Art. 3 
 
            Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012 
                           e n. 2 del 2017 
 
  1. Alla fine della lettera m) del comma 1 dell'art. 25 della  legge
regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per  la  tutela  della  fauna
ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina  della  pesca,
dell'acquacoltura e delle attivita' connesse  nelle  acque  interne),
come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 2
[Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per  la
tutela della fauna  ittica  e  dell'ecosistema  acquatico  e  per  la
disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita'  connesse
nelle acque interne)], in attuazione della legge regionale 30  luglio
2015, n. 13 (Riforma del sistema di  governo  regionale  e  locale  e
disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, province,  comuni  e
loro unioni) le parole «fatta salva  l'applicazione  delle  ulteriori
sanzioni penali o amministrative per i comportamenti  sopradescritti»
sono soppresse. 
  2. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 2 del  2017  le
parole  «Bilancio  di   previsione   della   Regione   Emilia-Romagna
2016-2018.» sono sostituite dalle seguenti: «Bilancio  di  previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.».