Art. 25 
 
       Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1. La lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale
n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata. 
  2. Al comma 2-bis dell'art. 39 della legge regionale n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui  all'art.
21-bis, comma 01» sono sostituite dalle  seguenti:  «consistenti  nel
frazionamento o accorpamento di unita' immobiliari». 
  3. Al comma 3 dell'art. 39  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui  all'art.
10,  comma  2,  lettera  e)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  380/2001  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  consistenti  nella   demolizione   e
ricostruzione di edifici esistenti».