Art. 7 
 
     Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. L'art. 10 della legge regionale n.  12/2011  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 10 (Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso). -
1. Entro trenta ore dal decesso, su  richiesta  dei  familiari  o  di
altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al
domicilio  del  defunto,  alla  struttura  obitoriale  o  alla   casa
funeraria siti anche in comune diverso, inclusi quelli delle province
confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocita'. 
  2.  L'impresa  funebre  che  esegue   il   trasferimento   comunica
tempestivamente,  anche  tramite   posta   elettronica   certificata,
all'ufficiale  di  stato  civile  e,  se  non  e'  stato   effettuato
l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede  ove  la
salma o cadavere sono stati trasferiti. 
  3. In caso  di  trasporto  provvisorio  entro  le  trenta  ore  dal
decesso,  la  salma  e'  riposta  in  contenitore  impermeabile   non
sigillato o in feretro  aperto,  in  condizioni  che  non  ostacolino
eventuali  manifestazioni  di  vita  e  che  comunque  non  siano  di
pregiudizio per la salute pubblica.».