Art. 5 Partecipazioni a societa' 1. Al fine di concorrere allo sviluppo economico dell'Alto Adige e di sostenere nuove iniziative a supporto del territorio provinciale, anche mediante ricorso alla gestione collettiva del risparmio ed altri strumenti finanziari, la Giunta provinciale e' autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale di societa' di gestione del risparmio, controllate da capitale pubblico a livello regionale. 2. Alla copertura della spesa nella misura massima di 6.000.000,00 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione legislativa recata dalla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, a valere degli stanziamenti iscritti, per l'anno 2017, al titolo 3 della spesa, nella missione 1, al programma 3 ai fini del bilancio di previsione 2017-2019. 3. Al fine di garantire e promuovere forme di mobilita' innovative e ecosostenibili per i servizi di trasporto pubblico urbano e suburbano nei maggiori agglomerati urbanizzati, la Giunta provinciale e' autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale della societa' «SASA Spa». 4. Alla copertura della spesa nella misura massima di 500.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, derivante dall'attuazione del comma 3, si provvede nell'ambito dell'autorizzazione legislativa recata dalla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, a valere degli stanziamenti iscritti, per l'anno 2017, al titolo 3 della spesa, nella missione 1, al programma 3 ai fini del bilancio di previsione 2017-2019.