Art. 11 Norme finanziarie 1. Per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), e dall'articolo 7, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro, come di seguito indicato: a) relativamente agli interventi di parte corrente 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019; b) relativamente agli interventi di parte capitale 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo complessivo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi' 9 giugno 2017 SERRACCHIANI (Omissis).