Art. 2 
 
                             Abrogazioni 
 
  1.  Sono  o  rimangono  abrogati  le  leggi,  i  regolamenti  e  le
disposizioni normative regionali di cui all'allegato A. 
  2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di
cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge,  compresi  quelli  di
carattere sanzionatorio e  quelli  di  esecuzione  degli  impegni  di
spesa. 
  3. In conformita' con i principi generali  dell'ordinamento,  salvo
diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti
e di disposizioni normative regionali attuata con la  presente  legge
non determina la reviviscenza di disposizioni modificate  o  abrogate
dalle stesse.  Pertanto  restano  comunque  in  vigore  le  modifiche
normative operate dalle disposizioni abrogate.