Allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). (Omissis). Art. 1. Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)) e' aggiunto il seguente: «1-bis. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, della legge regionale 11/2009, la concessione dei contributi di cui al comma 1 e' compatibile con la trasformazione del contratto di solidarieta' difensiva in contratto di solidarieta' espansiva, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.». Art. 2. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 dopo la lettera a bis) e' aggiunta la seguente: «a-ter) per contratto di solidarieta' espansiva, il contratto collettivo aziendale stipulato ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) che, al fine di incrementare gli organici, prevede, programmandone le modalita' di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.». Art. 3. Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1 bis, anche con riferimento al periodo di esecuzione del contratto di solidarieta' oggetto di trasformazione trovano applicazione i commi 1, 2-bis, 4, 5, lettera b), 6, 6-bis e 8.». Art. 4. Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1-bis: a) trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 6; b) fermo restando quanto previsto dal comma 4, alla domanda di contributo deve essere allegata: 1) una copia del contratto collettivo che prevede la trasformazione del contratto di solidarieta' da difensiva in espansiva; 2) una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'intervenuta concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 148/2015; c) fermo restando quanto previsto dal comma 5, qualora la concessione da parte del competente organo nazionale di cui alla lettera b), numero 2), non risulti intervenuta entro il termine di cui al comma 3, la domanda di contributo e' presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo nazionale sul relativo sito istituzionale.». Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani