Art. 10 
 
        Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 18 della  legge  regionale  n.  12/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Ogni cadavere, trascorso il periodo  di  cui  all'art.  10,  e'
chiuso, per il  trasporto,  in  cassa  individuale;  la  madre  e  il
neonato, deceduti in concomitanza del parto,  possono  essere  chiusi
nella stessa cassa.».