Art. 6 
 
Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n.  1,  «Norme  in
materia di bilancio e di contabilita'  della  Provincia  Autonoma  di
                              Bolzano» 
 
  1. Nel  comma  3,  primo  periodo,  dell'articolo  48  della  legge
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le  parole
«in economia» sono  sostituite  dalle  parole  «di  importo  unitario
stimato non  superiore  a  200.000,00  euro,  al  netto  degli  oneri
fiscali,». 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dall'entrata in vigore della legge provinciale  27  gennaio
2017, n. 1.