Art. 5 Formazione professionale 1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore, secondo le modalita' organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6, anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati. 2. Le finalita' indicate all'articolo 2, comma 2, lettera c), e al comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).