Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. All'art. 4 della legge regionale n. 12/2011  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto,
di stato di bisogno della famiglia o di  disinteresse  da  parte  dei
familiari,  nonche'  il  servizio  di  raccolta  e  di  trasferimento
all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via,  in  luogo  pubblico  o
aperto  al  pubblico,  rivolgendosi,  secondo   il   criterio   della
turnazione, ai soggetti esercitanti l'attivita' funebre e che abbiano
aderito ad apposito accordo quadro.»; 
  b) al comma 2: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) stabilisce l'ubicazione, le  condizioni  di  esercizio  e  di
utilizzo  dei  cimiteri,  dei  cimiteri   d'urne,   delle   strutture
obitoriali e delle sale del commiato;»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) fissa le modalita' delle concessioni e la loro durata, il cui
limite massimo e' di novantanove anni, anche se  rilasciate  in  data
anteriore a quella di entrata in vigore del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 21 ottobre 1975,  n.  803  (Regolamento  di  polizia
mortuaria);»; 
      3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e  dispersione
delle ceneri, le loro modalita' di conservazione,  nonche'  i  luoghi
pubblici destinati alla dispersione,  nel  rispetto  della  normativa
regionale e statale in materia;».