Art. 7 
 
           Progetti di qualita' e progetti per interventi 
                     per le patologie alimentari 
 
  1. Fatti comunque salvi i regimi di aiuto  disposti  dalle  singole
norme di settore, con il regolamento  di  cui  all'articolo  6,  sono
stabiliti inoltre i termini e le  modalita'  per  la  concessione  di
incentivi, i criteri  di  premialita',  anche  legati  al  territorio
montano nonche' all'iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), per la  realizzazione  di
progetti presentati per la qualita' del prodotto a garanzia e  tutela
del consumatore finale e di progetti delle imprese del  settore  che,
esplicando una funzione sociale in favore dei  cittadini  affetti  da
particolari  patologie  alimentari,  realizzino  ambienti  di  lavoro
idonei, attrezzature dedicate e  processi  produttivi  finalizzati  a
fronteggiare tali patologie.