Art. 15 Modifica all'art. 33 della legge regionale n. 12/2011 1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 12/2011 e' aggiunto il seguente: «4-bis. E' consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non e' soggetto a periodi minimi di conservazione.».