Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende: 
    a) per «birra artigianale del Friuli Venezia Giulia», secondo  la
definizione di «birra artigianale» cui all'articolo 2, comma  4  bis,
della legge 16  agosto  1962,  n.  1354  (Disciplina  igienica  della
produzione e del commercio della birra),  e  successive  modifiche  e
integrazioni: un prodotto il cui ciclo  produttivo,  fatta  eccezione
per il processo di maltazione e  la  produzione  del  luppolo,  viene
svolto interamente  all'interno  della  Regione  del  Friuli  Venezia
Giulia; 
    b) per «birrificio artigianale indipendente  del  Friuli  Venezia
Giulia»,  secondo   la   definizione   di   «birrificio   artigianale
indipendente» di  cui  all'articolo  2,  comma  4  bis,  della  legge
1354/1962 e successive modifiche e integrazioni: l'impresa che svolge
l'intero ciclo di produzione della  birra,  fatta  eccezione  per  la
maltazione, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; 
    c)  per   «controllo»:   attivita'   svolta   a   verificare   la
corrispondenza della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia alle
modalita'  di  produzione  stabilite  dalla  presente   norma,   alla
corrispondenza con le informazioni fornite  dall'etichettatura,  alla
natura del prodotto, alla composizione, alla provenienza; inoltre  il
controllo verra' effettuato sulla  birra  artigianale  nei  birrifici
artigianali del Friuli Venezia Giulia anche in relazione all'utilizzo
del marchio di cui all'articolo 8; 
    d) per «origine»: la possibilita' di determinare  la  provenienza
di una sostanza destinata o atta a entrare a far  parte  della  birra
artigianale del Friuli Venezia Giulia verificando tutte le fasi della
sua produzione, trasformazione e distribuzione; 
    e) per «filiera»: l'insieme delle  aziende  che  concorrono  alla
catena di fornitura di  un  dato  prodotto,  dalla  produzione,  alla
trasformazione, dalla commercial izzazione alla distribuzione.