Art. 14 Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 12/2011 1. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 12/2011 e' sostituito dal seguente: «2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4.».