Art. 7 Progetti di qualita' e progetti per interventi per le patologie alimentari 1. Fatti comunque salvi i regimi di aiuto disposti dalle singole norme di settore, con il regolamento di cui all'articolo 6, sono stabiliti inoltre i termini e le modalita' per la concessione di incentivi, i criteri di premialita', anche legati al territorio montano nonche' all'iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), per la realizzazione di progetti presentati per la qualita' del prodotto a garanzia e tutela del consumatore finale e di progetti delle imprese del settore che, esplicando una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, realizzino ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare tali patologie.