Art. 8 Contributo per i lavoratori dei comuni in dissesto. Disposizioni in materia di autonomie locali 1. Per quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 1.350 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191310). 2. Al comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le parole «1.350 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «2.950 migliaia di euro» e le parole «24 luglio 2014» sono sostituite dalle parole «previsto dall'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni». 3. Nel caso in cui dall'intervento del comma 2 si realizzino economie, le stesse sono assegnate ai comuni di cui al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 4. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «340.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «341.600 migliaia di euro». 5. Nell'anno 2016 le risorse recuperate in relazione all'assegnazione per l'anno 2015, sono destinate prioritariamente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in favore delle isole minori. 6. Per compensare gli effetti finanziari determinati dalla riduzione dei proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, e' concesso ai comuni beneficiari della medesima disposizione un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2016, in misura pari a complessivi 1.595 migliaia di euro, da ripartire in proporzione alle riduzioni delle assegnazioni operate nel medesimo anno in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 3/2016. 7. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 20, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, e' incrementata di 65.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402). 8. Il ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' autorizzato, nell'esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento delle spese di investimento di cui al comma 7. 9. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2016 le parole «nell'esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente a 18.900 migliaia di euro.» sono sostituite dalle parole «ad effettuare operazioni finanziarie per importi non superiori ad euro 3.223.140,00 nell'esercizio finanziario 2016, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprieta' della societa' Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione e ad euro 15.676.860,00 nell'esercizio finanziario 2017, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprieta' della societa' Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione.». 10. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalita' dell'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Missione 15, Programma 3, Capitolo 318110), e' ridotta dell'importo di 300 migliaia di euro per l'anno 2018. 11. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalita' dell'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1, Capitolo 712402), e' ridotta dell'importo di 2.700 migliaia di euro per l'anno 2018. 12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro per le finalita' della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 (Missione 11, Programma 1, Capitolo 116016). 13. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 800 migliaia di euro per le finalita' della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 116523). 14. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 500 migliaia di euro per le finalita' della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 516053). 15. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 500 migliaia di euro per le finalita' della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 516058). 16. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 250 migliaia di euro per le finalita' della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 1, Capitolo 516062).