Art. 6 Regolamento 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attivita' produttive, sentito l'Assessore competente in materia di agricoltura, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta un regolamento che, in particolare, individua: a) le modalita' di iscrizione dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia al Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), e le modalita' di tenuta del medesimo; b) le disposizioni attuative inerenti i progetti di qualita' del prodotto e gli interventi per le patologie alimentari di cui all'articolo 7.