Art. 16 
 
        Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 34 della  legge  regionale  n.  12/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La tumulazione e' la collocazione di feretro in loculo,  loculo
areato,  nicchia,  tomba  di  famiglia,  aventi  le   caratteristiche
definite dal regolamento di polizia mortuaria, per esservi conservato
per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di
dieci anni se eseguita in loculo areato. La tumulazione  di  cassette
di resti ossei o urne cinerarie non e' soggetta a periodi  minimi  di
conservazione.».