Art. 6 
 
Funzioni di assistenza agli  alunni  disabili  delegate  alle  Citta'
  metropolitane ed ai liberi consorzi comunali 
 
  1.  I  servizi  e  le  attivita'  di  assistenza  agli  alunni  con
disabilita' fisiche o sensoriali svolte dalle ex  province  regionali
ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con
particolare riguardo ai servizi di  trasporto,  di  convitto  e  semi
convitto  e  ai  servizi  relativi  agli  ambiti  igienico-personale,
comunicazione   extra   scolastica,   attivita'   extra    scolastica
integrativa  e  autonomia  e  comunicazione,   sono   attratti   alle
competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro. 
  2. La realizzazione e la gestione delle attivita' di cui al comma 1
e' delegata alle Citta' metropolitane e ai liberi  consorzi  comunali
che  provvedono  singolarmente   ad   espletare   le   procedure   di
affidamento. 
  3. Per assicurare lo svolgimento fino al  31  dicembre  2016  delle
attivita' di cui al comma  1  per  l'anno  scolastico  2016-2017,  e'
autorizzata la spesa  di  5.000  migliaia  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della
rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e  delle  politiche
sociali. 
  4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e  2018,  determinato
sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia  di
euro annui, si provvede mediante riduzione  delle  autorizzazioni  di
spesa di cui all'art. 9, comma 1,  della  legge  regionale  7  maggio
2015, n. 9 e di cui all'art. 26, comma 1, della  legge  regionale  17
marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'art. 4, commi 5  e
6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa. 
  5. Entro il 31 luglio di ogni anno  l'Assessorato  regionale  della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige  una  relazione
sullo stato del servizio di assistenza agli  alunni  con  disabilita'
fisiche  o  sensoriali.  La  relazione  indica  in   particolare   le
criticita' riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza,  i
costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti  materialmente  erogatori
del servizio di assistenza, le modalita'  di  assegnazione  da  parte
degli enti locali del servizio di assistenza in  caso  di  ricorso  a
soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio  e
la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La
relazione  e'  inviata  ed  illustrata  alla  competente  Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel  sito
istituzionale  dell'Assessorato  regionale  della   famiglia,   delle
politiche sociali e del lavoro.