Art. 25 Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 1. La lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata. 2. Al comma 2-bis dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'art. 21-bis, comma 01» sono sostituite dalle seguenti: «consistenti nel frazionamento o accorpamento di unita' immobiliari». 3. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'art. 10, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti».