Art. 20 
 
        Modifica all'art. 44 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  12/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. L'affidatario  ha  l'obbligo  di  custodire  l'urna  presso  la
propria abitazione  o  un  cimitero  d'urne  con  modalita'  tali  da
consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza  da
ogni forma di profanazione.».