Art. 12 
 
       Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. All'art. 28 della legge regionale n. 12/2011 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta,
puo' affidare la gestione dei  cimiteri  e  degli  obitori  nei  modi
previsti per i servizi pubblici locali di  rilevanza  economica,  nel
rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.  Fatto  salvo
quanto stabilito all'art. 6, comma 2, secondo periodo, l'attivita' di
gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori e' incompatibile con
l'esercizio delle attivita' funebri, marmoree, lapidee e di  fioreria
sia interne che esterne al cimitero.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'incompatibilita' di cui al secondo periodo  del  comma  1
non si applica per l'affidamento della gestione dei cimiteri e  degli
obitori dei comuni il cui territorio e' interamente  classificato  in
fascia C ai sensi  della  deliberazione  della  giunta  regionale  31
ottobre 2000, n. 3303.»; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le imprese impegnate in servizi e  lavori  all'interno  dei
cimiteri devono notificare preventivamente al responsabile di cui  al
comma 2 i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del ruolo
rivestito all'interno dell'azienda.».