Art. 4 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2011 1. L'art. 6 della legge regionale n. 12/2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Attivita' funebri). - 1. L'attivita' funebre e' l'attivita' che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in forma stabile e continuativa, l'espletamento delle seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri; b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; d) trasferimento e trasporto funebre; e) trattamenti di tanatocosmesi; f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizioni dell'autorita' giudiziaria, da luoghi pubblici o privati. 2. Lo svolgimento dell'attivita' funebre e' ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4, lettera e), ed e' incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attivita' funebre svolta da comuni o enti da essi controllati e' incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali presso le sedi di altri enti. L'attivita' di avvalimento di cui al comma 1 non puo' riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero. Fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attivita' funebre di cui all'art. 3, comma 4, lettera e), le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche. 3. E' vietata l'intermediazione nell'attivita' funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attivita' connessa al funerale si svolgono unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purche' non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. 4. Il comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attivita' funebre. 5. Lo svolgimento dell'attivita' di ditte esercenti il solo trasporto a pagamento e' ammessa solo per il trasporto di feretro chiuso ed e' escluso durante il periodo di cui all'art. 10. 6. L'esercizio del trasporto di cui al comma 5 e' sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli esercenti l'attivita' funebre.».