Art. 5 
 
        Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2011  e'
aggiunto il seguente: 
  «2-bis. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di
procedere  con  il  trasferimento  di  cui  all'art.  10,  il  medico
necroscopo della struttura, previa effettuazione della  registrazione
elettrocardiografica  da  effettuarsi  senza   ritardo,   redige   il
certificato necroscopico.».