Art. 5 Quote accantonate e quote destinate agli investimenti 1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera della Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015, e' definitivamente determinato in euro 133.349.613,82 di cui euro 53.949.613,82 per Fondo crediti di dubbia esigibilita', determinato sull'ammontare definitivo dei residui attivi al 31 dicembre 2015 ed euro 79.400.000,00 relativi ai fondi per la riassegnazione, per l'esercizio finanziario 2016, dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale. 2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 53.311.879,87, e' destinato al cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari, compresi quelli relativi agli investimenti nel comparto sanitario, nonche' per il finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci, in attuazione del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, nei limiti delle somme accertate negli esercizi antecedenti al 2016.