutturazione  e  riqualificazione   del   territorio,   e'
istituito il  Fondo  per  investimenti  dei  comuni  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del   bilancio   della   Regione,   rubrica
Dipartimento regionale delle autonomie locali.  Per  l'anno  2014  il
Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui
15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984. 
    6. Il Fondo per investimenti e' ripartito tra  i  comuni  tenendo
conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote  dei  trasferimenti  di
cui al presente comma possono essere  destinate  al  pagamento  delle
quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni
per il finanziamento di spese di investimento. 
    7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2,
e' accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalita' di
cui all'art. 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonche' la
somma di 1.300 migliaia di euro per le finalita' di cui agli articoli
8, 9 e 10 della legge  regionale  8  agosto  1985,  n.  34,  capitolo
776404, nonche' la somma di 700 migliaia di euro come contributo  per
l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con  le
modalita'  ed  entro  i  limiti  previsti  dalle  O.C.D.P.C.   numeri
117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalita' di cui
all'art. 53 della legge regionale  n.  6/2009  sono  destinate  1.300
migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5. 
    7-bis. Per l'esercizio  finanziario  2014,  a  valere  sul  Fondo
perequativo di cui al  comma  2,  e'  accantonata  la  somma  di  600
migliaia di euro per garantire la prosecuzione  degli  interventi  di
cui al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010,  n.
11. 
    7-ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti
le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma  4,
lettere b) e c), dell'art. 15 della legge regionale 15  maggio  2013,
n. 9, possono presentare al Dipartimento  regionale  delle  autonomie
locali, entro il termine  perentorio  di  30  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  domanda  per  il  rimborso
parziale delle spese sostenute, nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
modalita' gia' fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine  il
Dipartimento  regionale  delle  autonomie  locali  e'  autorizzato  a
ripartire tra tali comuni la somma di: 
      a) 1.000 migliaia di euro  per  le  spese  sostenute  nell'anno
scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni  delle
scuole medie superiori ai sensi dell'art. 15, comma  4,  lettera  b),
della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9; 
      b) 1.000 migliaia di euro per le spese per  la  gestione  degli
asili nido ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera  c),  della  legge
regionale 15 maggio 2013, n. 9. 
    2. Il rimborso e' assegnato nel limite  massimo  riconosciuto  ai
comuni  che  hanno  presentato  le  istanze  nei  termini   con   una
penalizzazione del 10 per cento. Le  somme  di  cui  alle  precedenti
lettere b) e c)  gravano  sul  capitolo  191301  del  bilancio  della
Regione per l'esercizio finanziario 2014. 
    7-quater. Nelle more dell'inserimento nel programma  di  servizio
dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015,  a  valere  sul
Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma  di  1.200  migliaia  di
euro e' destinata al  Comune  di  Comiso  al  fine  di  garantire  la
continuita' dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV. 
    8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 
    9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 
    10. I comuni gia' dichiarati in  dissesto  finanziario  ai  sensi
della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni  di
dissesto  finanziario  e  agevolare  le  procedure  di   riequilibrio
economico-finanziario adottate ai sensi del decreto-legge 10  ottobre
2012, n. 174, convertito dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.  213  e
successive modifiche e integrazioni, a decorrere  dal  2014,  possono
richiedere un contributo decennale formalizzando  apposita  richiesta
al  Dipartimento  regionale  delle  autonomie  locali  entro  il   30
settembre 2014. Il contributo e' assegnato con  decreto  dirigenziale
del Dipartimento regionale delle autonomie locali  a  ciascun  comune
sulla  base  dei  criteri  individuati  con  decreto   dell'Assessore
regionale per le autonomie locali  e  la  funzione  pubblica,  previo
parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di  mancata
approvazione del piano di riequilibrio, il  contributo  e'  revocato.
Per le finalita' del presente comma e' assunto un limite  di  impegno
decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia
di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di  euro  per  i
comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario. 
    11. La Regione, con la legge di  assestamento  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure  tendenti  a
salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.». 
    - Per l'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  Legge  di
stabilita' regionale» vedi nota all'art. 8, commi 3, 4, 7. 
Nota all'art. 10, comma 35: 
    L'art. 76, comma 4, ultimo  periodo,  della  legge  regionale  26
marzo 2002, n. 2, recante «Disposizioni programmatiche e  finanziarie
per l'anno 2002» cosi' dispone: 
    «Assegnazioni agli enti locali. - 1.  L'Assessore  regionale  per
gli enti locali, previo  parere  della  Conferenza  Regione-autonomie
locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione  delle
risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13
della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive  modifiche  ed
integrazioni  salvaguardando  la   funzionalita'   dei   comuni   con
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. 
    1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali  la  somma
di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai  comuni
delle Isole minori, per il finanziamento del  servizio  di  trasporto
rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune
di  Lampedusa  per  i   maggiori   costi   sostenuti   nell'esercizio
finanziario 2006. 
    1-ter. Al fine del contenimento delle  tariffe  e'  assegnata  ai
comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale  agli
oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi
enti per  le  prestazioni  di  servizi  non  commerciali  affidate  a
soggetti esterni ai sensi dell'art. 113 del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della
conferenza  Regione-autonomie  locali,  con   proprio   provvedimento
antecedente alla ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,
determina una variazione percentuale, in aumento  o  in  diminuzione,
delle assegnazioni medesime, in relazione  ad  indicatori  che  fanno
riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, comprovato
dall'effettivo esercizio anche in sede regolamentare  delle  facolta'
impositive conferite dalle vigenti disposizioni di  legge  statale  e
dall'attivazione o aggiornamento di  tutti  gli  strumenti  tariffari
previsti  dall'ordinamento,  la  capacita'  di   riscossione   e   la
propensione agli investimenti dimostrati  dagli  stessi  enti  locali
nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto  tra  il  numero  dei
dipendenti  degli  enti  locali  stessi  e  l'ammontare  delle  spese
correnti. 
    3. comma abrogato. 
    4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma  1
riservate  ai  comuni  rimane  nella  disponibilita'   dell'Assessore
regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto  forma  di
contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi
dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed  alla  realizzazione  di
forme associative e di cooperazione tra enti locali per  l'erogazione
del contributo a carico della Regione previsto dall'art. 5, comma  1,
della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 nonche' per  concedere
contributi straordinari ai comuni con popolazione  non  superiore  ai
10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali  sono  state
emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 e successive modifiche ed  integrazioni  ovvero  a  favore  di
comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di
appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico  e  sociale.
Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere  in  un
apposito capitolo di spesa resta nella disponibilita'  dell'Assessore
regionale per gli enti locali e viene  dallo  stesso  gestita  per  i
rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunita' alloggio
e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali  psichiatrici,
con esclusione dei  soggetti  ricoverati  presso  i  CTA,  in  quanto
convenzionati con il servizio sanitario. 
    4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle  risorse  di
cui al comma 1, rimane nelle disponibilita' dell'Assessore  regionale
per la famiglia, le politiche  sociali  e  le  autonomie  locali  per
essere   attribuita,   sotto   forma   di   contributi   straordinari
finalizzati, in aggiunta  ai  benefici  concessi  dallo  Stato,  alla
promozione ed alla realizzazione di consorzi,  unioni  e  fusioni  di
province. 
    5. Con apposito decreto dell'Assessore  regionale  per  gli  enti
locali  da  emanarsi  previo  parere  della  Commissione  legislativa
permanente  entro  quaranta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalita'  di
erogazione dei contributi previsti al  comma  4,  tenendo  conto  del
numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in  comune  e
della durata dell'organismo costituito, in modo tale  da  erogare  il
massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione. 
    6. A decorrere dal  1°  gennaio  2002  le  attribuzioni  relative
all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5,  della  legge
regionale  6  marzo  1986,  n.  9  sono  trasferite   all'Assessorato
regionale degli enti locali. 
    7. Ai contratti stipulati dagli  enti  locali  in  attuazione  di
programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i  fondi  regionali
di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi  alle
spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n.
448. 
    8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 13, e l'art. 15
della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. 
    9.  Il  fondo  per  il  miglioramento  dei  servizi  di   polizia
municipale, istituito  con  il  comma  1  dell'art.  13  della  legge
regionale 1° agosto 1990, n.  17,  e'  finanziato  nell'ambito  delle
somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali. 
    10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali,  previo
parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, riserva  una  quota
da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2  e
3 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17. 
    11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della
legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito  dall'art.  16
della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato  dall'art.
57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10,  relative
all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi  per
il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le  vigenti
disposizioni contrattuali. 
    12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a  valere  sulle
risorse di cui al presente articolo, e' costituito un apposito  fondo
con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una  quota  non
inferiore al 25% delle predette  risorse,  ad  esclusione  di  quelle
destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti,  da
ripartire con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo, a
favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti
per gli interventi in materia di diritto allo  studio  ed  assistenza
scolastica, nonche' per interventi in favore dei soggetti di cui alla
legge regionale 9 maggio  1986,  n.  22  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.». 
Nota all'art. 10, comma 36: 
    I commi 1, 2 7 e 8 dell'articolo l del decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 4, recante «Misure urgenti in materia  di  esenzione  IMU.»,
cosi' rispettivamente disponevano: 
    «Art. 1 - Esenzione dall'IMU dei terreni montani  e  parzialmente
montani. - 1. A decorrere dall'anno  2015,  l'esenzione  dall'imposta
municipale propria (IMU)  prevista  dalla  lettera  h)  del  comma  1
dell'art. 7 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  si
applica: 
      a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati
nei comuni classificati totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT); 
      a-bis) ai terreni agricoli, nonche'  a  quelli  non  coltivati,
ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
      b)  ai  terreni  agricoli,  nonche'  a  quelli  non  coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza  agricola,  ubicati  nei
comuni classificati parzialmente montani di cui  allo  stesso  elenco
ISTAT. 
    2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione  di
cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e  condotti  dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli  professionali  di
cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella
previdenza agricola, anche nel caso di concessione  degli  stessi  in
comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli
professionali di cui all'art. 1 del decreto  legislativo  n.  99  del
2004, iscritti nella previdenza agricola. 
    7. A decorrere dall'anno  2015,  le  variazioni  compensative  di
risorse conseguenti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A  al
presente  provvedimento,  per  i  comuni  delle  Regioni  a   statuto
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo
di solidarieta' comunale e con la procedura prevista dai commi 128  e
129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni
delle regioni Friuli-Venezia Giulia  e  Valle  d'Aosta,  in  sede  di
attuazione del comma 17 dell'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. 
    8. Per l'anno 2014, le variazioni  compensative  di  risorse  nei
confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui  ai  commi  3  e  4,  sono  confermate  nella  misura  di  cui
all'allegato B al presente provvedimento.». 
Note all'art. 10, comma 38: 
    - Per la tabella «G» allegata alla legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e  correttive  per  l'anno
2016.  Legge  di  stabilita'  regionale»,  contenente   «Stanziamenti
autorizzati  in  relazione   a   disposizioni   di   legge   la   cui
quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria» vedi  nota
all'art. 8, comma 10. 
    - L'art. 27 della  legge  regionale  22  dicembre  2005,  n.  19,
recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni  al  bilancio  della
Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.»  cosi'
dispone: 
    «Disposizioni relative al turismo. - 1. (Comma omesso  in  quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai  sensi  dell'art.  28  dello
statuto). 
    2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 
    3. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile  1967,
n. 46, dopo le parole «Regione siciliana» inserire le parole  «ed  il
turismo interno». 
    4. Al fine di adeguare  il  corrispettivo  pagato  dalla  Regione
siciliana per il servizio di  collegamento  marittimo  con  le  Isole
minori,  in  dipendenza  delle  circostanze  eccezionali  che   hanno
determinato  l'imprevedibile  aumento  del  costo   del   carburante,
l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i  trasporti
e' autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum  alle
societa' esercenti i servizi di trasporto marittimi: 
      a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce: 
        1) unita' di rete Egadi euro 370.000; 
        2) unita' di rete Eolie euro 660.000; 
        3) unita' di rete Pantelleria euro 40.000; 
        4) unita' di rete Pelagie euro 180.000; 
      b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro: 
        1) unita' di rete Eolie euro 250.000. 
    Per le finalita' di cui al presente comma si provvede  con  parte
delle  disponibilita'  dell'UPB  12.3.1.3.1,  capitolo  478110,   del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. 
    5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 
    6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,   l'Assessore   regionale   per   il   turismo,   le
comunicazioni e i trasporti affida l'incarico  dello  studio  per  la
pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto
pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere  la  rete  dei
servizi di trasporto pubblico secondo  principi  di  economicita'  ed
efficienza; deve contenere altresi' elementi di gerarchizzazione  tra
i  diversi  livelli  territoriali,  determinando  i  servizi   minimi
regionali e le  unita'  di  rete.  Il  piano  di  cui  alla  presente
disposizione e' approvato sentite le rappresentanze  regionali  delle
imprese di trasporto  pubblico,  con  decreto  del  Presidente  della
Regione, su proposta dell'Assessore  regionale  per  il  turismo,  le
comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di  Governo,
previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale  siciliana.  Nelle  more  dell'approvazione  del  piano  di
riassetto organizzativo e funzionale del trasporto  pubblico  locale,
al fine  di  assicurare  la  continuita'  del  servizio  pubblico  di
autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla  Regione  e
dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n.  1822  e  dalla
legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate  in  contratti
di  affidamento  provvisorio  della  durata  di  trentasei  mesi  nel
rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  compresi   quelli   derivanti   dalle
istruttorie in corso alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30  giugno  2007,
dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende gia' concessionarie
dei servizi, che possono costituirsi in consorzi  o  in  associazioni
temporanee d'impresa; sono, comunque,  fatti  salvi  i  contratti  di
servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le  aziende
affidatarie  o  concessionarie.  Non  possono  essere  compresi   nei
contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e
di gran turismo gia' accordati ai  sensi  della  legge  28  settembre
1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma  di
autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati  o  autorizzati
nuovi servizi di trasporto pubblico locale e  di  gran  turismo  sino
all'attuazione della riforma organica del  settore;  potranno  essere
adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei
servizi  oggetto  del  contratto  di  affidamento  provvisorio  o  di
autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilita' e, con
carattere di stagionalita', essere concesse autolinee urbane da parte
di comuni  singoli  o  associati,  contigui,  a  condizione  che,  se
associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica
ai sensi dell'art. 13, comma 5, della  legge  regionale  22  dicembre
1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi
apposita convenzione che ne regoli modalita' attuative anche ai  fini
dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del  miglioramento
dei servizi di mobilita', con l'utilizzo anche di  bus  scoperti  che
attraversano il  territorio  dei  comuni,  ed  a  condizione  che  ne
assumano integralmente i relativi oneri. Entro il termine di sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
l'Assessore regionale  per  le  infrastrutture  e  la  mobilita'  con
proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente  disposizione.
Il  contratto  di  affidamento  provvisorio   erogato   a   trimestri
anticipati  deve  prevedere  un  corrispettivo  pari  al   contributo
spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge
regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA,  ovvero  alla  somma  dei
contributi spettanti alle  aziende  costituitesi  in  consorzi  o  in
associazioni  temporanee,  adeguato  alla  dinamica  dei  dati  ISTAT
relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed  impiegati
dal 1998 al 2004  ed  in  ragione  del  regime  fiscale  dell'azienda
destinataria.  Il  corrispettivo   dei   contratti   di   affidamento
provvisorio e' annualmente adeguato sulla  base  dell'indice  annuale
ISTAT relativo ai prezzi al consumo per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati. I contratti di affidamento  provvisorio  devono  prevedere
anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'art. 1  della
legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono  altresi'  prevedere  un
sistema tariffario flessibile secondo  le  dinamiche  di  mercato  ed
adeguabile all'andamento dei costi di esercizio, (periodo soppresso).
Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi  ai  contratti
di  affidamento  provvisorio  dei  servizi  di  competenza   comunale
compresi nel decreto del dirigente generale n. 1058/2004, la  Regione
siciliana provvede  direttamente  alla  corresponsione  delle  somme,
calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre
IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalita' previste  per  i
contratti  di  affidamento  provvisorio  dei  servizi  di  competenza
regionale;  ogni   pattuizione   in   contrasto   con   la   presente
disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio  dei
servizi di competenza  comunale,  deve  intendersi  annullata;  sono,
comunque, fatti salvi i corrispettivi gia' previsti dai contratti con
convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie
o concessionarie. I  servizi  urbani  ed  extraurbani  di  competenza
comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi  tra  quelli
elencati nel D. Dirig. n. 1058/2004,  saranno  oggetto  anch'essi  di
contratti di affidamento provvisorio stipulati  con  le  aziende  che
gia' li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono  a  carico
dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la  disciplina
e la sicurezza  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  urbano
previste dall'art. 1, quarto e quinto comma, della legge regionale  4
giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di  riassetto
1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa  di  450
migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516)  cui  si  provvede
con parte delle  disponibilita'  dell'UPB  4.2.1.5.2,  accantonamento
1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino  alla  stipula  dei
contratti di affidamento provvisorio,  continua  a  corrispondere,  a
ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo  di  esercizio,
secondo le modalita'  di  cui  agli  articoli  4  e  10  della  legge
regionale  14  giugno  1983,  n.  68,  e  successive   modifiche   ed
integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli
adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio. 
    6-bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui
al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi. 
    6-ter. La spesa autorizzata per  gli  esercizi  finanziari  2008,
2009 e 2010 per le finalita' del comma 6 e' comprensiva di tutti  gli
oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6. 
    7. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n.
8, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del  comma  1  sono  a
carico  della  Regione,  che  provvede,  con  decreto  dell'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da  emanarsi
entro sessanta giorni dalla pubblicazione  della  presente  legge,  a
stabilire le direttive relative  alla  modalita'  di  rimborso  delle
aziende di trasporto.». 
    All'onere  di  cui  al  presente  comma  si   provvede   con   le
disponibilita' dell'UPB 12.3.1.3.1 del  bilancio  della  Regione  per
l'esercizio finanziario 2006. 
    8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 
    9. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 19 maggio  2005,
n. 5, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 1». 
    10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 
    11. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo  2002,
n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole
«che si realizzano nel territorio regionale». 
    12. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6  aprile  1996,
n. 29, e' sostituito dai seguenti: 
    «1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 15 gennaio  1992,
n. 21, la  Regione  sostiene  l'attivita'  di  servizio  pubblico  da
trasporto non di linea in servizio di  piazza,  erogando  a  tutti  i
titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con  conducente
un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo
e' determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed e'
pagato in unica soluzione. 
    1-bis. Per le finalita' del  comma  1  dell'art.  5  della  legge
regionale 6 aprile 1996,  n.  29,  e'  autorizzata,  per  l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1,
capitolo  478106),  di  cui  1.100   migliaia   di   euro   destinate
all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.». 
    13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane  in
favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in
applicazione della  legge  regionale  25  novembre  2002,  n.  20,  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    14. Al comma 2 dell'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10, le parole da «interna» a  «Finanze»  sono  sostituite  con  le
parole  «costituita  con   decreto   del   dirigente   generale   del
Dipartimento  bilancio  e  tesoro   -   Ragioniere   generale   della
Regione".». 
Note all'art. 10, comma 41: 
    - L'art. 38 del regio decreto-legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
recante «Approvazione dello statuto della Regione  siciliana.»  cosi'
recita: 
    «Lo  Stato  versera'  annualmente  alla  Regione,  a  titolo   di
solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un  piano
economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. 
    Questa somma  tendera'  a  bilanciare  il  minore  ammontare  dei
redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. 
    Si  procedera'  ad  una  revisione   quinquennale   della   detta
assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per  il
precedente computo». 
    - Gli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'Ente  acquedotti   siciliani.»   cosi'
rispettivamente dispongono: 
    «Art.  3  -  Contributo  finanziario. -  1.   L'Ente   acquedotti
siciliani (E.A.S.) e' autorizzato a contrarre nell'anno 1996, con  il
proprio istituto cassiere, un'anticipazione di  lire  15.000  milioni
per le esigenze della gestione degli  impianti  di  pertinenza  dello
stesso ente. 
    2. L'anticipazione di cui al precedente comma da  contrarsi  alle
migliori condizioni di mercato e  comunque  ad  un  tasso  annuo  non
superiore al «prime rate ABI», verra' rimborsata il 31 gennaio 1997. 
    3. Il rimborso dell'anticipazione e degli oneri relativi a titolo
di interessi e'  posto  a  carico  del  bilancio  della  Regione  con
pagamento  da  effettuarsi  direttamente  in   favore   dell'istituto
erogante. 
    Art. 4 - Determinazione delle tariffe. -  1.  A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  le  tariffe  delle
forniture idriche,  differenziate  solo  per  tipo  di  utenza,  sono
determinate dall'Ente acquedotti siciliani, con i  criteri  dell'art.
13, comma 1, 2 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n.  36;  tali  tariffe
sono applicate nei confronti di tutti gli utenti privati e/o pubblici
senza deroga alcuna, anche in assenza di apposita convenzione.