Allegato 
 
Regolamento recante modalita' di organizzazione,  di  gestione  e  di
  finanziamento delle attivita' di formazione professionale  e  delle
  attivita'  non  formative  connesse  ad  attivita'  di   formazione
  professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale  16
  novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  53
della legge regionale 16 novembre  1982,  n.  76  (Ordinamento  della
formazione  professionale),  le  modalita'  di   organizzazione,   di
gestione  e  di   finanziamento   delle   attivita'   di   formazione
professionale e delle attivita' non formative connesse  ad  attivita'
di formazione professionale. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                     Definizioni delle attivita' 
 
    1. Le attivita', formative e non formative, previste dalla  legge
regionale 76/1982 e oggetto del presente  regolamento  sono  definite
operazioni. 
    2. Per operazione si intende un progetto o un gruppo di  progetti
selezionati dall'ufficio regionale competente che  contribuisce  alla
realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 della legge regionale
76/1982. 
    3.  Le  operazioni  di  carattere  formativo  si  riferiscono  ad
attivita' di formazione professionale e  possono  essere  collettive,
con la partecipazione di un gruppo di allievi, o individuali, con  la
partecipazione di un unico allievo. 
    4. Le operazioni di carattere non  formativo  si  suddividono  in
operazioni  riferite  ad  azioni  di  accompagnamento  e   operazioni
riferite ad azioni di sistema. 
    5.  Le  operazioni  relative   ad   azioni   di   accompagnamento
costituiscono  supporto  alle  operazioni  formative  e   comprendono
interventi di assistenza quali la fornitura di vitto o convitto  agli
allievi che  partecipano  ai  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale (IeFP), di tutoraggio pedagogico  e  di  sostegno  alla
partecipazione  di  soggetti  svantaggiati  alle   varie   operazioni
formative. 
    6. Le azioni di sistema si realizzano  principalmente  attraverso
attivita' di studio, analisi, ricerca  e  valutazione,  attivita'  di
carattere seminariale di breve durata, di informazione  professionale
su temi  specifici,  attivita'  di  progettazione,  di  coordinamento
tecnico-amministrativo di progetti complessi. 
    7. Qualora un'operazione si  configuri  come  primo  esemplare  e
modello  di  una  serie  di  progetti  formativi  o   non   formativi
successivi,  in  sede  di  presentazione  e  selezione   l'operazione
costituisce un prototipo, per assumere successivamente,  in  fase  di
attuazione e  gestione,  la  denominazione  di  edizione  corsuale  o
seminariale. Ciascun prototipo si  realizza  attraverso  una  o  piu'
edizioni. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                    Realizzazione delle attivita' 
 
    1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  all'art.  2,
l'ufficio regionale competente emana periodicamente  avvisi  pubblici
che definiscono la procedura di presentazione, selezione  e  gestione
delle  operazioni  fermo  restando  quanto  disposto   dal   presente
regolamento. 
    2. Alle operazioni di carattere non formativo di cui all'art.  2,
comma 4, non si applicano gli articoli 9, 10 e 11. 
    3. Per operazioni di natura complessa  e  prolungata  nel  tempo,
l'ufficio  regionale  competente  puo'  individuare   preventivamente
attraverso una procedura ad evidenza pubblica i soggetti attuatori ai
quali  vengono  successivamente  impartite,  attraverso  una  o  piu'
direttive, le indicazioni relative alla modalita' ed  ai  termini  di
presentazione e  gestione  delle  operazioni  fermo  restando  quanto
disposto dal presente regolamento. 
 
                               Art. 4. 
 
 
              Soggetti proponenti e soggetti attuatori 
 
    1. Le operazioni sono presentate da soggetti privati  o  pubblici
non territoriali, senza scopo di lucro,  aventi  tra  i  propri  fini
statutari la formazione professionale, definiti soggetti proponenti. 
    2. Le operazioni selezionate secondo le modalita' di cui all'art.
6  sono  realizzate  dai  soggetti   proponenti   che   assumono   la
denominazione di soggetti attuatori. 
    3. All'avvio dell'operazione, il soggetto attuatore  deve  essere
accreditato  ai  sensi  della  disciplina  regionale  in  materia  di
accreditamento. 
 
                               Art. 5. 
 
 
            Modalita' di presentazione delle candidature 
                         e delle operazioni 
 
    1.  Le  operazioni  sono  presentate  attraverso  l'utilizzo  del
sistema informativo regionale e sono gestite secondo le  modalita'  e
nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici tenuto  conto  di  quanto
disposto dal presente regolamento e dalle specifiche tecniche di  cui
all'allegato 1. 
    2.  Le  candidature  da  parte  di  soggetti  attuatori  per   lo
svolgimento di operazioni di natura complessa e prolungata nel  tempo
di cui all'art. 3, comma 3, sono  presentate,  attraverso  l'utilizzo
del sistema informativo regionale, secondo le modalita' e nei termini
stabiliti dagli avvisi pubblici tenuto conto di quanto  disposto  dal
presente regolamento. 
    3. La presentazione delle candidature dei  soggetti  attuatori  e
delle operazioni rappresenta l'avvio della  procedura  amministrativa
che,  attraverso  il  sistema  informativo  regionale,  assicura   la
conservazione e tracciabilita' di tutti gli  elementi  di  conoscenza
funzionali  all'attivita'  di   gestione   e   controllo   esercitata
dall'ufficio regionale competente. 
    4. Le modalita' di registrazione al sistema informativo regionale
sono definite dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento. 
    5. Ai fini  della  presentazione  dell'operazione  e'  necessario
compilare l'apposito  formulario  on  line  all'interno  del  sistema
informativo regionale, secondo le  indicazioni  previste  dall'avviso
pubblico o dalla direttiva di riferimento. 
    6. La domanda di finanziamento risultante dalla  compilazione  on
line del formulario e' sottoscritta con firma elettronica qualificata
dal legale rappresentante, o suo delegato, del  soggetto  proponente.
La domanda di finanziamento e'  corredata  da  copia  scansionata  in
formato   PDF   del   documento   attestante   l'avvenuto   pagamento
dell'imposta di bollo, ove dovuta. 
    7. L'operazione  e  la  candidatura  dei  soggetti  attuatori  e'
presentata all'ufficio regionale  competente  esclusivamente  tramite
posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalita' e i  termini
stabiliti nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento. 
    8. Le modalita' di presentazione dei prototipi di cui all'art. 2,
comma 7, seguono le stesse modalita' previste per la presentazione di
un'operazione. 
 
                               Art. 6 
 
 
                Modalita' di selezione e approvazione 
                delle candidature e delle operazioni 
 
    1. La selezione delle operazioni e delle candidature dei soggetti
attuatori avviene con l'applicazione delle metodologie e dei  criteri
per la selezione delle operazioni da ammettere al  finanziamento  del
Programma operativo regionale - POR del  Fondo  sociale  europeo  nel
tempo vigente e riportate nell'avviso pubblico e nelle  direttive  di
riferimento. 
    2. La selezione si conclude nel termine di sessanta giorni  dalla
scadenza dei termini previsti per la presentazione delle operazioni. 
    3. Gli esiti della  selezione  sono  approvati  con  decreto  del
direttore dell'ufficio  regionale  competente,  entro  trenta  giorni
dalla  conclusione  della  selezione.  Il  decreto   pubblicato   sul
Bollettino   ufficiale   della   Regione   e   sul   sito    internet
www.regione.fvg.it riporta, salvo diversamente  disposto  dall'avviso
pubblico o dalla direttiva di riferimento: 
      a.   la   graduatoria   delle    candidature/operazioni,    con
l'indicazione delle candidature/operazioni ammesse  al  finanziamento
in base alla disponibilita' finanziaria prevista; 
      b. l'elenco delle candidature/operazioni non approvate; 
      c.  l'elenco   delle   candidature/operazioni   escluse   dalla
valutazione. 
    4. Le modalita' di selezione dei prototipi  di  cui  all'art.  2,
comma 7, seguono le stesse modalita' previste  per  la  selezione  di
un'operazione. 
    5. La selezione  delle  operazioni  di  carattere  non  formativo
avviene secondo quanto previsto nell'avviso pubblico di riferimento. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                 Modalita' di avvio delle operazioni 
 
    1. Le modalita' di avvio delle operazioni formative sono definite
dall'allegato 1. 
    2. Le operazioni possono essere avviate dopo la  concessione  del
finanziamento prevista all'art. 13. 
    3. E' facolta' del soggetto attuatore avviare l'operazione  prima
della  concessione  del  finanziamento,   ma   successivamente   alla
presentazione  dell'operazione,  sulla  base   di   quanto   previsto
dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento. In  tali  casi
la documentazione relativa all'avvio dell'operazione di cui  all'art.
2, comma 1, dell'allegato 1 e' accompagnata da una nota  formale  del
soggetto   attuatore,   nella   quale   si   attesta   che    l'avvio
dell'operazione avviene sotto la propria responsabilita' e si solleva
l'ufficio regionale competente da ogni  onere  nel  caso  di  mancata
concessione del finanziamento dell'operazione. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                   Articolazione delle operazioni 
 
    1.  Le  operazioni,  fatte  salve  modifiche  di  carattere   non
sostanziale, si  svolgono  secondo  quanto  previsto  dalla  proposta
approvata.   Le   variazioni   agli   obiettivi   e   ai    contenuti
dell'operazione approvata, compresa la loro  articolazione  oraria  e
ferma restando la durata complessiva dell'operazione,  solo  in  casi
eccezionali debitamente motivati e autorizzati dall'ufficio regionale
competente. 
    2. Le  operazioni  di  carattere  formativo,  salvo  diversamente
disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di  riferimento,  non
possono prevedere piu' di 6 giornate di  formazione  alla  settimana,
con non piu' di 8 ore giornaliere di formazione, di cui non piu' di 6
consecutive, per un massimo di 40 ore settimanali. Non  sono  ammesse
attivita' di formazione in giornate festive. Salvo il limite  massimo
delle  40  ore  settimanali,  sono  possibili  deroghe,   autorizzate
dall'ufficio regionale competente, a fronte di motivate esigenze. 
    3. Salvo  diversamente  disposto  dall'avviso  pubblico  o  dalla
direttiva  di  riferimento,  le  ore  di  formazione  devono   essere
realizzate nell'arco di tempo compreso tra  le  ore  7.00  e  le  ore
23.00. In casi motivati possono  essere  preventivamente  autorizzate
attivita' di formazione al di fuori della fascia oraria indicata. 
    4. Le  operazioni  di  carattere  formativo,  salvo  diversamente
disposto dall'avviso  pubblico  o  dalla  direttiva  di  riferimento,
possono prevedere le seguenti modalita' didattiche: 
      a. attivita' d'aula; 
      b. attivita' laboratoriali; 
      c. stage o tirocinio curricolare. 
    5.  Le  attivita'  d'aula  e  le  attivita'  laboratoriali   sono
finalizzate al conseguimento di  conoscenze,  abilita'  e  competenze
teoriche e pratiche previste  dall'operazione.  Le  attivita'  d'aula
sono generalmente  caratterizzate  da  un  approccio  prevalentemente
teorico;  le  attivita'  laboratoriali,  svolte   presso   laboratori
dedicati, si contraddistinguono  per  una  connotazione  maggiormente
applicativa. 
    6. Nel caso di operazioni  riferite  alla  tipologia  «formazione
continua» le attivita' laboratoriali possono sostanziarsi in: 
      a. attivita' al di fuori del ciclo di produzione; 
      b.  attivita'  in  affiancamento  all'interno  del   ciclo   di
produzione. Quest'ultime si realizzano con  la  partecipazione  degli
allievi all'attivita' produttiva secondo una organizzazione che renda
tale  attivita'   strettamente   finalizzata   all'apprendimento   ed
accuratamente monitorata da personale esperto  cui  siano  attribuiti
ruoli formativi o di tutoraggio. 
    7.  Lo  stage  e'  un  periodo  di  permanenza  dei  partecipanti
dell'operazione  in  azienda  o  presso  altra  realta'   lavorativa,
collocato preferibilmente nelle  fasi  intermedie  o  conclusive  del
percorso  formativo,  per  sperimentare  le  abilita'   acquisite   e
finalizzare specifici apprendimenti. Esso e' attentamente definito  e
progettato per quanto riguarda gli obiettivi, i livelli di autonomia,
il ruolo/contesto di inserimento, la durata e l'articolazione. 
    8. Lo svolgimento dello  stage  deve  essere  documentato  da  un
accordo sottoscritto dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante.
L'accordo, parte integrante della documentazione finale attestante la
realizzazione dell'operazione, contiene i seguenti elementi: 
      a.  finalita',  tipologia   e   modalita'   dello   stage   con
l'indicazione della durata, frequenza, orario; 
      b. riferimento all'operazione entro cui lo  stage  si  inquadra
con indicazione del relativo codice attribuito dall'ufficio regionale
competente; 
      c. nominativo del partecipante e le mansioni attribuite; 
      d. nominativo del tutor aziendale; 
      e. diritti e obblighi delle parti; 
      f. impegno al rispetto delle norme relative  alla  sicurezza  e
salute nei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro. 
    9. Possono essere previste, in alternativa alla  frequenza  dello
stage, la predisposizione di ulteriori attivita' laboratoriali  o  di
specifici project work nei seguenti casi: 
      a. allievi occupati qualora espressamente previsto  dall'avviso
pubblico o dalla direttiva di riferimento; 
      b. allievi in particolari situazioni di disagio o di svantaggio
qualora espressamente previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva
di riferimento o a  seguito  di  comunicazione  debitamente  motivata
all'ufficio regionale competente. 
    10. In caso di impossibilita' da parte di  un  partecipante  alla
frequenza dello stage a causa di una  situazione  di  malattia  o  di
altre  situazioni  normativamente  tutelate,  lo  stage  puo'  essere
recuperato, previa comunicazione all'ufficio regionale competente. 
    11. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato in  stage  non
si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve  essere
assicurato  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,   nonche'   per   la
responsabilita' civile. 
    12. In sede di avviso pubblico  o  di  direttiva  di  riferimento
possono   essere   fornite   specifiche   indicazioni   relativamente
all'articolazione e alle modalita' di erogazione della formazione  di
cui al comma 4. La durata dello stage,  qualora  previsto,  non  deve
essere inferiore al 30%  e  non  puo'  superare  l'80%  della  durata
complessiva dell'operazione. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Allievi partecipanti 
 
    1. Il numero minimo e massimo degli allievi  richiesti  per  dare
avvio alle operazioni nonche' il numero minimo di  allievi  richiesto
per la conclusione delle operazioni e' indicato nell'avviso  pubblico
o nella direttiva di riferimento. 
    2. L'inserimento di nuovi allievi ad operazioni gia'  avviate  e'
ammissibile qualora: 
      a.  l'allievo  sia  in   possesso   dei   requisiti   richiesti
nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento; 
      b. sia effettuato entro il 20% della durata dell'operazione  al
netto  degli  esami  finali,  salvo  diverse   indicazioni   previste
dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento. 
    3. Non e' ammissibile la contestuale  partecipazione  a  piu'  di
un'operazione che preveda il rilascio di un attestato di qualifica  o
di specializzazione. 
    4.  Salvo  quanto  disposto  al  comma   3,   la   partecipazione
contemporanea di un allievo a piu' di un'operazione  e'  ammissibile,
salva  la  verificata  compatibilita'  degli  orari  di  lezione  che
consenta  la  completa   partecipazione   a   tutte   le   operazioni
programmate. Non e' in ogni caso ammissibile un  impegno  giornaliero
dell'allievo complessivamente superiore alle 8 ore. 
    5. La presenza degli allievi ad un'operazione e' registrata su un
apposito  registro  le  cui   specifiche   tecniche   sono   elencate
nell'allegato 1. Modalita' diverse di tenuta dei registri di presenza
degli allievi rispetto  a  quelle  previste  all'allegato  1  possono
essere autorizzate dall'ufficio  regionale  competente  a  fronte  di
motivate richieste. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                            Esami finali 
 
    1. Le operazioni si concludono con esami che accertano  il  grado
di  apprendimento  da  parte  dei  partecipanti  e  che  sono   parte
integrante dell'operazione. L'ammissibilita'  agli  esami  finali  e'
subordinata al possesso del  requisito  di  cui  al  comma  2  ed  al
giudizio di ammissibilita' espresso dal collegio dei docenti. 
    2.  Il  livello  minimo  di  effettiva  presenza  richiesto   per
l'ammissione all'esame finale  dell'allievo  e'  pari  al  70%  della
durata  dell'operazione  al  netto  dell'esame  stesso.   Ordinamenti
didattici  o  specifiche  previsioni  dell'avviso  pubblico  o  della
direttiva di riferimento possono stabilire percentuali diverse. 
    3. Deroghe  ai  livelli  minimi  di  frequenza  sono  autorizzate
dall'ufficio regionale competente  in  casi  particolari  debitamente
motivati e a fronte del parere positivo  espresso  dal  collegio  dei
docenti. 
    4. Agli esami finali possono partecipare anche  allievi  che  per
cause di forza maggiore non hanno potuto presentarsi all'esame finale
di analoghe operazioni, conclusesi entro i 12 mesi precedenti, previa
autorizzazione dell'ufficio regionale competente. 
    5. Con riferimento alle operazioni che prevedono il  rilascio  di
un attestato  di  qualifica  o  di  specializzazione  la  commissione
esaminatrice e' istituita ai sensi dell'art. 16, quinto comma,  della
legge  regionale  76/1982  e,  per  quanto  riguarda  i  percorsi  di
istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'art.  10,
comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale  della  Regione
(Legge finanziaria 2012). Le funzioni di segretario della commissione
sono svolte da un componente designato dal presidente. 
    6. Con riferimento alle operazioni che prevedono il  rilascio  di
un attestato di frequenza la  commissione  e'  costituita,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 16, della legge regionale 76/1982,  dal  soggetto
attuatore ed  e'  composta  da  almeno  tre  persone,  salvo  diversa
previsione dell'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, che
abbiano partecipato all'operazione  con  funzioni  di  coordinamento,
tutoraggio ovvero docenza. 
    7. In relazione alla composizione  della  commissione  d'esame  e
agli  esami  o  prove  finali  relativi  ad  operazioni  previste  da
specifiche leggi, norme o accordi comunitari, nazionali o  regionali,
valgono  le  previsioni  in  tal  senso  stabilite  dalle   normative
medesime. 
    8. La conclusione  di  ogni  operazione  e'  documentata  con  la
predisposizione di un verbale d'esame. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                            Attestazioni 
 
    1. Il superamento dell'esame finale comporta il  rilascio  di  un
attestato finale denominato, salvo diversa previsione derivante dalla
normativa nazionale vigente, di qualifica o di specializzazione o  di
frequenza. 
    2. Gli attestati di qualifica o di specializzazione sono: 
      a. rilasciati e  sottoscritti  dal  responsabile  del  soggetto
attuatore, o suo delegato; 
      b. vidimati dal servizio competente in  materia  di  formazione
professionale; 
      c. soggetti all'imposta di bollo, salvo  i  casi  di  esenzione
previsti dalla normativa vigente. 
    3. Gli attestati di frequenza sono rilasciati e sottoscritti  dal
responsabile del soggetto attuatore,  o  suo  delegato,  e  non  sono
soggetti a vidimazione da parte del servizio competente in materia di
formazione professionale. 
    4. Gli attestati di frequenza, con attestazione delle  competenze
acquisite, sono rilasciati, con le modalita' di cui al comma 3, anche
nei seguenti casi riferiti ad un'operazione che prevede  il  rilascio
di un attestato di qualifica o di specializzazione: 
      a. allievi non idonei, non ammessi o non presentatisi all'esame
o dimessi dall'operazione su specifica richiesta; 
      b. allievi in situazione di svantaggio. 
    5. Gli attestati di frequenza, rilasciati ai sensi  di  specifica
normativa, sono sottoposti alla medesima procedura di  vidimazione  e
di  bollo  descritta  per   gli   attestati   di   qualifica   o   di
specializzazione. 
    6. I modelli di  attestati  di  cui  al  presente  articolo  sono
adottati con decreto del direttore del servizio competente in materia
di formazione professionale. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                   Finanziamento delle operazioni 
                         e spese ammissibili 
 
    1. Le operazioni selezionate possono essere, in tutto o in parte,
finanziate con contributi pubblici. 
    2.  Ai  sensi  dell'art.  10  della  legge  regionale  76/1982  i
contributi sono determinati  sulla  base  di  costi  fissi  calcolati
applicando tabelle standard di costi  unitari.  Le  unita'  di  costo
standard (UCS) e le modalita' di trattamento sono  determinate  dalla
regolamentazione prevista per le  attivita'  cofinanziate  dal  Fondo
sociale europeo. 
    3. Per  le  operazioni  relative  ai  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale (IeFP) di cui all'art. 10, comma  18,  della
legge regionale 18/2011, le modalita' di trattamento delle unita'  di
costo standard sono stabilite nell'allegato 3. 
    4. Le operazioni formative a carattere sperimentale,  quelle  non
disciplinate  nella  regolamentazione  prevista  per   le   attivita'
cofinanziate dal Fondo sociale europeo e quelle che  rientrano  nella
disciplina degli aiuti di stato sono finanziate  a  costi  reali.  In
tali casi il contributo e' determinato: 
      a. a  preventivo,  in  base  a  parametri  di  costo  stabiliti
dall'avviso di riferimento; 
      b.  a  rendiconto,  sulla  base  delle   spese   effettivamente
sostenute e documentate. 
    5. L'avviso pubblico o direttiva  di  riferimento  stabilisce  il
numero minimo di allievi con cui  deve  concludersi  l'operazione  ai
fini del riconoscimento totale del contributo previsto  e  disciplina
eventuali rideterminazioni finanziarie. 
    6. Il livello minimo  di  effettiva  presenza  richiesto  per  la
rendicontabilita'  dell'allievo  e'  pari   al   70%   della   durata
dell'operazione al netto dell'esame finale. Ordinamenti  didattici  o
specifiche previsioni  dell'avviso  pubblico  o  della  direttiva  di
riferimento possono stabilire percentuali diverse. 
    7. Nel  caso  di  finanziamento  a  costi  reali,  il  contributo
spettante in via definitiva e' pari all'importo minore tra  l'importo
del contributo stabilito a preventivo e l'importo delle spese esposte
a rendiconto e riconosciute ammissibili. Le  spese  ammissibili  sono
quelle previste dalla regolamentazione di cui al comma 2  e,  qualora
applicabile, dalla normativa sugli aiuti di stato. 
    8. Le operazioni riguardanti la formazione specifica prevista  da
normative nazionali o regionali o  finalizzate  al  conseguimento  di
patenti di mestiere possono essere finanziate soltanto se la norma di
riferimento non dispone diversamente. Qualora tali  operazioni  siano
finanziabili,  si  applica  il  sistema  del  finanziamento  a  costi
standard ed al relativo onere finanziario sono chiamati a contribuire
anche i soggetti interessati  non  disoccupati.  L'avviso  stabilisce
l'ammontare  del  contributo  richiesto  ai  partecipanti.  L'importo
riscosso  dal  soggetto  attuatore  a  titolo   di   contributo   dei
partecipanti e' detratto dall'ammontare del contributo regionale. 
    9. Nel caso di operazioni che beneficiano di contributi pubblici,
il soggetto attuatore: 
      a. gestisce le fasi operative ricorrendo a personale dipendente
o a prestazioni professionali individuali; 
      b. puo' ricorrere a soggetti terzi per l'acquisizione di beni e
servizi di tipo strumentale aventi carattere esecutivo  o  accessorio
rispetto alle finalita' proprie  e  caratteristiche  dell'operazione,
nel rispetto dei principi di economicita', efficacia,  imparzialita',
parita' di trattamento, trasparenza e proporzionalita'; 
      c. puo' ricorrere, in delega,  a  soggetti  terzi  non  persone
fisiche per attivita' di docenza, di tutoraggio  e  di  progettazione
nel limite del 30% del contributo pubblico. 
    10. Fatti salvi i requisiti richiesti ai  docenti  da  specifiche
normative di settore, nel caso di operazioni riferite a  percorsi  di
istruzione e formazione professionale (IeFP), i docenti incaricati ai
sensi del comma 9, lettere a) e  c),  devono  possedere  i  requisiti
richiesti dalla disciplina regionale in materia di accreditamento per
tale  tipologia  di  percorso  e  il  loro  impiego  e'   subordinato
all'autorizzazione del servizio competente in materia  di  formazione
professionale. 
 
                              Art. 13. 
 
 
              Concessione ed erogazione del contributo 
 
    1. I contributi sono concessi entro sessanta  giorni  dalla  data
del decreto che approva l'esito della selezione. 
    2. Per i contributi relativi ad operazioni finanziate  con  fondi
regionali si provvede all'erogazione di  un  acconto  in  misura  non
superiore al 95 percento entro sessanta giorni dal ricevimento  della
comunicazione  del   soggetto   attuatore   che   documenta   l'avvio
dell'attivita' formativa. All'erogazione del saldo si provvede  entro
180 giorni dalla presentazione del rendiconto. 
    3. Per i contributi relativi ad operazioni finanziate  con  fondi
statali si provvede: 
      a. all'erogazione di un acconto non superiore  all'85  percento
entro sessanta giorni dal ricevimento della  richiesta  del  soggetto
attuatore  corredata  dalla  comunicazione  che   documenta   l'avvio
dell'attivita'  formativa  e  da  apposita  fideiussione  bancaria  o
assicurativa. La fideiussione  deve  essere  predisposta  secondo  il
modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it; 
      b. all'erogazione del saldo, ove spettante,  entro  180  giorni
dalla presentazione del rendiconto. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                              Controlli 
 
    1. I controlli delle operazioni formative riguardano: 
      a. le verifiche amministrative in itinere; 
      b. le verifiche in loco; 
      c. le verifiche amministrative ex post. 
    2. Le verifiche amministrative in itinere sono costituite da  una
serie di controlli di conformita' e regolarita' sui  modelli  di  cui
all'allegato 1. 
    3. I registri di cui all'allegato 1 non devono contenere lacune o
spazi  bianchi  che  non  siano  interlineati,  aggiunte  nel  corpo,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni  o  abrasioni.  Qualora  nella
stesura dell'atto siano stati commessi errori o  si  sia  incorso  in
omissioni,  si  deve  procedere   alle   opportune   variazioni   con
l'osservanza delle seguenti modalita': 
      a. cancellare in modo che si possano sempre leggere  le  parole
che si intendono annullare o sostituire; 
      b. fare  risultare  gli  annullamenti,  le  sostituzioni  e  le
aggiunte alla fine dell'atto, mediante postille  contraddistinte  con
segni numerici o alfabetici di richiamo. 
    4.   I   registri   sono   compilati   dal   soggetto   attuatore
dall'operazione, secondo  la  modulistica  predisposta  dal  Servizio
competente in materia di formazione professionale.  I  registri  sono
preventivamente  vidimati  dal  Servizio  competente  in  materia  di
formazione professionale. 
    5.  Ciascun  allievo  testimonia  la  propria  presenza  ad   una
determinata  operazione  attraverso  l'apposizione  della  firma  nel
Registro presenza allievi. 
    6. Le verifiche in loco, finalizzate al controllo di  conformita'
amministrativa, di regolarita' finanziaria nel caso di  operazioni  a
costi reali e di regolarita' dell'esecuzione sono eseguite al fine di
controllare  in  particolare  la  realizzazione  dell'operazione,   i
progressi    fisici,    l'eventuale    documentazione     riguardante
l'avanzamento dell'operazione e il rispetto della normativa vigente e
delle  previsioni  degli  avvisi  pubblici  e  delle   direttive   di
riferimento. 
    7. Nel corso  della  verifica  in  loco  relativa  ad  operazioni
finanziate  sulla  base  del  parametro  «ora/allievo»  puo'   essere
richiesto di verificare le presenze degli allievi  relative  ai  mesi
precedenti. Tale controllo puo'  costituire  il  presupposto  per  la
certificazione delle spese. 
    8. Le  verifiche  in  loco  sono  effettuate  a  campione,  senza
preavviso nei riguardi del soggetto attuatore e  quando  l'attuazione
dell'operazione e' avviata. 
    9. Le verifiche amministrativa ex post  riguardano  il  controllo
della documentazione presentata a rendiconto dal soggetto attuatore. 
    10. Ai sensi dell'art. 52 della legge regionale  76/1982  per  la
rendicontazione  delle  operazioni  si  applica  la  regolamentazione
prevista per le attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo. 
    11.  Per   la   rendicontazione   delle   operazioni   finanziate
esclusivamente  con  fondi  regionali  e  statali  si  applicano  gli
articoli 10 e 11 della legge regionale  76/1982  e,  per  quanto  non
previsto, la legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Ai fini della verifica sulla realizzazione  dell'operazione  e
della determinazione finale  della  spesa  ammissibile,  il  soggetto
attuatore presenta la documentazione richiesta dagli articoli 16 e 17
all'ufficio regionale competente nei termini di cui all'art. 11 della
legge regionale 76/1982, in  relazione  alle  modalita'  di  gestione
finanziaria dell'operazione. 
    2. La determinazione finale della spesa stabilisce il  contributo
finanziario spettante al soggetto attuatore. In attuazione  dell'art.
12, commi 5 e  6,  il  contributo  finanziario  e'  rideterminato  in
relazione al numero  di  allievi  e  alle  ore  frequentate.  Per  le
operazioni  relative  ai  percorsi   di   istruzione   e   formazione
professionale  (IeFP)   si   fa   riferimento   a   quanto   previsto
dall'allegato 3. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                    Rendicontazione di operazioni 
                      finanziate a costi reali 
 
    1.  Qualora  l'operazione  sia  finanziata  a  costi  reali,   la
documentazione da presentare a rendiconto e' costituita da: 
      a. un formulario che riassume i dati  anagrafici  del  soggetto
attuatore e i dati fisici e finanziari dell'operazione; 
      b. i documenti contabili a giustificazione delle spese; 
      c. gli altri documenti previsti dall'avviso  pubblico  o  dalla
direttiva di riferimento. 
    2. Per la presentazione del rendiconto e'  utilizzato  l'apposito
modello predisposto dall'ufficio regionale competente  e  disponibile
sul sito www.regione.fvg.it al quale sono allegati i documenti di cui
all'allegato 2. 
    3. Gli originali dei documenti contabili devono essere  annullati
con la dicitura che il documento stesso e' stato utilizzato  ai  fini
del contributo citando la fonte del finanziamento e con l'indicazione
dell'anno  del  contributo,  del  codice  progetto  e   della   somma
utilizzata per il rendiconto,  qualora  non  fosse  gia'  evidenziato
nell'oggetto del documento. 
    4. I documenti di spesa  devono  risultare  conformi  alle  norme
contabili e fiscali. In particolare, devono  consentire  la  verifica
analitica della natura, della quantita' e  della  qualita'  dei  beni
forniti e dei servizi resi, anche con opportuni riferimenti temporali
atti ad assicurare la pertinenza delle spese al progetto. 
    5. L'espressione forfetaria dei costi  indiretti  e'  ammissibile
nel caso in cui sia prevista  dall'avviso  pubblico  o  direttiva  di
riferimento. Nel caso  di  ricorso  alla  rendicontazione  dei  costi
indiretti su base forfetaria non  sono  richiesti  giustificativi  di
spesa all'atto della presentazione del rendiconto. 
    6. Tutte  le  spese  comprese  nel  rendiconto  devono  risultare
quietanzate se non diversamente previsto da normativa  specifica.  Il
pagamento e' dimostrato con copia  della  documentazione  bancaria  o
altra idonea documentazione probatoria. 
    7. Per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore  alla
soglia prevista dalla  normativa  vigente,  si  ricorre  a  strumenti
finanziari tracciabili, ovvero assegni  non  trasferibili,  bonifici,
altre modalita' di pagamento bancario o postale, nonche'  sistemi  di
pagamento   elettronico.   Deve   comunque   essere   garantita    la
tracciabilita' dei movimenti di denaro contante per importi inferiori
alla soglia prevista dalla normativa vigente. In  caso  di  pagamento
con assegno dovra' essere allegato l'estratto conto. 
    8. Nel caso di ricorso alla delega di cui all'art. 12,  comma  9,
lettera  c),  le  spese  del  soggetto  delegato  sono   giustificate
attraverso fatture emesse a favore del soggetto attuatore. Le fatture
devono riportare tutti gli  elementi  utili  a  riferire  l'attivita'
svolta  all'operazione  oggetto   di   rendicontazione   (riferimento
contrattuale, natura della prestazione svolta, periodo di svolgimento
della  prestazione,  quantificazione  della  prestazione  svolta   in
termini di ore/uomo o giornate/uomo). E' vietata la  subdelega  e  la
persona che effettua  la  prestazione  non  puo'  essere  esterna  al
delegato. 
    9. La verifica amministrativo-contabile del rendiconto effettuata
dall'ufficio   regionale   competente   e'   diretta   a   verificare
l'ammissibilita'  formale  e  sostanziale  dei  costi  effettivamente
sostenuti  per  lo  svolgimento  dell'azione   formativa.   L'ufficio
regionale competente procede, ove necessario,  alla  rideterminazione
del contributo effettivamente spettante.  Ad  avvenuta  verifica  del
rendiconto l'ufficio regionale competente provvede all'erogazione del
saldo o alla richiesta di restituzione delle eventuali maggiori somme
anticipate. 
 
                              Art. 17. 
 
 
              Rendicontazione di operazioni finanziate 
                 a tabelle standard di costi unitari 
 
    1. Nel caso in cui l'operazione sia finanziata con l'applicazione
di tabelle standard di costi unitari (UCS o  somme  forfettarie),  il
corretto svolgimento e l'effettivo  completamento  delle  operazioni,
secondo  quanto  previsto   nel   progetto   approvato,   costituisce
dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto. 
    2. La documentazione da presentare  a  rendiconto  e'  costituita
dalla  relazione  tecnico  fisica  dell'operazione  composta  da  una
relazione che riassume i dati anagrafici del  soggetto  attuatore,  i
dati fisici e finanziari dell'operazione, secondo un apposito modello
predisposto dall'ufficio regionale competente e disponibile sul  sito
www.regione.fvg.it e dai documenti di cui all'allegato 2, art. 2. 
    3. La verifica del rendiconto consiste, oltre che nella  verifica
della documentazione richiesta, nel controllo, anche a campione,  dei
registri di  classe.  L'ufficio  regionale  competente  procede,  ove
necessario,  alla  rideterminazione  del  contributo   effettivamente
spettante. Ad avvenuta verifica del  rendiconto  l'ufficio  regionale
competente provvede all'erogazione del  saldo  o  alla  richiesta  di
restituzione delle eventuali maggiori somme anticipate. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                            Monitoraggio 
 
    1. Il soggetto attuatore di un'operazione  e'  tenuto  a  fornire
secondo le  indicazioni  dell'ufficio  regionale  competente,  ovvero
secondo quanto previsto dagli avvisi pubblici o  dalle  direttive  di
riferimento, tutti i dati e  gli  elementi  utili  per  le  attivita'
istituzionali di monitoraggio dell'operazione medesima. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
    1. La revoca dei contributi di cui all'art. 13  e'  prevista  nei
seguenti casi: 
      a. mancata realizzazione dell'operazione; 
      b. gravi inadempimenti o gravi violazioni di legge; 
      c. mancata vidimazione, precedente  all'avvio  dell'operazione,
del registro di presenza degli allievi, qualora previsto. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si fa riferimento alla regolamentazione  prevista  per  le  attivita'
cofinanziate dal Fondo sociale europeo. 
    2. Gli allegati  al  presente  regolamento  sono  aggiornati  con
decreto  del  direttore  del  servizio  competente  in   materia   di
formazione professionale pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
(Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani