Art. 9 
 
        Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  12/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «4.  Il  comune  puo'  istituire  il  deposito  di  osservazione  e
l'obitorio unicamente  nell'ambito  del  proprio  cimitero  o  presso
cimiteri  di  altri  comuni  viciniori,  ospedali  o  altri  istituti
sanitari, previa convenzione con gli stessi.».