Art. 5 Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 12/2011 1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2011 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'art. 10, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.».