2. Le tariffe previste nelle convenzioni gia' stipulate dall'E.A.S. con gli utenti privati e/o pubblici, devono intendersi decadute ed aggiornate automaticamente ai sensi del precedente comma.». - La legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citta' metropolitane» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 7 agosto 2015, n. 32, S.O. Nota all'art. 10, comma 42: L'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» cosi' dispone: «Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a. - 1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale. 2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'art. 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'art. 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo art. 18, comma 2, lettera a). 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.A., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede: a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato; c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma, di cui all'art. 12.». Note all'art. 12, commi 1 e 2: - La legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, recante «Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18 giugno 1983, n. 26. - L'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 42.» cosi' dispone: «Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni. - 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purche' il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta.». Note all'art. 12, comma 4: - La legge regionale 31 ottobre 1978, n. 37, recante «Norme regionali integrative della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 agosto 1978, n. 36. - Per l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 42.» vedi nota all'art. 12, commi 1 e 2. Nota all'art. 14, comma 1: L'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale» cosi' dispone: «1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano e' tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresi' alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito. 2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformita' ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole. 3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonche' le modalita' per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale. 4. In considerazione della particolarita' della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, cosi' come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri e' coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 2, capo I, della decisione 2009/712/CE.». Nota all'art. 14, comma 4: L'art. 13 del regolamento UE del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n. 352/78, CE n. 165/94, CE n. 2799/98, CE n. 814/2000, CE n. 1290/2005 e CE n. 485/2008» cosi' dispone: «Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale. - 1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti che operano nel sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione. 2. Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attivita' di consulenza e le attivita' di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni normative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinche' gli organismi selezionati e designati di cui all'art. 12, paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attivita' di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarita' o infrazioni rilevate nel corso della loro attivita' per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorita' pubbliche, specialmente in caso di reato. 3. L'autorita' nazionale interessata fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi selezionati e designati di cui all'art. 12, paragrafo 1.». Nota all'art. 14, comma 5: L'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale.» cosi' dispone: «Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici. - 1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli funzionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e' autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute e aderenti all'associazione italiana allevatori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in conformita' all'art. 27 del regolamento CE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione CE n. 1857/2006. 2. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in materia: a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici; b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualita' genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli eseguiti dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualita' del latte. 3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 2.300 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).». Note all'art. 15, comma 1: - Per l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale.» vedi nota all'art. 8, comma 1. - Per l'art. 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale.» vedi nota all'art. 8, comma 6. Nota all'art. 17, comma 1: - Per l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» vedi nota all'art. 12, commi 1 e 2. Note all'art. 17, comma 5 e all'art. 18, comma 4: - L'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.» cosi' dispone: «Variazioni di bilancio. - 1. Il ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare al bilancio della Regione siciliana nonche' al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: a) per l'attuazione di leggi della Regione nonche' di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale; b) per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata; c) compensative fra i capitoli relativi al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale e al fondo per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2; d) lettera abrogata; e) lettera abrogata; f) compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese; g) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i principi stabiliti dall'art. 11 del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999; h) per l'attuazione dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10; i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonche' delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza; i-bis) compensative tra il capitolo relativo al fondo di riserva 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e i pertinenti capitoli di spesa di parte corrente. 2. Le disponibilita' del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessita' di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalita' sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge. 3. Sono abrogati l'art. 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.». - L'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.» cosi' dispone: «Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio. - 1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformita' con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. 2. L'affiancamento della contabilita' economico patrimoniale alla contabilita' finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'art. 11-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. 3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facolta' di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. 4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con riferimento all'Amministrazione regionale, determinano la disciplina riguardante l'organo di controllo e le modalita' di esercizio delle funzioni connesse all'applicazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 4 dello statuto della Regione, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle esigenze di rendicontazione della Regione. 6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono disciplinati i tempi e le modalita' di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi strumentali della Regione. 7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 51, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalita' ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio e le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Per le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma 10, la relativa disciplina e' definita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia. 8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilita', per i rinvii all'ordinamento contabile regionale contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni: a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e' approvato dalla Giunta regionale; b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalita' ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalita' di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le norme previste dall'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; d) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalita' ed i termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto generale della Regione. 9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dal 1° gennaio 2015. 10. Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, la Giunta regionale provvede, nei termini, secondo le ulteriori modalita' e per gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015. Il relativo provvedimento e' trasmesso all'Assemblea regionale siciliana. 11. Con le medesime modalita' di cui al comma 10 si provvede al riaccertamento dei residui in ciascun esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'art. 63 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'art. 11, comma 16, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio provvisorio continua ad applicarsi la disciplina vigente nell'esercizio finanziario 2014. 13. Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilita'. 14. E' abrogato il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.». - L'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2016.» cosi' dispone: «Disposizioni in materia di variazioni di bilancio. - 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015.». Nota all'art. 18, comma 1 lettera a) e lettera b): Per l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» vedi nota all'art. 12, commi 1 e 2. Nota all'art. 19, comma 1: L'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, recante «Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.», per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: «Norme in materia di tasse automobilistiche. - 1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalita' applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La tassa automobilistica e' frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalita' applicative. 2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.». Nota all'art. 19, commi 2 e 3: L'art. 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante «Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.», per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: «Servizio di dissalazione isola di Vulcano e aeroporto di Trapani Birgi. - 1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, in relazione alle obbligazioni che saranno assunte a seguito dell'espletamento della gara di appalto da parte del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, e' autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2017. 2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli esercizi finanziari (parola soppressa) 2017 e 2018, mediante riduzione di parte delle disponibilita' della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1006, del bilancio della Regioneprevio ripristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 3. Alla lettera a) del comma 4-sexies dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 le parole da «in conseguenza» fino a «2011» sono soppresse. 4. Per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 4-sexies dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2011, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro. 5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Nota all'art. 19, comma 4: L'art. 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recante «Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.», per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: «Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse FSC 2014-2020. - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonche' per favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, e' prevista la spesa di 26.000 migliaia di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, da destinare al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti.». Nota all'art. 22, comma 1: L'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, recante «bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.» cosi' dispone: «Allegati. - 1. Sono approvati i seguenti allegati: a) la nota integrativa (allegato 1); b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2); c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3); d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4); e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b); f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6); g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7); h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8); i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9); j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita' (allegato 10); k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11); l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12); m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13); n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14).». Nota all'art. 22, comma 2, lettera e): L'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» cosi' dispone: «Assestamento del bilancio. - 1. Entro il 31 luglio, la Regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilita', accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40. 2. La legge di assestamento del bilancio da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. 3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.».