Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al Regolamento  per  la  concessione  e
  l'erogazione  di  contributi  per  il  sostegno  alle  imprese  che
  stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per  l'integrazione
  della retribuzione dei  lavoratori  interessati  dalla  conseguente
  riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi  dell'articolo  21  della
  legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia  di
  sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori  e
  delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
Modifica all'articolo 1 del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                               71/2014 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1  del  decreto  del  Presidente
della Regione 22 aprile 2014, n. 71 (Regolamento per la concessione e
l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano
contratti  di  solidarieta'  difensivi  e  per  l'integrazione  della
retribuzione dei lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione
dell'orario  di  lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  21  della   legge
regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo
economico regionale, sostegno  al  reddito  dei  lavoratori  e  delle
famiglie, accelerazione di lavori pubblici)) e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, comma
3-bis, della legge regionale 11/2009, la concessione  dei  contributi
di cui al comma 1 e' compatibile con la trasformazione del  contratto
di solidarieta' difensiva in contratto di solidarieta' espansiva,  ai
sensi dell'articolo 41, comma  3  bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della  normativa
in materia di ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di
lavoro, in attuazione della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183),  a
condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente
organo    nazionale,    a    favore     dell'impresa     richiedente,
dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.». 
 
                               Art. 2. 
Modifica all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                               71/2014 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della
Regione 71/2014 dopo la lettera a bis) e' aggiunta la seguente: 
      «a-ter) per contratto di solidarieta' espansiva,  il  contratto
collettivo aziendale stipulato ai sensi dell'articolo 51 del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei  contratti
di lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a  norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)  che,
al fine di incrementare  gli  organici,  prevede,  programmandone  le
modalita' di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro,
con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo
indeterminato di nuovo personale.». 
 
                               Art. 3. 
Modifica all'articolo 4 del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                               71/2014 
 
    1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4  del  decreto  del  Presidente
della Regione 71/2014 e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1 bis,  anche
con  riferimento  al  periodo  di   esecuzione   del   contratto   di
solidarieta' oggetto di trasformazione trovano applicazione  i  commi
1, 2-bis, 4, 5, lettera b), 6, 6-bis e 8.». 
 
                               Art. 4. 
Modifica all'articolo 7 del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                               71/2014 
 
    1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente
della Regione 71/2014 e' aggiunto il seguente: 
      «6-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1-bis: 
        a) trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 6; 
        b) fermo restando quanto previsto dal comma 4,  alla  domanda
di contributo deve essere allegata: 
          1) una  copia  del  contratto  collettivo  che  prevede  la
trasformazione  del  contratto  di  solidarieta'  da   difensiva   in
espansiva; 
          2) una dichiarazione, rilasciata dal legale  rappresentante
dell'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 47  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  Unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), attestante l'intervenuta  concessione
da  parte  del  competente  organo  nazionale  del   trattamento   di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 41, comma  3  bis,  del
decreto legislativo 148/2015; 
        c) fermo restando quanto previsto dal  comma  5,  qualora  la
concessione da parte del competente  organo  nazionale  di  cui  alla
lettera b), numero 2), non risulti intervenuta entro  il  termine  di
cui al comma 3, la domanda di contributo e' presentata entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento di  concessione
da  parte  del  competente  organo  nazionale   sul   relativo   sito
istituzionale.». 
 
                               Art. 5. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani