Art. 5 
 
        Quote accantonate e quote destinate agli investimenti 
 
  1. L'importo complessivo delle quote accantonate del  risultato  di
amministrazione  derivanti  dal  riaccertamento   straordinario   dei
residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e  di  cui  alla
delibera della Giunta  regionale  n.  204  del  10  agosto  2015,  e'
definitivamente  determinato  in  euro  133.349.613,82  di  cui  euro
53.949.613,82 per Fondo crediti di dubbia  esigibilita',  determinato
sull'ammontare definitivo dei residui attivi al 31 dicembre  2015  ed
euro 79.400.000,00 relativi  ai  fondi  per  la  riassegnazione,  per
l'esercizio finanziario 2016, dei  residui  passivi  eliminati  negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa di  parte  corrente
ed in conto capitale. 
  2. L'importo complessivo delle quote vincolate  agli  investimenti,
definitivamente determinato in euro 53.311.879,87,  e'  destinato  al
cofinanziamento  dei  Programmi  comunitari  e  di   altri   Progetti
nazionali e comunitari, compresi quelli  relativi  agli  investimenti
nel comparto sanitario, nonche' per il finanziamento di  progetti  di
carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati  alla  ricerca
di acque dolci, in attuazione del comma 1  dell'art.  8  della  legge
regionale 3 luglio 2000, n. 14,  nei  limiti  delle  somme  accertate
negli esercizi antecedenti al 2016.