Art. 12 Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 12/2011 1. All'art. 28 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, puo' affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, comma 2, secondo periodo, l'attivita' di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori e' incompatibile con l'esercizio delle attivita' funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'incompatibilita' di cui al secondo periodo del comma 1 non si applica per l'affidamento della gestione dei cimiteri e degli obitori dei comuni il cui territorio e' interamente classificato in fascia C ai sensi della deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.»; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le imprese impegnate in servizi e lavori all'interno dei cimiteri devono notificare preventivamente al responsabile di cui al comma 2 i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del ruolo rivestito all'interno dell'azienda.».