Allegato 
 
Regolamento per la concessione dei  contributi  di  cui  all'art.  4,
  comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n.  25  (Legge  di
  stabilita' 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto  da
  edifici di proprieta' privata adibiti a uso residenziale. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento definisce  i  requisiti  dei  soggetti
beneficiari,  il  termine  e  le  modalita'  di  presentazione  della
domanda, il limite  massimo  del  contributo  concedibile,  le  spese
ammissibili, i criteri e le modalita' di concessione e di  erogazione
dei contributi di cui all'art. 4, comma 30 della legge  regionale  29
dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), nonche' le modalita'
di rendicontazione della spesa. 
 
                               Art. 2. 
                       Interventi finanziabili 
 
    1. Sono oggetto di  contributo  gli  interventi  di  rimozione  e
smaltimento  dell'amianto  da   edifici,   situati   sul   territorio
regionale, di proprieta' privata adibiti a uso residenziale  comprese
le relative pertinenze. 
 
                               Art. 3. 
                             Beneficiari 
 
    1.  Sono  beneficiari  dei  contributi  i  soggetti  di   seguito
indicati: 
      a)  proprietario  o   comproprietario   dell'immobile   oggetto
dell'intervento; 
      b) locatario, comodatario, usufruttuario o  titolare  di  altro
diritto reale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento; 
      c) condomini costituiti per la maggioranza da unita'  abitative
a uso residenziale. 
    2. La maggioranza di cui al comma 1 della lettera c) e' calcolata
in base ai millesimi di proprieta'. 
 
                               Art. 4. 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di  contributo,  in  regola  con  la  normativa  in
materia di imposta di bollo, e' presentata a mezzo posta  elettronica
certificata o a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento  alla
Direzione  centrale  competente  in  materia  di  ambiente,  Servizio
competente  in  materia  di  rifiuti  e  siti   inquinati,   a   pena
d'inammissibilita', dal 1° al 15 febbraio di  ogni  anno  utilizzando
esclusivamente  il  modello  di  cui  all'allegato  A   al   presente
regolamento e disponibile sul sito internet della Regione. 
    2. La domanda  di  cui  al  comma  1,  debitamente  sottoscritta,
completa delle dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
sulla documentazione amministrativa), attestanti  l'insussistenza  di
altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il
quale si chiede il contributo  nonche'  attestanti  il  possesso  dei
requisiti di cui agli articoli  2  e  3,  e'  corredata,  a  pena  di
inammissibilita', dalla seguente documentazione: 
      a) preventivo dettagliato di  spesa,  redatto  con  riferimento
alle spese ammissibili di cui all'art. 6; 
      b) dichiarazione del comproprietario  dell'immobile  attestante
l'autorizzazione alla  realizzazione  dell'intervento  oggetto  della
domanda, ove la domanda non sia presentata congiuntamente da tutti  i
comproprietari; 
      c)  dichiarazione  del  proprietario  dell'immobile  attestante
l'autorizzazione alla  realizzazione  dell'intervento  oggetto  della
domanda, nel caso in cui il richiedente sia uno dei soggetti  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b); 
      d)  verbale  dell'assemblea  condominiale  che   autorizza   la
realizzazione dell'intervento nel caso in cui il richiedente  sia  un
condominio; 
      e)  due  fotografie  dell'immobile   oggetto   di   intervento,
attestanti la presenza di amianto; 
      f) fotocopia del documento d'identita' in  corso  di  validita'
del sottoscrittore della domanda. 
    3. Nel  caso  di  piu'  comproprietari  la  domanda  puo'  essere
presentata anche congiuntamente con le modalita' di cui ai commi 1  e
2. 
    4. I soggetti di cui  all'art.  3  possono  presentare  una  sola
domanda per anno. 
 
                               Art. 5. 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti  inquinati
verifica la sussistenza dei presupposti di fatto  e  di  diritto  per
l'accesso  al  contributo  nonche'  la  completezza  della   relativa
domanda,  e  richiede  le  necessarie  integrazioni   fissando,   per
l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta
giorni. 
 
                               Art. 6. 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili  a  contributo  esclusivamente   le   spese
necessarie alla  rimozione,  al  trasporto  e  allo  smaltimento  dei
materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le
analisi di laboratorio, e i costi  per  la  redazione  del  piano  di
lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro) nonche' l'IVA. 
    2. Ai fini dell'ammissibilita'  a  contributo,  le  spese  devono
essere sostenute successivamente alla  data  di  presentazione  della
domanda. A tal fine fa fede  la  data  di  emissione  delle  relative
fatture. 
    3. Non sono ammissibili le spese relative alla  sostituzione  del
materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei
materiali con presenza di amianto. 
 
                               Art. 7. 
                       Importo del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso, nella misura del 50 percento  della
spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 1.500,00 euro. 
    2. Nel caso in cui  il  beneficiario  sia  un  condominio,  fermo
restando il limite del 50 percento della spesa ammissibile, l'importo
massimo concedibile e' dato dal  prodotto  di  1500,00  euro  per  il
numero  di  unita'  abitative  a  uso   residenziale   presenti   nel
condominio. 
 
                               Art. 8. 
                     Concessione del contributo 
 
    1.  Per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di  cui
all'art. 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso), nei limiti delle risorse  finanziarie  stanziate
nel bilancio regionale per l'anno di riferimento. 
    2. L'istruttoria delle domande di contributo  e'  svolta  secondo
l'ordine cronologico di ricevimento delle domande,  come  certificato
dalla  marcatura  temporale  del  messaggio  di   posta   elettronica
certificata  attestante  il  ricevimento  da  parte  della  Direzione
centrale competente in materia di ambiente oppure, nel caso di  invio
tramite  raccomandata,  dalla  data  e   l'ora   dell'invio   apposta
dall'ufficio postale. 
    3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai  sensi  degli
articoli 6 e  7,  il  contributo  e'  concesso  a  fronte  del  costo
complessivo dell'intervento e non per le singole voci  di  spesa  del
preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a). 
    4. Il procedimento di  concessione  del  contributo  si  conclude
entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  finale  stabilito
per la presentazione delle domande di contributo. 
    5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile
a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate, e'  finanziata  a
condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza,
entro il termine assegnato dal  responsabile  del  procedimento,  una
dichiarazione di accettazione del contributo nella misura  ridotta  e
di assunzione della spesa eccedente tale contributo. 
 
                               Art. 9. 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. Il contributo e' erogato a fronte  della  presentazione  della
documentazione di  rendicontazione  di  cui  all'art.  10,  entro  il
termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento  della
documentazione medesima. 
 
                              Art. 10. 
                           Rendicontazione 
 
    1. Il beneficiario, a pena di  decadenza  dal  contributo,  entro
dodici mesi dalla data del decreto di concessione del contributo,  e'
tenuto a presentare la seguente documentazione  giustificativa  della
spesa: 
      a) fatture quietanzate intestate al beneficiario; nel  caso  di
domanda   di   contributo   presentata   congiuntamente    da    piu'
comproprietari, le  fatture  devono  essere  cointestate  a  tutti  i
richiedenti; 
      b)  due  fotografie  attestanti  lo  stato  dell'immobile  dopo
l'intervento; 
      c)  copia  del  formulario  di  identificazione   del   rifiuto
contenente amianto attestante l'invio di  tali  rifiuti  ad  impianti
autorizzati al loro smaltimento. 
    2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere  prorogato  una  sola
volta per un periodo non superiore a sei mesi su  richiesta  motivata
del beneficiario presentata, a pena d'inammissibilita',  prima  della
scadenza del termine medesimo. 
    3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa
a finanziamento, il contributo e' proporzionalmente rideterminato. 
 
                              Art. 11. 
                              Controlli 
 
    1. Il Servizio competente puo' disporre controlli sia  attraverso
verifiche in loco nel corso della realizzazione dell'intervento,  sia
attraverso verifiche documentali. 
 
                              Art. 12. 
                               Cumulo 
 
    1.  Il  contributo  previsto  dal  presente  regolamento  non  e'
cumulabile  con  altri  finanziamenti  pubblici   per   il   medesimo
intervento. 
 
                              Art. 13. 
                             Modulistica 
 
    1.  Alle  eventuali  modifiche  del  modello  della  domanda   di
contributo  di  cui  all'allegato  A  si  provvede  con  decreto  del
direttore centrale competente in materia di ambiente. 
 
                              Art. 14. 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                              Art. 15. 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento,  trovano  applicazione  le  disposizioni   della   legge
regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 16. 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 17. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani