Art. 15 
 
        Modifica all'art. 33 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 12/2011 e'
aggiunto il seguente: 
  «4-bis.  E'  consentito  l'interramento  di  resti  ossei  o   urne
cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che  ne
garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento  non
e' soggetto a periodi minimi di conservazione.».