Art. 3 Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012 e n. 2 del 2017 1. Alla fine della lettera m) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse nelle acque interne), come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 2 [Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse nelle acque interne)], in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) le parole «fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali o amministrative per i comportamenti sopradescritti» sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 2 del 2017 le parole «Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.» sono sostituite dalle seguenti: «Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.».