Art. 6 Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Citta' metropolitane ed ai liberi consorzi comunali 1. I servizi e le attivita' di assistenza agli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attivita' extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. 2. La realizzazione e la gestione delle attivita' di cui al comma 1 e' delegata alle Citta' metropolitane e ai liberi consorzi comunali che provvedono singolarmente ad espletare le procedure di affidamento. 3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attivita' di cui al comma 1 per l'anno scolastico 2016-2017, e' autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. 4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa. 5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticita' riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le modalita' di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione e' inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.