Art. 8 
 
         Certificazione di qualita' per la birra artigianale 
 
  1. Al fine  di  valorizzare  la  produzione  di  birra  artigianale
l'Agenzia regionale per lo sviluppo  rurale  -  ERSA  puo'  concedere
l'uso del marchio regionale Agricoltura Qualita' Ambiente (AQUA),  di
seguito marchio AQUA, istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002,
n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari
di qualita'), e registrato in conformita' alla disciplina nazionale e
dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualita'. 
  2. Le modalita' di gestione  e  di  concessione  dell'utilizzo  del
marchio  AQUA  sono  stabilite  dal  regolamento  d'uso  del  marchio
collettivo previsto dagli articoli 11 e 157 del  decreto  legislativo
10 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della  proprieta'  industriale),  e
dall'articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio,  del
26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. Il disciplinare tecnico di
produzione e'  adottato  in  conformita'  al  regolamento  d'uso  del
marchio collettivo. 
  3.  Le  finalita'  previste  dal  comma  1  sono  realizzate  senza
ulteriori oneri a carico del  bilancio  regionale  nell'ambito  delle
funzioni attribuite all'ERSA dall'articolo 2  della  legge  regionale
21/2002.