Art. 14 
 
        Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 30 della  legge  regionale  n.  12/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. In almeno un cimitero comunale e nei  cimiteri  realizzati  dai
comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale,
fatto salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4.».