Art. 11 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettere  a),
b) e d),  e  dall'articolo  7,  comma  1,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 135.000 euro, suddivisa in  ragione  di  45.000  euro,
come di seguito indicato: 
    a) relativamente agli interventi di parte  corrente  30.000  euro
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione  n.
14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1  (Industria
PMI e artigianato) - Titolo n. 1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019; 
    b) relativamente agli interventi di parte  capitale  15.000  euro
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione  n.
14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1  (Industria
PMI e artigianato) - Titolo n. 2  (Spese  in  conto  capitale)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere  a)
e b), si provvede mediante  storno  di  pari  importo  complessivo  a
valere sulla Missione n. 1  (Servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione) - Programma n.  4  (Gestione  delle  entrate  tributarie  e
servizi fiscali) - Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Data a Trieste, addi' 9 giugno 2017 
 
                            SERRACCHIANI 
 
(Omissis).