Art. 3 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 12/2011 1. All'art. 4 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonche' il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai soggetti esercitanti l'attivita' funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro.»; b) al comma 2: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d'urne, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;»; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) fissa le modalita' delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo e' di novantanove anni, anche se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);»; 3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalita' di conservazione, nonche' i luoghi pubblici destinati alla dispersione, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia;».