Art. 19 
 
       Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. All'art. 42 della legge regionale n. 12/2011 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'affidamento delle ceneri e' autorizzato contestualmente  alla
cremazione o, successivamente, dal  comune  in  cui  le  ceneri  sono
conservate.  L'autorizzazione  alla  dispersione  delle   ceneri   e'
rilasciata contestualmente alla cremazione  o,  successivamente,  dal
comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba
avvenire in comune diverso da quello  competente  all'autorizzazione,
questa puo' essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla
osta del comune di dispersione.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  L'autorizzazione  all'affidamento  o   alla   dispersione   e'
comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove
devono avvenire la custodia o  la  dispersione  delle  ceneri  e,  se
diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La volonta'  del  defunto  per  la  dispersione  delle  proprie
ceneri, nonche' il luogo di  dispersione  e  il  soggetto  incaricato
della dispersione medesima  sono  manifestate  mediante  disposizione
testamentaria  o  dichiarazione  resa  dallo  stesso  al  comune   di
residenza. L'espressa  volonta'  del  defunto  puo'  essere  altresi'
ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al  comune
di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.».