Art. 18 
 
       Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. All'art. 41 della legge regionale n. 12/2011 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'autorizzazione alla cremazione e'  rilasciata  dall'ufficiale
di  stato  civile  del  comune  di  decesso  o,  successivamente,  di
conservazione del feretro, nel rispetto della volonta'  espressa  dal
defunto o, in mancanza  di  questa,  dai  suoi  familiari  anche  con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e previa acquisizione
del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3  della  legge
30 marzo 2001, n.  130  (Disposizioni  in  materia  di  cremazione  e
dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non  necessita
della firma autentica del coordinatore sanitario.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  La  volonta'  del  defunto  per  la  cremazione  puo'   essere
manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di  cui  all'art.
42, comma 3.».