Art. 4 
 
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale  n.  12/2011  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  6  (Attivita'  funebri).  -  1.   L'attivita'   funebre   e'
l'attivita' che  comprende  e  assicura  in  forma  congiunta,  anche
tramite avvalimento in forma stabile e  continuativa,  l'espletamento
delle seguenti prestazioni: 
  a) disbrigo, su mandato dei familiari o  di  altri  aventi  titolo,
delle pratiche amministrative inerenti il  decesso  e  organizzazione
delle onoranze funebri; 
  b) vendita di casse e altri  articoli  funebri,  in  occasione  del
funerale; 
  c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; 
  d) trasferimento e trasporto funebre; 
  e) trattamenti di tanatocosmesi; 
  f)  recupero  di  cadaveri  o  resti   mortali,   su   disposizioni
dell'autorita' giudiziaria, da luoghi pubblici o privati. 
  2. Lo svolgimento dell'attivita' funebre e' ammesso sulla base  del
possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4, lettera e), ed  e'
incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali  e  obitoriali,
con la gestione  di  strutture  e  servizi  sanitari,  sociosanitari,
socioassistenziali  e  strutture  di  ricovero  e  cura.  L'attivita'
funebre svolta da comuni o enti da essi controllati e'  incompatibile
con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali presso le sedi di
altri enti. L'attivita' di avvalimento di cui al  comma  1  non  puo'
riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata  per  la
disinfezione e ricovero. Fra i requisiti  strutturali,  gestionali  e
professionali per l'esercizio dell'attivita' funebre di cui  all'art.
3, comma 4, lettera e), le imprese esercenti forniscono l'offerta  di
un  servizio  minimo  costituito  da  trasporto,  fornitura  cassa  e
disbrigo pratiche. 
  3.  E'  vietata  l'intermediazione   nell'attivita'   funebre.   Il
conferimento   dell'incarico   per   il   disbrigo   delle   pratiche
amministrative, la vendita delle casse  e  articoli  funebri  e  ogni
altra  attivita'  connessa  al  funerale   si   svolgono   unicamente
nell'immobile della sede operativa dichiarata o,  eccezionalmente  su
richiesta  degli  interessati,  presso  altro   luogo   purche'   non
all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e
cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. 
  4. Il comune verifica la permanenza  dei  requisiti  strutturali  e
gestionali previsti per l'esercizio dell'attivita' funebre. 
  5.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  ditte  esercenti  il  solo
trasporto a pagamento e' ammessa solo per  il  trasporto  di  feretro
chiuso ed e' escluso durante il periodo di cui all'art. 10. 
  6. L'esercizio del trasporto di cui al comma  5  e'  sottoposto  al
possesso  degli  stessi  requisiti  stabiliti   per   gli   esercenti
l'attivita' funebre.».