Allegato Regolamento recante modalita' di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attivita' di formazione professionale e delle attivita' non formative connesse ad attivita' di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale). (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), le modalita' di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attivita' di formazione professionale e delle attivita' non formative connesse ad attivita' di formazione professionale. Art. 2. Definizioni delle attivita' 1. Le attivita', formative e non formative, previste dalla legge regionale 76/1982 e oggetto del presente regolamento sono definite operazioni. 2. Per operazione si intende un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall'ufficio regionale competente che contribuisce alla realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 della legge regionale 76/1982. 3. Le operazioni di carattere formativo si riferiscono ad attivita' di formazione professionale e possono essere collettive, con la partecipazione di un gruppo di allievi, o individuali, con la partecipazione di un unico allievo. 4. Le operazioni di carattere non formativo si suddividono in operazioni riferite ad azioni di accompagnamento e operazioni riferite ad azioni di sistema. 5. Le operazioni relative ad azioni di accompagnamento costituiscono supporto alle operazioni formative e comprendono interventi di assistenza quali la fornitura di vitto o convitto agli allievi che partecipano ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di tutoraggio pedagogico e di sostegno alla partecipazione di soggetti svantaggiati alle varie operazioni formative. 6. Le azioni di sistema si realizzano principalmente attraverso attivita' di studio, analisi, ricerca e valutazione, attivita' di carattere seminariale di breve durata, di informazione professionale su temi specifici, attivita' di progettazione, di coordinamento tecnico-amministrativo di progetti complessi. 7. Qualora un'operazione si configuri come primo esemplare e modello di una serie di progetti formativi o non formativi successivi, in sede di presentazione e selezione l'operazione costituisce un prototipo, per assumere successivamente, in fase di attuazione e gestione, la denominazione di edizione corsuale o seminariale. Ciascun prototipo si realizza attraverso una o piu' edizioni. Art. 3. Realizzazione delle attivita' 1. Per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 2, l'ufficio regionale competente emana periodicamente avvisi pubblici che definiscono la procedura di presentazione, selezione e gestione delle operazioni fermo restando quanto disposto dal presente regolamento. 2. Alle operazioni di carattere non formativo di cui all'art. 2, comma 4, non si applicano gli articoli 9, 10 e 11. 3. Per operazioni di natura complessa e prolungata nel tempo, l'ufficio regionale competente puo' individuare preventivamente attraverso una procedura ad evidenza pubblica i soggetti attuatori ai quali vengono successivamente impartite, attraverso una o piu' direttive, le indicazioni relative alla modalita' ed ai termini di presentazione e gestione delle operazioni fermo restando quanto disposto dal presente regolamento. Art. 4. Soggetti proponenti e soggetti attuatori 1. Le operazioni sono presentate da soggetti privati o pubblici non territoriali, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, definiti soggetti proponenti. 2. Le operazioni selezionate secondo le modalita' di cui all'art. 6 sono realizzate dai soggetti proponenti che assumono la denominazione di soggetti attuatori. 3. All'avvio dell'operazione, il soggetto attuatore deve essere accreditato ai sensi della disciplina regionale in materia di accreditamento. Art. 5. Modalita' di presentazione delle candidature e delle operazioni 1. Le operazioni sono presentate attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale e sono gestite secondo le modalita' e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici tenuto conto di quanto disposto dal presente regolamento e dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 1. 2. Le candidature da parte di soggetti attuatori per lo svolgimento di operazioni di natura complessa e prolungata nel tempo di cui all'art. 3, comma 3, sono presentate, attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici tenuto conto di quanto disposto dal presente regolamento. 3. La presentazione delle candidature dei soggetti attuatori e delle operazioni rappresenta l'avvio della procedura amministrativa che, attraverso il sistema informativo regionale, assicura la conservazione e tracciabilita' di tutti gli elementi di conoscenza funzionali all'attivita' di gestione e controllo esercitata dall'ufficio regionale competente. 4. Le modalita' di registrazione al sistema informativo regionale sono definite dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento. 5. Ai fini della presentazione dell'operazione e' necessario compilare l'apposito formulario on line all'interno del sistema informativo regionale, secondo le indicazioni previste dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento. 6. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione on line del formulario e' sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto proponente. La domanda di finanziamento e' corredata da copia scansionata in formato PDF del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta. 7. L'operazione e la candidatura dei soggetti attuatori e' presentata all'ufficio regionale competente esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalita' e i termini stabiliti nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento. 8. Le modalita' di presentazione dei prototipi di cui all'art. 2, comma 7, seguono le stesse modalita' previste per la presentazione di un'operazione. Art. 6 Modalita' di selezione e approvazione delle candidature e delle operazioni 1. La selezione delle operazioni e delle candidature dei soggetti attuatori avviene con l'applicazione delle metodologie e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del Programma operativo regionale - POR del Fondo sociale europeo nel tempo vigente e riportate nell'avviso pubblico e nelle direttive di riferimento. 2. La selezione si conclude nel termine di sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle operazioni. 3. Gli esiti della selezione sono approvati con decreto del direttore dell'ufficio regionale competente, entro trenta giorni dalla conclusione della selezione. Il decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet www.regione.fvg.it riporta, salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento: a. la graduatoria delle candidature/operazioni, con l'indicazione delle candidature/operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilita' finanziaria prevista; b. l'elenco delle candidature/operazioni non approvate; c. l'elenco delle candidature/operazioni escluse dalla valutazione. 4. Le modalita' di selezione dei prototipi di cui all'art. 2, comma 7, seguono le stesse modalita' previste per la selezione di un'operazione. 5. La selezione delle operazioni di carattere non formativo avviene secondo quanto previsto nell'avviso pubblico di riferimento. Art. 7. Modalita' di avvio delle operazioni 1. Le modalita' di avvio delle operazioni formative sono definite dall'allegato 1. 2. Le operazioni possono essere avviate dopo la concessione del finanziamento prevista all'art. 13. 3. E' facolta' del soggetto attuatore avviare l'operazione prima della concessione del finanziamento, ma successivamente alla presentazione dell'operazione, sulla base di quanto previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento. In tali casi la documentazione relativa all'avvio dell'operazione di cui all'art. 2, comma 1, dell'allegato 1 e' accompagnata da una nota formale del soggetto attuatore, nella quale si attesta che l'avvio dell'operazione avviene sotto la propria responsabilita' e si solleva l'ufficio regionale competente da ogni onere nel caso di mancata concessione del finanziamento dell'operazione. Art. 8. Articolazione delle operazioni 1. Le operazioni, fatte salve modifiche di carattere non sostanziale, si svolgono secondo quanto previsto dalla proposta approvata. Le variazioni agli obiettivi e ai contenuti dell'operazione approvata, compresa la loro articolazione oraria e ferma restando la durata complessiva dell'operazione, solo in casi eccezionali debitamente motivati e autorizzati dall'ufficio regionale competente. 2. Le operazioni di carattere formativo, salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, non possono prevedere piu' di 6 giornate di formazione alla settimana, con non piu' di 8 ore giornaliere di formazione, di cui non piu' di 6 consecutive, per un massimo di 40 ore settimanali. Non sono ammesse attivita' di formazione in giornate festive. Salvo il limite massimo delle 40 ore settimanali, sono possibili deroghe, autorizzate dall'ufficio regionale competente, a fronte di motivate esigenze. 3. Salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, le ore di formazione devono essere realizzate nell'arco di tempo compreso tra le ore 7.00 e le ore 23.00. In casi motivati possono essere preventivamente autorizzate attivita' di formazione al di fuori della fascia oraria indicata. 4. Le operazioni di carattere formativo, salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, possono prevedere le seguenti modalita' didattiche: a. attivita' d'aula; b. attivita' laboratoriali; c. stage o tirocinio curricolare. 5. Le attivita' d'aula e le attivita' laboratoriali sono finalizzate al conseguimento di conoscenze, abilita' e competenze teoriche e pratiche previste dall'operazione. Le attivita' d'aula sono generalmente caratterizzate da un approccio prevalentemente teorico; le attivita' laboratoriali, svolte presso laboratori dedicati, si contraddistinguono per una connotazione maggiormente applicativa. 6. Nel caso di operazioni riferite alla tipologia «formazione continua» le attivita' laboratoriali possono sostanziarsi in: a. attivita' al di fuori del ciclo di produzione; b. attivita' in affiancamento all'interno del ciclo di produzione. Quest'ultime si realizzano con la partecipazione degli allievi all'attivita' produttiva secondo una organizzazione che renda tale attivita' strettamente finalizzata all'apprendimento ed accuratamente monitorata da personale esperto cui siano attribuiti ruoli formativi o di tutoraggio. 7. Lo stage e' un periodo di permanenza dei partecipanti dell'operazione in azienda o presso altra realta' lavorativa, collocato preferibilmente nelle fasi intermedie o conclusive del percorso formativo, per sperimentare le abilita' acquisite e finalizzare specifici apprendimenti. Esso e' attentamente definito e progettato per quanto riguarda gli obiettivi, i livelli di autonomia, il ruolo/contesto di inserimento, la durata e l'articolazione. 8. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da un accordo sottoscritto dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante. L'accordo, parte integrante della documentazione finale attestante la realizzazione dell'operazione, contiene i seguenti elementi: a. finalita', tipologia e modalita' dello stage con l'indicazione della durata, frequenza, orario; b. riferimento all'operazione entro cui lo stage si inquadra con indicazione del relativo codice attribuito dall'ufficio regionale competente; c. nominativo del partecipante e le mansioni attribuite; d. nominativo del tutor aziendale; e. diritti e obblighi delle parti; f. impegno al rispetto delle norme relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro. 9. Possono essere previste, in alternativa alla frequenza dello stage, la predisposizione di ulteriori attivita' laboratoriali o di specifici project work nei seguenti casi: a. allievi occupati qualora espressamente previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento; b. allievi in particolari situazioni di disagio o di svantaggio qualora espressamente previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento o a seguito di comunicazione debitamente motivata all'ufficio regionale competente. 10. In caso di impossibilita' da parte di un partecipante alla frequenza dello stage a causa di una situazione di malattia o di altre situazioni normativamente tutelate, lo stage puo' essere recuperato, previa comunicazione all'ufficio regionale competente. 11. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato in stage non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonche' per la responsabilita' civile. 12. In sede di avviso pubblico o di direttiva di riferimento possono essere fornite specifiche indicazioni relativamente all'articolazione e alle modalita' di erogazione della formazione di cui al comma 4. La durata dello stage, qualora previsto, non deve essere inferiore al 30% e non puo' superare l'80% della durata complessiva dell'operazione. Art. 9. Allievi partecipanti 1. Il numero minimo e massimo degli allievi richiesti per dare avvio alle operazioni nonche' il numero minimo di allievi richiesto per la conclusione delle operazioni e' indicato nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento. 2. L'inserimento di nuovi allievi ad operazioni gia' avviate e' ammissibile qualora: a. l'allievo sia in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento; b. sia effettuato entro il 20% della durata dell'operazione al netto degli esami finali, salvo diverse indicazioni previste dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento. 3. Non e' ammissibile la contestuale partecipazione a piu' di un'operazione che preveda il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione. 4. Salvo quanto disposto al comma 3, la partecipazione contemporanea di un allievo a piu' di un'operazione e' ammissibile, salva la verificata compatibilita' degli orari di lezione che consenta la completa partecipazione a tutte le operazioni programmate. Non e' in ogni caso ammissibile un impegno giornaliero dell'allievo complessivamente superiore alle 8 ore. 5. La presenza degli allievi ad un'operazione e' registrata su un apposito registro le cui specifiche tecniche sono elencate nell'allegato 1. Modalita' diverse di tenuta dei registri di presenza degli allievi rispetto a quelle previste all'allegato 1 possono essere autorizzate dall'ufficio regionale competente a fronte di motivate richieste. Art. 10. Esami finali 1. Le operazioni si concludono con esami che accertano il grado di apprendimento da parte dei partecipanti e che sono parte integrante dell'operazione. L'ammissibilita' agli esami finali e' subordinata al possesso del requisito di cui al comma 2 ed al giudizio di ammissibilita' espresso dal collegio dei docenti. 2. Il livello minimo di effettiva presenza richiesto per l'ammissione all'esame finale dell'allievo e' pari al 70% della durata dell'operazione al netto dell'esame stesso. Ordinamenti didattici o specifiche previsioni dell'avviso pubblico o della direttiva di riferimento possono stabilire percentuali diverse. 3. Deroghe ai livelli minimi di frequenza sono autorizzate dall'ufficio regionale competente in casi particolari debitamente motivati e a fronte del parere positivo espresso dal collegio dei docenti. 4. Agli esami finali possono partecipare anche allievi che per cause di forza maggiore non hanno potuto presentarsi all'esame finale di analoghe operazioni, conclusesi entro i 12 mesi precedenti, previa autorizzazione dell'ufficio regionale competente. 5. Con riferimento alle operazioni che prevedono il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione la commissione esaminatrice e' istituita ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della legge regionale 76/1982 e, per quanto riguarda i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'art. 10, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012). Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal presidente. 6. Con riferimento alle operazioni che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza la commissione e' costituita, ai sensi dell'art. 16, comma 16, della legge regionale 76/1982, dal soggetto attuatore ed e' composta da almeno tre persone, salvo diversa previsione dell'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, che abbiano partecipato all'operazione con funzioni di coordinamento, tutoraggio ovvero docenza. 7. In relazione alla composizione della commissione d'esame e agli esami o prove finali relativi ad operazioni previste da specifiche leggi, norme o accordi comunitari, nazionali o regionali, valgono le previsioni in tal senso stabilite dalle normative medesime. 8. La conclusione di ogni operazione e' documentata con la predisposizione di un verbale d'esame. Art. 11. Attestazioni 1. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio di un attestato finale denominato, salvo diversa previsione derivante dalla normativa nazionale vigente, di qualifica o di specializzazione o di frequenza. 2. Gli attestati di qualifica o di specializzazione sono: a. rilasciati e sottoscritti dal responsabile del soggetto attuatore, o suo delegato; b. vidimati dal servizio competente in materia di formazione professionale; c. soggetti all'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente. 3. Gli attestati di frequenza sono rilasciati e sottoscritti dal responsabile del soggetto attuatore, o suo delegato, e non sono soggetti a vidimazione da parte del servizio competente in materia di formazione professionale. 4. Gli attestati di frequenza, con attestazione delle competenze acquisite, sono rilasciati, con le modalita' di cui al comma 3, anche nei seguenti casi riferiti ad un'operazione che prevede il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione: a. allievi non idonei, non ammessi o non presentatisi all'esame o dimessi dall'operazione su specifica richiesta; b. allievi in situazione di svantaggio. 5. Gli attestati di frequenza, rilasciati ai sensi di specifica normativa, sono sottoposti alla medesima procedura di vidimazione e di bollo descritta per gli attestati di qualifica o di specializzazione. 6. I modelli di attestati di cui al presente articolo sono adottati con decreto del direttore del servizio competente in materia di formazione professionale. Art. 12. Finanziamento delle operazioni e spese ammissibili 1. Le operazioni selezionate possono essere, in tutto o in parte, finanziate con contributi pubblici. 2. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 76/1982 i contributi sono determinati sulla base di costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari. Le unita' di costo standard (UCS) e le modalita' di trattamento sono determinate dalla regolamentazione prevista per le attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo. 3. Per le operazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'art. 10, comma 18, della legge regionale 18/2011, le modalita' di trattamento delle unita' di costo standard sono stabilite nell'allegato 3. 4. Le operazioni formative a carattere sperimentale, quelle non disciplinate nella regolamentazione prevista per le attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo e quelle che rientrano nella disciplina degli aiuti di stato sono finanziate a costi reali. In tali casi il contributo e' determinato: a. a preventivo, in base a parametri di costo stabiliti dall'avviso di riferimento; b. a rendiconto, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. 5. L'avviso pubblico o direttiva di riferimento stabilisce il numero minimo di allievi con cui deve concludersi l'operazione ai fini del riconoscimento totale del contributo previsto e disciplina eventuali rideterminazioni finanziarie. 6. Il livello minimo di effettiva presenza richiesto per la rendicontabilita' dell'allievo e' pari al 70% della durata dell'operazione al netto dell'esame finale. Ordinamenti didattici o specifiche previsioni dell'avviso pubblico o della direttiva di riferimento possono stabilire percentuali diverse. 7. Nel caso di finanziamento a costi reali, il contributo spettante in via definitiva e' pari all'importo minore tra l'importo del contributo stabilito a preventivo e l'importo delle spese esposte a rendiconto e riconosciute ammissibili. Le spese ammissibili sono quelle previste dalla regolamentazione di cui al comma 2 e, qualora applicabile, dalla normativa sugli aiuti di stato. 8. Le operazioni riguardanti la formazione specifica prevista da normative nazionali o regionali o finalizzate al conseguimento di patenti di mestiere possono essere finanziate soltanto se la norma di riferimento non dispone diversamente. Qualora tali operazioni siano finanziabili, si applica il sistema del finanziamento a costi standard ed al relativo onere finanziario sono chiamati a contribuire anche i soggetti interessati non disoccupati. L'avviso stabilisce l'ammontare del contributo richiesto ai partecipanti. L'importo riscosso dal soggetto attuatore a titolo di contributo dei partecipanti e' detratto dall'ammontare del contributo regionale. 9. Nel caso di operazioni che beneficiano di contributi pubblici, il soggetto attuatore: a. gestisce le fasi operative ricorrendo a personale dipendente o a prestazioni professionali individuali; b. puo' ricorrere a soggetti terzi per l'acquisizione di beni e servizi di tipo strumentale aventi carattere esecutivo o accessorio rispetto alle finalita' proprie e caratteristiche dell'operazione, nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza e proporzionalita'; c. puo' ricorrere, in delega, a soggetti terzi non persone fisiche per attivita' di docenza, di tutoraggio e di progettazione nel limite del 30% del contributo pubblico. 10. Fatti salvi i requisiti richiesti ai docenti da specifiche normative di settore, nel caso di operazioni riferite a percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i docenti incaricati ai sensi del comma 9, lettere a) e c), devono possedere i requisiti richiesti dalla disciplina regionale in materia di accreditamento per tale tipologia di percorso e il loro impiego e' subordinato all'autorizzazione del servizio competente in materia di formazione professionale. Art. 13. Concessione ed erogazione del contributo 1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla data del decreto che approva l'esito della selezione. 2. Per i contributi relativi ad operazioni finanziate con fondi regionali si provvede all'erogazione di un acconto in misura non superiore al 95 percento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del soggetto attuatore che documenta l'avvio dell'attivita' formativa. All'erogazione del saldo si provvede entro 180 giorni dalla presentazione del rendiconto. 3. Per i contributi relativi ad operazioni finanziate con fondi statali si provvede: a. all'erogazione di un acconto non superiore all'85 percento entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto attuatore corredata dalla comunicazione che documenta l'avvio dell'attivita' formativa e da apposita fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it; b. all'erogazione del saldo, ove spettante, entro 180 giorni dalla presentazione del rendiconto. Art. 14. Controlli 1. I controlli delle operazioni formative riguardano: a. le verifiche amministrative in itinere; b. le verifiche in loco; c. le verifiche amministrative ex post. 2. Le verifiche amministrative in itinere sono costituite da una serie di controlli di conformita' e regolarita' sui modelli di cui all'allegato 1. 3. I registri di cui all'allegato 1 non devono contenere lacune o spazi bianchi che non siano interlineati, aggiunte nel corpo, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Qualora nella stesura dell'atto siano stati commessi errori o si sia incorso in omissioni, si deve procedere alle opportune variazioni con l'osservanza delle seguenti modalita': a. cancellare in modo che si possano sempre leggere le parole che si intendono annullare o sostituire; b. fare risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte alla fine dell'atto, mediante postille contraddistinte con segni numerici o alfabetici di richiamo. 4. I registri sono compilati dal soggetto attuatore dall'operazione, secondo la modulistica predisposta dal Servizio competente in materia di formazione professionale. I registri sono preventivamente vidimati dal Servizio competente in materia di formazione professionale. 5. Ciascun allievo testimonia la propria presenza ad una determinata operazione attraverso l'apposizione della firma nel Registro presenza allievi. 6. Le verifiche in loco, finalizzate al controllo di conformita' amministrativa, di regolarita' finanziaria nel caso di operazioni a costi reali e di regolarita' dell'esecuzione sono eseguite al fine di controllare in particolare la realizzazione dell'operazione, i progressi fisici, l'eventuale documentazione riguardante l'avanzamento dell'operazione e il rispetto della normativa vigente e delle previsioni degli avvisi pubblici e delle direttive di riferimento. 7. Nel corso della verifica in loco relativa ad operazioni finanziate sulla base del parametro «ora/allievo» puo' essere richiesto di verificare le presenze degli allievi relative ai mesi precedenti. Tale controllo puo' costituire il presupposto per la certificazione delle spese. 8. Le verifiche in loco sono effettuate a campione, senza preavviso nei riguardi del soggetto attuatore e quando l'attuazione dell'operazione e' avviata. 9. Le verifiche amministrativa ex post riguardano il controllo della documentazione presentata a rendiconto dal soggetto attuatore. 10. Ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 76/1982 per la rendicontazione delle operazioni si applica la regolamentazione prevista per le attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo. 11. Per la rendicontazione delle operazioni finanziate esclusivamente con fondi regionali e statali si applicano gli articoli 10 e 11 della legge regionale 76/1982 e, per quanto non previsto, la legge regionale 7/2000. Art. 15. Rendicontazione 1. Ai fini della verifica sulla realizzazione dell'operazione e della determinazione finale della spesa ammissibile, il soggetto attuatore presenta la documentazione richiesta dagli articoli 16 e 17 all'ufficio regionale competente nei termini di cui all'art. 11 della legge regionale 76/1982, in relazione alle modalita' di gestione finanziaria dell'operazione. 2. La determinazione finale della spesa stabilisce il contributo finanziario spettante al soggetto attuatore. In attuazione dell'art. 12, commi 5 e 6, il contributo finanziario e' rideterminato in relazione al numero di allievi e alle ore frequentate. Per le operazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato 3. Art. 16. Rendicontazione di operazioni finanziate a costi reali 1. Qualora l'operazione sia finanziata a costi reali, la documentazione da presentare a rendiconto e' costituita da: a. un formulario che riassume i dati anagrafici del soggetto attuatore e i dati fisici e finanziari dell'operazione; b. i documenti contabili a giustificazione delle spese; c. gli altri documenti previsti dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento. 2. Per la presentazione del rendiconto e' utilizzato l'apposito modello predisposto dall'ufficio regionale competente e disponibile sul sito www.regione.fvg.it al quale sono allegati i documenti di cui all'allegato 2. 3. Gli originali dei documenti contabili devono essere annullati con la dicitura che il documento stesso e' stato utilizzato ai fini del contributo citando la fonte del finanziamento e con l'indicazione dell'anno del contributo, del codice progetto e della somma utilizzata per il rendiconto, qualora non fosse gia' evidenziato nell'oggetto del documento. 4. I documenti di spesa devono risultare conformi alle norme contabili e fiscali. In particolare, devono consentire la verifica analitica della natura, della quantita' e della qualita' dei beni forniti e dei servizi resi, anche con opportuni riferimenti temporali atti ad assicurare la pertinenza delle spese al progetto. 5. L'espressione forfetaria dei costi indiretti e' ammissibile nel caso in cui sia prevista dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento. Nel caso di ricorso alla rendicontazione dei costi indiretti su base forfetaria non sono richiesti giustificativi di spesa all'atto della presentazione del rendiconto. 6. Tutte le spese comprese nel rendiconto devono risultare quietanzate se non diversamente previsto da normativa specifica. Il pagamento e' dimostrato con copia della documentazione bancaria o altra idonea documentazione probatoria. 7. Per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalita' di pagamento bancario o postale, nonche' sistemi di pagamento elettronico. Deve comunque essere garantita la tracciabilita' dei movimenti di denaro contante per importi inferiori alla soglia prevista dalla normativa vigente. In caso di pagamento con assegno dovra' essere allegato l'estratto conto. 8. Nel caso di ricorso alla delega di cui all'art. 12, comma 9, lettera c), le spese del soggetto delegato sono giustificate attraverso fatture emesse a favore del soggetto attuatore. Le fatture devono riportare tutti gli elementi utili a riferire l'attivita' svolta all'operazione oggetto di rendicontazione (riferimento contrattuale, natura della prestazione svolta, periodo di svolgimento della prestazione, quantificazione della prestazione svolta in termini di ore/uomo o giornate/uomo). E' vietata la subdelega e la persona che effettua la prestazione non puo' essere esterna al delegato. 9. La verifica amministrativo-contabile del rendiconto effettuata dall'ufficio regionale competente e' diretta a verificare l'ammissibilita' formale e sostanziale dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'azione formativa. L'ufficio regionale competente procede, ove necessario, alla rideterminazione del contributo effettivamente spettante. Ad avvenuta verifica del rendiconto l'ufficio regionale competente provvede all'erogazione del saldo o alla richiesta di restituzione delle eventuali maggiori somme anticipate. Art. 17. Rendicontazione di operazioni finanziate a tabelle standard di costi unitari 1. Nel caso in cui l'operazione sia finanziata con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari (UCS o somme forfettarie), il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni, secondo quanto previsto nel progetto approvato, costituisce dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto. 2. La documentazione da presentare a rendiconto e' costituita dalla relazione tecnico fisica dell'operazione composta da una relazione che riassume i dati anagrafici del soggetto attuatore, i dati fisici e finanziari dell'operazione, secondo un apposito modello predisposto dall'ufficio regionale competente e disponibile sul sito www.regione.fvg.it e dai documenti di cui all'allegato 2, art. 2. 3. La verifica del rendiconto consiste, oltre che nella verifica della documentazione richiesta, nel controllo, anche a campione, dei registri di classe. L'ufficio regionale competente procede, ove necessario, alla rideterminazione del contributo effettivamente spettante. Ad avvenuta verifica del rendiconto l'ufficio regionale competente provvede all'erogazione del saldo o alla richiesta di restituzione delle eventuali maggiori somme anticipate. Art. 18. Monitoraggio 1. Il soggetto attuatore di un'operazione e' tenuto a fornire secondo le indicazioni dell'ufficio regionale competente, ovvero secondo quanto previsto dagli avvisi pubblici o dalle direttive di riferimento, tutti i dati e gli elementi utili per le attivita' istituzionali di monitoraggio dell'operazione medesima. Art. 19. Revoca del contributo 1. La revoca dei contributi di cui all'art. 13 e' prevista nei seguenti casi: a. mancata realizzazione dell'operazione; b. gravi inadempimenti o gravi violazioni di legge; c. mancata vidimazione, precedente all'avvio dell'operazione, del registro di presenza degli allievi, qualora previsto. Art. 20. Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla regolamentazione prevista per le attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo. 2. Gli allegati al presente regolamento sono aggiornati con decreto del direttore del servizio competente in materia di formazione professionale pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani