Art. 7 
 
                 Interventi a valenza sovraregionale 
 
  1. Qualora progetti o iniziative di  natura  strategica  finanziati
con risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, si estendano al  territorio  di  comuni  di
confine  altoatesini,  la  Giunta  provinciale  e'   autorizzata   ad
integrare  il  finanziamento  delle  predette  iniziative,   mediante
assegnazioni   all'apposito   fondo,   sempre   che    le    predette
progettualita'  siano  di  interesse   bilaterale   e   rappresentino
particolari occasioni di sviluppo  e  valorizzazione  del  territorio
altoatesino. 
  2. Alla copertura della spesa nella misura massima di 500.000,00 di
euro   a   carico   dell'esercizio   finanziario   2017,    derivante
dall'attuazione del comma  1,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale  «Fondo  globale  per
far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi»  di
parte capitale nell'ambito del programma 03  della  missione  20  del
bilancio di previsione 2017-2019.