Art. 19 Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 12/2011 1. All'art. 42 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'affidamento delle ceneri e' autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri e' rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa puo' essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione e' comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La volonta' del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonche' il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza. L'espressa volonta' del defunto puo' essere altresi' ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.».