Art. 20 Modifica all'art. 44 della legge regionale n. 12/2011 1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 12/2011 e' sostituito dal seguente: «2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o un cimitero d'urne con modalita' tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.».