Art. 5 
 
                      Formazione professionale 
 
  1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento professionale
e  la  riqualificazione  degli  operatori  del  settore,  secondo  le
modalita' organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta  regionale
con il regolamento di cui all'articolo 6, anche  stipulando  apposite
convenzioni con enti qualificati. 
  2. Le finalita' indicate all'articolo 2, comma 2, lettera c), e  al
comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico  del  bilancio
regionale, con le  risorse  destinate  all'esercizio  delle  funzioni
previste dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre  1982,  n.
76 (Ordinamento della formazione professionale).