Art. 2 
 
                        Finalita' e obiettivi 
 
  1. La Regione promuove e tutela la produzione di birra  artigianale
caratterizzata da elevati requisiti di tipicita' delle materie  prime
impiegate e da tecniche di  lavorazione  che  ne  fanno  derivare  un
prodotto di elevata qualita' organolettica. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione: 
    a) promuove le produzioni di qualita'; 
    b) qualifica e incentiva l'introduzione  di  processi  innovativi
nelle  lavorazioni,  sia  sotto  il  profilo  delle   materie   prime
impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo
di raggiungere l'eccellenza dei prodotti; 
    c) promuove  la  formazione  professionale  degli  operatori  del
settore,  contribuendo  alla  crescita  formativa   e   professionale
dell'intera  filiera  anche  attraverso   il   riconoscimento   della
professionalita'  acquisita  e  dell'apporto  formativo  rivolto   ai
giovani; 
    d) salvaguarda e valorizza le  imprese  di  settore  ubicate  nei
territori montani di cui all'articolo  2  della  legge  regionale  20
dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del  Friuli
Venezia Giulia); 
    e) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera; 
    f) incentiva la creazione di  nuove  imprese  nel  settore  della
produzione  di  birra  artigianale,  in  particolare  di  imprese   a
conduzione femminile e giovanile; 
    g) favorisce la corretta informazione al consumatore; 
    h) istituisce il Registro dei birrifici  artigianali  del  Friuli
Venezia Giulia; 
    i) attua i necessari controlli per garantire l'applicazione e  il
rispetto della presente legge al fine  di  tutelare  il  prodotto,  i
produttori e i consumatori. 
  3. Le finalita' previste dal comma  2,  lettera  e),  sono  attuate
senza ulteriori oneri per  il  bilancio  regionale,  con  le  risorse
destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della
legge  regionale  27  febbraio  2012,  n.  2  (Norme  in  materia  di
agevolazione dell'accesso al credito delle imprese). 
  4. Le finalita' previste dal comma  2,  lettera  f),  sono  attuate
senza ulteriori oneri per  il  bilancio  regionale,  con  le  risorse
destinate all'esercizio  delle  funzioni  previste  dall'articolo  2,
comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n.  11  (Assestamento
del bilancio 2011), e dall'articolo 20 della legge regionale 22 marzo
2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia
per le loro opportunita').