Art. 8 Certificazione di qualita' per la birra artigianale 1. Al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA puo' concedere l'uso del marchio regionale Agricoltura Qualita' Ambiente (AQUA), di seguito marchio AQUA, istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita'), e registrato in conformita' alla disciplina nazionale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualita'. 2. Le modalita' di gestione e di concessione dell'utilizzo del marchio AQUA sono stabilite dal regolamento d'uso del marchio collettivo previsto dagli articoli 11 e 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale), e dall'articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. Il disciplinare tecnico di produzione e' adottato in conformita' al regolamento d'uso del marchio collettivo. 3. Le finalita' previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito delle funzioni attribuite all'ERSA dall'articolo 2 della legge regionale 21/2002.