Art. 5 
 
                      Partecipazioni a societa' 
 
  1. Al fine di concorrere allo sviluppo economico dell'Alto Adige  e
di sostenere nuove iniziative a supporto del territorio  provinciale,
anche mediante ricorso alla  gestione  collettiva  del  risparmio  ed
altri strumenti finanziari, la Giunta provinciale e'  autorizzata  ad
acquisire quote di partecipazione del capitale sociale di societa' di
gestione del risparmio, controllate da capitale  pubblico  a  livello
regionale. 
  2. Alla copertura della spesa nella misura massima di  6.000.000,00
di  euro  a  carico  dell'esercizio   finanziario   2017,   derivante
dall'attuazione    del    comma    1    si    provvede    nell'ambito
dell'autorizzazione legislativa recata  dalla  legge  provinciale  21
gennaio 1987, n. 2, a valere degli stanziamenti iscritti, per  l'anno
2017, al titolo 3 della spesa, nella missione 1, al  programma  3  ai
fini del bilancio di previsione 2017-2019. 
  3. Al fine di garantire e promuovere forme di mobilita'  innovative
e ecosostenibili  per  i  servizi  di  trasporto  pubblico  urbano  e
suburbano nei maggiori agglomerati urbanizzati, la Giunta provinciale
e' autorizzata ad acquisire  quote  di  partecipazione  del  capitale
sociale della societa' «SASA Spa». 
  4. Alla copertura della spesa nella misura  massima  di  500.000,00
euro   a   carico   dell'esercizio   finanziario   2017,    derivante
dall'attuazione   del    comma    3,    si    provvede    nell'ambito
dell'autorizzazione legislativa recata  dalla  legge  provinciale  21
gennaio 1987, n. 2, a valere degli stanziamenti iscritti, per  l'anno
2017, al titolo 3 della spesa, nella missione 1, al  programma  3  ai
fini del bilancio di previsione 2017-2019.