2.  Le  tariffe  previste  nelle   convenzioni   gia'   stipulate
dall'E.A.S. con gli utenti privati e/o  pubblici,  devono  intendersi
decadute  ed  aggiornate  automaticamente  ai  sensi  del  precedente
comma.». 
    - La legge regionale 4 agosto 2015, n. 15  recante  «Disposizioni
in materia di liberi Consorzi comunali  e  Citta'  metropolitane»  e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Regione  siciliana  del  7
agosto 2015, n. 32, S.O. 
Nota all'art. 10, comma 42: 
    L'art. 9 del  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,
recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni  e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» cosi' dispone: 
    «Servizi  ferroviari  di  interesse   regionale   e   locale   in
concessione a F.S. S.p.a. - 1. Con decorrenza  1°  giugno  1999  sono
delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e  di
amministrazione inerenti ai servizi ferroviari  in  concessione  alle
Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale. 
    2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque  i
servizi interregionali di interesse  locale,  le  regioni  subentrano
allo Stato  nel  rapporto  con  le  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A.  e
stipulano, entro il  30  settembre  1999,  i  relativi  contratti  di
servizio ai sensi dell'art. 19. Detti contratti di  servizio  entrano
in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui
all'art. 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi  con  le
procedure di cui al medesimo art. 18, comma 2, lettera a). 
    3. Il Ministro dei trasporti e  della  navigazione,  al  fine  di
regolare i rapporti con le Ferrovie dello  Stato  S.p.A.,  fino  alla
data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede: 
      a) a rinnovare fino  al  30  settembre  1999  il  contratto  di
servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei trasporti e della
navigazione; 
      b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa  delle
regioni, che possono integrare  il  predetto  contratto  di  servizio
pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato; 
      c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma, di  cui
all'art. 12.». 
Note all'art. 12, commi 1 e 2: 
    - La legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, recante «Norme per la
predisposizione  del  piano   regionale   dei   trasporti,   per   la
ristrutturazione ed il potenziamento dei  trasporti  pubblici  locali
nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole  minori.»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18
giugno 1983, n. 26. 
    - L'art. 73 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
recante  "Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, 42.» cosi' dispone: 
    «Riconoscimento di legittimita' di debiti  fuori  bilancio  delle
Regioni. -  1.  Il  Consiglio  regionale  riconosce  con  legge,   la
legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: 
      a) sentenze esecutive; 
      b) copertura dei  disavanzi  di  enti,  societa'  ed  organismi
controllati,  o,  comunque,  dipendenti  dalla  Regione,  purche'  il
disavanzo derivi da fatti di gestione; 
      c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle  forme  previste  dal
codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera
b); 
      d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere
di pubblica utilita'; 
      e) acquisizione di beni e servizi  in  assenza  del  preventivo
impegno di spesa. 
    2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante  un
piano di rateizzazione,  della  durata  di  tre  esercizi  finanziari
compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
    3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le  disponibilita'
finanziarie  sufficienti  per  effettuare  le  spese  conseguenti  al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a
deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito  dalla  vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle  aliquote  ovvero
delle maggiorazioni  di  aliquote  ad  essa  attribuite,  nonche'  ad
elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale  di  cui  all'
art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,  n.  398,
fino a un massimo di cinque centesimi per litro,  ulteriori  rispetto
alla misura massima consentita. 
    4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio
di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede  entro
sessanta giorni dalla  ricezione  della  relativa  proposta.  Decorso
inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si  intende
riconosciuta.». 
Note all'art. 12, comma 4: 
    - La legge regionale 31  ottobre  1978,  n.  37,  recante  «Norme
regionali  integrative  della  legge  1°  giugno  1977,  n.  285,   e
successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  del  19
agosto 1978, n. 36. 
    - Per l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118
recante  «Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, 42.» vedi nota all'art. 12, commi 1 e 2. 
Nota all'art. 14, comma 1: 
    L'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante  «Disciplina
della riproduzione animale» cosi' dispone: 
    «1. I libri genealogici sono istituiti, previa  approvazione  del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,   dalle   associazioni
nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di  personalita'
giuridica ed in possesso dei  requisiti  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.  Detti  libri  genealogici
sono tenuti dalle menzionate  associazioni  sulla  base  di  appositi
disciplinari   approvati   anch'essi   con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da
sella italiano e' tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI).
Ciascuna organizzazione provvede altresi' alle valutazioni  genetiche
del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito. 
    2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per  ogni
specie, razza  o  altro  tipo  genetico,  dall'Associazione  italiana
allevatori (AIA) in conformita'  ad  appositi  disciplinari  mediante
l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale
Associazione tiene anche i registri anagrafici  relativi  alle  razze
delle specie bovina ed equina, di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
b),  svolgendo  le  relative  valutazioni  genetiche,  ed   i   libri
genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione
nazionale in possesso dei requisiti di cui al  comma  1.  I  registri
anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina  e  suina,
di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),  sono  invece  tenuti  dalle
stesse associazioni  nazionali  allevatori  che  gestiscono  i  libri
genealogici  delle  specie  medesime.  I  disciplinari,  i   registri
anagrafici ed i libri genealogici  sono  sottoposti  alla  preventiva
approvazione del Ministro per le politiche agricole. 
    3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e
trottatore sono istituiti e  tenuti  dagli  enti  ippici  di  diritto
pubblico,  che  formulano   i   piani   tecnici   per   lo   sviluppo
dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in
armonia con  le  direttive  dell'Unione  nazionale  incremento  razze
equine (UNIRE). Con decreto del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono  stabiliti
i requisiti genealogici,  morfologici  ed  attitudinali,  nonche'  le
modalita' per l'inserimento dei cavalli delle suddette  razze  in  un
apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che
alla inseminazione artificiale. 
    4. In considerazione della particolarita' della specie suina sono
istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e  delle
foreste,  i  registri  dei  suini   ibridi,   cosi'   come   definiti
nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di
detti registri e'  coordinata  dalla  stessa  associazione  nazionale
allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base
di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. 
    4-bis.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet
istituzionale,  a  disposizione  degli  altri  Stati  membri  e   del
pubblico,  l'elenco   delle   associazioni   di   allevatori,   delle
organizzazioni  e  degli  organismi  ufficialmente  riconosciuti  che
istituiscono e gestiscono libri  genealogici  e  registri  anagrafici
delle diverse razze delle specie bovina,  bufalina,  ovina,  caprina,
suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed  equina,
nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 2, capo
I, della decisione 2009/712/CE.». 
Nota all'art. 14, comma 4: 
    L'art. 13 del regolamento UE del 17 dicembre 2013, n.  1306/2013,
recante «Regolamento del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sul
finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica
agricola comune e che abroga  i  regolamenti  del  Consiglio  CEE  n.
352/78, CE n. 165/94, CE n. 2799/98, CE n. 814/2000, CE n.  1290/2005
e CE n. 485/2008» cosi' dispone: 
    «Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale.
- 1. Gli Stati membri assicurano che i  consulenti  che  operano  nel
sistema di consulenza aziendale siano in  possesso  delle  qualifiche
adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione. 
    2. Gli Stati membri garantiscono una  netta  separazione  tra  le
attivita' di consulenza e le attivita' di controllo. A tale  riguardo
e senza pregiudizio delle disposizioni normative nazionali in materia
di accesso del pubblico ai documenti,  gli  Stati  membri  provvedono
affinche' gli organismi selezionati e designati di cui  all'art.  12,
paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni  riservate  di
cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attivita'  di
consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce  l'azienda
in questione, tranne nel caso di irregolarita' o infrazioni  rilevate
nel corso della loro attivita' per le quali  il  diritto  unionale  o
nazionale prescrive l'obbligo di informare  le  autorita'  pubbliche,
specialmente in caso di reato. 
    3.  L'autorita'  nazionale  interessata  fornisce  al  potenziale
beneficiario, principalmente con mezzi  elettronici,  l'elenco  degli
organismi selezionati e designati di cui all'art. 12, paragrafo 1.». 
Nota all'art. 14, comma 5: 
    L'art. 44 della legge regionale 7  maggio  2015,  n.  9,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.  Legge  di
stabilita' regionale.» cosi' dispone: 
    «Aiuti alle associazioni  allevatori  per  la  tenuta  dei  libri
genealogici. - 1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta
dei libri genealogici e per l'attuazione  dei  controlli  funzionali,
l'Assessorato regionale dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e
della pesca  mediterranea  e'  autorizzato  a  concedere  aiuti  alle
associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute e
aderenti all'associazione italiana  allevatori  di  cui  all'art.  3,
comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in conformita'  all'art.
27 del regolamento CE n. 702/2014 della  Commissione  del  25  giugno
2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione CE n.
1857/2006. 
    2. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla  normativa
nazionale ed europea in materia: 
      a) aiuti fino al 100% dei costi  amministrativi  inerenti  alla
costituzione e alla tenuta dei libri genealogici; 
      b)  aiuti  fino  al  70%  dei  costi  sostenuti  per  test   di
determinazione della qualita' genetica o  della  resa  del  bestiame,
effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli eseguiti  dal
proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualita' del
latte. 
    3. Gli aiuti sono erogati in natura e  non  comportano  pagamenti
diretti ai beneficiari. 
    4. Per le finalita' di cui al presente articolo  e'  autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 2.300 migliaia di  euro
(UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).». 
Note all'art. 15, comma 1: 
    - Per l'art. 30 della legge regionale  28  gennaio  2014,  n.  5,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2014.
Legge di stabilita' regionale.» vedi nota all'art. 8, comma 1. 
    - Per l'art. 27 della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2016.
Legge di stabilita' regionale.» vedi nota all'art. 8, comma 6. 
Nota all'art. 17, comma 1: 
    - Per l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42.» vedi nota all'art. 12, commi 1 e 2. 
Note all'art. 17, comma 5 e all'art. 18, comma 4: 
    - L'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000,  n.  8,  recante
«Disposizioni programmatiche e finanziarie per  l'anno  2000.»  cosi'
dispone: 
    «Variazioni di  bilancio.  -  1.  Il  ragioniere  generale  della
Regione e'  autorizzato  ad  effettuare  al  bilancio  della  Regione
siciliana nonche' al bilancio dell'Azienda delle  foreste  demaniali,
con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta  a
quelle previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
      a) per l'attuazione di leggi della Regione nonche' di leggi  ed
altri provvedimenti dello  Stato,  dell'Unione  europea  e  di  altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi
quelli relativi al riparto del fondo sanitario  nazionale  e  per  le
relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale; 
      b) per la riassegnazione di somme  ai  pertinenti  capitoli  di
spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata; 
      c) compensative fra i capitoli relativi al fondo di riserva per
le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei  residui
passivi perenti di parte corrente, al fondo per la riassegnazione  di
residui  passivi  perenti  di  conto  capitale   e   al   fondo   per
l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di  spesa  relativi  a
limiti poliennali di impegno istituito ai  sensi  dell'art.  8  della
legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2; 
      d) lettera abrogata; 
      e) lettera abrogata; 
      f) compensative fra capitoli di entrata concernenti  accensione
di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e  fra  capitoli  di
spesa  concernenti  rimborso  di  mutui  e   rimborso   di   prestiti
obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese; 
      g) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per  conto
dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata  richiesta  delle
competenti amministrazioni, per  la  riassegnazione  ai  capitoli  di
spesa sui quali  sono  state  imputate  le  anticipazioni  o,  previa
deliberazione  della  Giunta  regionale,  per  il  finanziamento   di
interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli  obiettivi  di
sviluppo  individuati  dalla  programmazione  regionale  in  modo  da
rispettare i principi stabiliti dall'art. 11 del  regolamento  CE  n.
1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999; 
      h)  per  l'attuazione  dell'art.  28,  comma  8,  della   legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10; 
      i) per consentire  la  regolazione  contabile  dei  tributi  di
spettanza regionale riscossi con  le  modalita'  di  cui  al  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto
di compensi,  rimborsi,  compensazioni  ed  altre  partite  negative,
nonche' delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.  446.  Dette  variazioni  e  le  conseguenti  scritturazioni
contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui
i tributi sono riscossi o  le  compensazioni  operate,  entro  trenta
giorni dal ricevimento  dei  dati  dalle  pertinenti  amministrazioni
statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno  successivo
a quello di competenza; 
      i-bis) compensative  tra  il  capitolo  relativo  al  fondo  di
riserva 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste  demaniali  e  i
pertinenti capitoli di spesa di parte corrente. 
    2.  Le  disponibilita'  del  fondo  per  la  ricostruzione  e  la
rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del  dicembre  1990
delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante
iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti  dell'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle  necessita'
di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con
le medesime  modalita'  sono  utilizzate  le  ulteriori  assegnazioni
effettuate nel corso  dell'esercizio  in  attuazione  della  predetta
legge. 
    3. Sono abrogati l'art. 38 della legge regionale 9  maggio  1974,
n. 10; il comma 22 dell'art. 1 della legge regionale 9 ottobre  1998,
n. 27; il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni. 
    4. Le disposizioni  di  cui  alla  lettera  i)  del  comma  1  si
applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.». 
    - L'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3,  recante
«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della  Regione
per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie  urgenti.  Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei bilanci.» cosi' dispone: 
    «Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.  -  1.
Al fine  di  garantire  i  processi  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano  definite,
in conformita' con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui
all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e  modalita'
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni,  secondo  quanto
previsto dall'art. 79 del medesimo decreto legislativo,  a  decorrere
dal 1°  gennaio  2015  la  Regione  e  e  i  suoi  enti  e  organismi
strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II del predetto decreto
legislativo n.  118/2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
applicano  le  disposizioni  del  medesimo  decreto  legislativo   n.
118/2011 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo  quanto
previsto dal presente articolo. Sono confermate  le  disposizioni  di
cui al comma 12 dell'art. 47 della legge regionale 28  gennaio  2014,
n. 5. 
    2. L'affiancamento della contabilita' economico patrimoniale alla
contabilita' finanziaria, secondo quanto  previsto  dall'art.  2  del
decreto  legislativo  n.   118/2011   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, l'adozione  del  piano  dei  conti  integrato,  secondo
quanto previsto dall'art.  4  del  predetto  decreto  legislativo  n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni,  nonche'  l'adozione
del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'art. 11-bis del
medesimo decreto  legislativo,  con  riferimento  all'Amministrazione
regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. 
    3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti
strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di
quelli sanitari,  con  riferimento  alle  disposizioni  del  comma  2
esercitano le facolta' di rinvio previste dal decreto legislativo  n.
118/2011  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V  dello  stesso
decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. 
    4. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1,  con  riferimento
all'Amministrazione regionale, determinano la disciplina  riguardante
l'organo di controllo e le  modalita'  di  esercizio  delle  funzioni
connesse all'applicazione dell'art. 72  del  decreto  legislativo  n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
    5.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  l'Assemblea  regionale
siciliana,  ai  sensi  dell'art.  4  dello  statuto  della   Regione,
approvato con regio decreto legislativo 15  maggio  1946,  n.  455  e
convertito  in  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2   e
successive modifiche ed integrazioni, secondo le  norme  del  proprio
regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui
al  decreto  legislativo  n.  118/2011  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, nel rispetto delle esigenze  di  rendicontazione  della
Regione. 
    6. Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  l'economia  sono
disciplinati i tempi e le modalita' di  approvazione  e  acquisizione
dei rendiconti degli organismi strumentali della Regione. 
    7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi  dell'art.
51, comma 10,  del  decreto  legislativo  n.  118/2011  e  successive
modifiche ed integrazioni, continuano  a  trovare  applicazione,  con
riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni  regionali
vigenti che disciplinano le modalita' ed individuano le competenze in
materia di variazioni di bilancio e le ulteriori disposizioni di  cui
al presente articolo. Per le tipologie di variazioni di bilancio  non
disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle  fatte
salve dal predetto comma 10, la relativa disciplina e'  definita  con
decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'Assessore
regionale per l'economia. 
    8. Nelle more dell'adozione della nuova  disciplina  organica  di
contabilita',  per  i  rinvii  all'ordinamento  contabile   regionale
contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 e successive  modifiche
ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni: 
      a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'art. 39, comma
10, del decreto legislativo n. 118/2011  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e' approvato dalla Giunta regionale; 
      b) continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  sulle
modalita' ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'art.
48 del decreto legislativo n.  118/2011  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
      c) continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  sulle
modalita'  di  versamento  al  cassiere  delle  somme  riscosse,  gli
strumenti di pagamento previsti dagli articoli 13 e  15  della  legge
regionale  8  luglio  1977,  n.  47   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, nonche' le norme  previste  dall'art.  21  della  legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 
      d) continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  sulle
modalita' ed i termini per la presentazione  all'Assemblea  regionale
siciliana del rendiconto generale della Regione. 
    9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione
adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni  entro
180 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,
fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in  contrasto  con
quelle del medesimo decreto legislativo cessano  di  avere  efficacia
dal 1° gennaio 2015. 
    10. Su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'economia,  la
Giunta  regionale  provvede,  nei  termini,  secondo   le   ulteriori
modalita' e per gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell'art.
3 del decreto legislativo  n.  118/2011  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, al riaccertamento straordinario dei  residui  attivi  e
passivi risultanti al 1° gennaio 2015. Il relativo  provvedimento  e'
trasmesso all'Assemblea regionale siciliana. 
    11. Con le medesime modalita' di cui al comma 10 si  provvede  al
riaccertamento dei  residui  in  ciascun  esercizio  finanziario  nei
termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'art. 63  del  decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
    12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'art. 11, comma
16, del decreto legislativo n. 118/2011  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  continua   ad
applicarsi la disciplina vigente nell'esercizio finanziario 2014. 
    13. Per quanto non diversamente regolato per effetto  del  rinvio
operato dal comma  1  e  per  effetto  delle  ulteriori  disposizioni
introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione  la
vigente disciplina regionale di contabilita'. 
    14. E' abrogato il comma 1 dell'art. 6 della legge  regionale  12
agosto 2014, n. 21.». 
    - L'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, recante
«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della  Regione
per l'esercizio 2016.» cosi' dispone: 
    «Disposizioni in materia  di  variazioni  di  bilancio. -  1.  In
applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e  fino
all'emanazione delle norme  di  attuazione  dello  Statuto  regionale
richiamate dall'art. 11, comma 1, della legge  regionale  13  gennaio
2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le
disposizioni di cui all'art. 11, commi 7,  8  e  13,  della  medesima
legge regionale n. 3/2015.». 
Nota all'art. 18, comma 1 lettera a) e lettera b): 
    Per l'art. 73 del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42.» vedi nota all'art. 12, commi 1 e 2. 
Nota all'art. 19, comma 1: 
    L'art. 2 della legge regionale 11 agosto  2015,  n.  16,  recante
«Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'art. 47  della  legge
regionale  7  maggio  2015,  n.  9.»,  per  effetto  delle  modifiche
apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: 
    «Norme in materia di tasse automobilistiche. - 1. Il  presupposto
d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e  le  modalita'
applicative restano disciplinate dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39  e  successive  modifiche   ed
integrazioni. 
    2. La tassa  automobilistica  e'  frazionabile  in  relazione  al
periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal
Presidente della Regione, su proposta  dell'Assessore  regionale  per
l'economia, sono disciplinate le relative modalita' applicative. 
    2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui  all'art.  13,
comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n.  472  in  materia  di  ravvedimento.  In  caso  di  mancato
ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base
delle  notizie  occorrenti  per  l'applicazione  del  tributo  e  per
l'individuazione  del  proprietario  del   veicolo   comunicate   dal
tenutario  del   pubblico   registro   automobilistico   all'archivio
regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a  ruolo  delle
somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente
o tardivo versamento  della  tassa  automobilistica  e  l'irrogazione
delle sanzioni e dei relativi accessori.». 
Nota all'art. 19, commi 2 e 3: 
    L'art. 18 della legge regionale 17 maggio  2016,  n.  8,  recante
«Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale.
Disposizioni varie.», per effetto delle modifiche apportate dai commi
che si annotano, risulta il seguente: 
    «Servizio di dissalazione isola di Vulcano e aeroporto di Trapani
Birgi. - 1. Per la copertura delle spese relative alla  gestione  del
servizio di dissalazione dell'isola di  Vulcano,  in  relazione  alle
obbligazioni che saranno assunte a  seguito  dell'espletamento  della
gara di appalto da parte del Dipartimento regionale dell'acqua e  dei
rifiuti, e' autorizzata, per dieci anni,  la  spesa  annua  di  1.237
migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2017. 
    2. All'onere di cui al comma 1 si fa  fronte,  per  gli  esercizi
finanziari (parola soppressa) 2017  e  2018,  mediante  riduzione  di
parte delle disponibilita' della Missione 20, Programma  3,  capitolo
215704,  accantonamento  1006,  del  bilancio   della   Regioneprevio
ripristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'art. 4, commi 5
e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 
    3. Alla lettera a) del comma 4-sexies  dell'art.  3  della  legge
regionale 11 maggio 2011, n. 7 le parole da «in conseguenza»  fino  a
«2011» sono soppresse. 
    4. Per le finalita' di cui alla lettera  a)  del  comma  4-sexies
dell'art. 3 della legge regionale  n.  7/2011,  e'  autorizzata,  per
l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro. 
    5. Agli oneri di cui al comma 4 si  fa  fronte,  per  l'esercizio
finanziario   2016,    mediante    riduzione    di    pari    importo
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma  2  dell'art.  16  della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 
Nota all'art. 19, comma 4: 
    L'art. 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recante
«Disposizioni per  favorire  l'economia.  Disposizioni  varie.»,  per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente: 
    «Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo  del
territorio a valere sulle risorse FSC  2014-2020. -  1.  Al  fine  di
promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonche' per
favorire gli interventi diretti  a  tutelare  l'ambiente  ed  i  beni
culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento
dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e  la
prevenzione del rischio idrogeologico, e' prevista la spesa di 26.000
migliaia  di  euro  per  l'anno  2017  a  valere  sulle  risorse  FSC
2014-2020,   da   destinare   al   Dipartimento    regionale    delle
infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti.». 
Nota all'art. 22, comma 1: 
    L'art. 3 della legge regionale  17  marzo  2016,  n.  4,  recante
«bilancio di  previsione  della  Regione  siciliana  per  l'esercizio
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il  triennio  2016-2018.»
cosi' dispone: 
    «Allegati. - 1. Sono approvati i seguenti allegati: 
      a) la nota integrativa (allegato 1); 
      b)  il  prospetto  delle  entrate  di  bilancio  per  titoli  e
tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio  triennale
(allegato 2); 
      c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per  ciascuno
degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3); 
      d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi
e titoli per ciascuno degli anni considerati nel  bilancio  triennale
(allegato 4); 
      e) i  prospetti  recanti  i  riepiloghi  generali  delle  spese
rispettivamente per titoli e per missioni  per  ciascuno  degli  anni
considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b); 
      f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli)  e
delle spese (per titoli) (allegato 6); 
      g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio  di  bilancio  per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7); 
      h)  il  prospetto  esplicativo  del   risultato   presunto   di
amministrazione (allegato 8); 
      i) il prospetto concernente la  composizione,  per  missioni  e
programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9); 
      j) il prospetto concernente la composizione del  fondo  crediti
di dubbia esigibilita' (allegato 10); 
      k) l'elenco delle garanzie principali  o  sussidiarie  prestate
dalla Regione a favore di enti e di altri  soggetti  ai  sensi  delle
leggi vigenti (allegato 11); 
      l) il  prospetto  dimostrativo  del  rispetto  dei  vincoli  di
indebitamento (allegato 12); 
      m) l'elenco dei capitoli che riguardano le  spese  obbligatorie
(allegato 13); 
      n) l'elenco delle spese che possono essere  finanziate  con  il
fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14).». 
Nota all'art. 22, comma 2, lettera e): 
    L'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.
118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42.» cosi' dispone: 
    «Assestamento del bilancio. - 1. Entro il 31 luglio,  la  Regione
approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio,  anche
sulla scorta della consistenza dei  residui  attivi  e  passivi,  del
fondo  pluriennale  vincolato  e  del   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita', accertati in sede di rendiconto dall'esercizio  scaduto
il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di  cui  all'art.
40. 
    2. La legge di assestamento del bilancio da' atto  del  permanere
degli equilibri generali di  bilancio  e,  in  caso  di  accertamento
negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. 
    3. Alla legge di assestamento e' allegata  una  nota  integrativa
nella quale sono indicati: 
      a)  la  destinazione  del  risultato  economico  dell'esercizio
precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento  del
disavanzo economico; 
      b)  la  destinazione  della  quota  libera  del  risultato   di
amministrazione; 
      c)  le  modalita'  di  copertura  dell'eventuale  disavanzo  di
amministrazione tenuto conto della struttura e  della  sostenibilita'
del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai  contratti
di mutuo, alle garanzie prestate  e  alla  conformita'  dei  relativi
oneri alle condizioni previste dalle  convenzioni  con  gli  istituti
bancari e i valori di mercato, evidenziando gli  oneri  sostenuti  in
relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse  dall'istituto
tesoriere.».