Allegato Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprieta' privata adibiti a uso residenziale. (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalita' di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa. Art. 2. Interventi finanziabili 1. Sono oggetto di contributo gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici, situati sul territorio regionale, di proprieta' privata adibiti a uso residenziale comprese le relative pertinenze. Art. 3. Beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi i soggetti di seguito indicati: a) proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento; b) locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento; c) condomini costituiti per la maggioranza da unita' abitative a uso residenziale. 2. La maggioranza di cui al comma 1 della lettera c) e' calcolata in base ai millesimi di proprieta'. Art. 4. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, e' presentata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena d'inammissibilita', dal 1° al 15 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione. 2. La domanda di cui al comma 1, debitamente sottoscritta, completa delle dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo nonche' attestanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, e' corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: a) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili di cui all'art. 6; b) dichiarazione del comproprietario dell'immobile attestante l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda, ove la domanda non sia presentata congiuntamente da tutti i comproprietari; c) dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda, nel caso in cui il richiedente sia uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); d) verbale dell'assemblea condominiale che autorizza la realizzazione dell'intervento nel caso in cui il richiedente sia un condominio; e) due fotografie dell'immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto; f) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita' del sottoscrittore della domanda. 3. Nel caso di piu' comproprietari la domanda puo' essere presentata anche congiuntamente con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 4. I soggetti di cui all'art. 3 possono presentare una sola domanda per anno. Art. 5. Istruttoria delle domande 1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche' la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni. Art. 6. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonche' l'IVA. 2. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede la data di emissione delle relative fatture. 3. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto. Art. 7. Importo del contributo 1. Il contributo e' concesso, nella misura del 50 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 1.500,00 euro. 2. Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50 percento della spesa ammissibile, l'importo massimo concedibile e' dato dal prodotto di 1500,00 euro per il numero di unita' abitative a uso residenziale presenti nel condominio. Art. 8. Concessione del contributo 1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l'anno di riferimento. 2. L'istruttoria delle domande di contributo e' svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente oppure, nel caso di invio tramite raccomandata, dalla data e l'ora dell'invio apposta dall'ufficio postale. 3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 6 e 7, il contributo e' concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a). 4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo. 5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate, e' finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo. Art. 9. Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'art. 10, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione medesima. Art. 10. Rendicontazione 1. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, e' tenuto a presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa: a) fatture quietanzate intestate al beneficiario; nel caso di domanda di contributo presentata congiuntamente da piu' comproprietari, le fatture devono essere cointestate a tutti i richiedenti; b) due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento; c) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento. 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena d'inammissibilita', prima della scadenza del termine medesimo. 3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo e' proporzionalmente rideterminato. Art. 11. Controlli 1. Il Servizio competente puo' disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell'intervento, sia attraverso verifiche documentali. Art. 12. Cumulo 1. Il contributo previsto dal presente regolamento non e' cumulabile con altri finanziamenti pubblici per il medesimo intervento. Art. 13. Modulistica 1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del direttore centrale competente in materia di ambiente. Art. 14. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 15. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. Art. 16. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani