Art. 6 
 
                             Regolamento 
 
  1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a), b) e d), entro centottanta giorni dall'entrata in  vigore
della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente in materia di attivita'  produttive,  sentito  l'Assessore
competente in materia di agricoltura, previo parere della Commissione
consiliare competente, adotta un  regolamento  che,  in  particolare,
individua: 
    a) le modalita'  di  iscrizione  dei  birrifici  artigianali  del
Friuli Venezia Giulia al Registro di cui  all'articolo  2,  comma  2,
lettera h), e le modalita' di tenuta del medesimo; 
    b) le disposizioni attuative inerenti i progetti di qualita'  del
prodotto  e  gli  interventi  per  le  patologie  alimentari  di  cui
all'articolo 7.