Art. 13 
 
        Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 12/2011 e'
aggiunto il seguente: 
  «1-bis. I cimiteri  per  animali  d'affezione  di  cui  alla  legge
regionale 12 dicembre  2006,  n.  26  (Disciplina  dei  cimiteri  per
animali  d'affezione),  possono  essere  realizzati  nei  pressi   di
cimiteri umani mantenendo una fascia di  rispetto  non  inferiore  ai
venticinque metri dalle sepolture.».