(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) ed, in particolare, l'art. 18, comma 3, lettera a), come sostituito dall'art. 3, comma 15, lettera b), della legge regionale n. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), il quale autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare, alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, un contributo annuale per le spese concernenti l'attivita' di segreteria e di presidenza nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; Visto l'art. 39, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 6/2008, come modificato dall'art. 3, comma 15, lettera c), della legge regionale n. 25/2016, il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'art. 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i distretti venatori, i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attivita' di segreteria e presidenza; Visto l'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 25/2016, il quale prevede che la disposizione di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), della medesima legge regionale n. 25/2016, si applica alle attivita' svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017; Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strategici, il finanziamento dei distretti venatori per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2008; Visto il proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. «Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)», come da ultimo modificato con proprio decreto 8 maggio 2017, n. 0101/Pres.; Rilevato che risulta opportuno modificare ulteriormente il predetto regolamento al fine di semplificare il procedimento contributivo e di favorire una piu' efficace realizzazione delle attivita' finanziate; Ritenuto pertanto di modificare la lettera a) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento, al fine di rimuovere la condizione che vincola la misura di tale tipologia di spesa al totale delle spese ammissibili, e di introdurre la disciplina transitoria per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento; Vista legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1098; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria))», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI