Art. 7 Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2011 1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso). - 1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso, inclusi quelli delle province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocita'. 2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non e' stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti. 3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma e' riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.».