Art. 18 Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 12/2011 1. All'art. 41 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La volonta' del defunto per la cremazione puo' essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 3.».