Art. 10 
 
       Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato 
 
  1. Gli atti  emanati  in  applicazione  della  presente  legge  che
prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di  Stato,
a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in  conformita'
a quanto previsto  dai  regolamenti  comunitari  di  esenzione,  sono
oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e  108  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.