Art. 6 Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilita' della Provincia Autonoma di Bolzano» 1. Nel comma 3, primo periodo, dell'articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole «in economia» sono sostituite dalle parole «di importo unitario stimato non superiore a 200.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali,». 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1.