Art. 9 Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 12/2011 1. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2011 e' sostituito dal seguente: «4. Il comune puo' istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o presso cimiteri di altri comuni viciniori, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.».