Allegato Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82. (Omissis). Art. 1. Modifiche dell'art. 4 del DPreg. 82/2017 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 la parola: «PMI» e' sostituita dalle seguenti: «piccole e medie imprese»; b) alla lettera f) del comma 1 le parole: «tale obiettivo si intende soddisfatto qualora l'impresa richiedente risulta iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalita' di cui al decreto MEF-MISE del 20 febbraio 2014, n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);» sono eliminate. Art. 2. Modifica all'art. 7 del DPreg. 82/2017 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 e' inserito il seguente: «b) bis: le grandi imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l'attivita' negli agglomerati industriali, limitatamente agli investimenti in de minimis». Art. 3. Modifica dell'art. 8 del DPreg. 82/2017 1. All'art. 8 comma 3 sono eliminate le seguenti parole: «, quali investimenti supplementari alle iniziative di cui al comma 1,». Art. 4. Modifiche all'art. 10 del DPreg. 82/2017 1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole: «del GBER» sono inserite le seguenti: «, e fatte salve le esclusioni di cui all'art. 13 del GBER»; b) la lettera d) del comma 1 e' abrogata; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono ammissibili i costi di cui alle lettere a) e b), o di cui alla lettera c), del comma 1, o una combinazione dei costi di cui alle lettere da a) a c), del comma 1, purche' l'importo cumulato non superi l'importo piu' elevato tra la somma degli attivi materiali e immateriali da un lato e i costi salariali dall'altro.»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per le grandi imprese relativamente alle iniziative concernenti un cambiamento fondamentale del processo produttivo, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.». Art. 5. Modifica all'art. 11 del DPreg. 82/2017 1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 dopo le parole: «del GBER» sono inserite le seguenti: «, come richiamate all'allegato 6,». Art. 6. Modifica all'art. 12 del DPreg. 82/2017 1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 e' sostituito dal seguente: «1. Negli agglomerati industriali possono essere concessi contributi in regime «de minimis» per le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 8, e relative ai seguenti costi: a) costi per servizi di consulenza esterna, finalizzate all'avvio dei nuovi insediamenti, ovvero all'ampliamento o alla riconversione nonche' i progetti di tutela ambientale, comprese le spese inerenti all'eventuale redazione del business plan; tali costi non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'; b) spese di pubblicita' e attivita' promozionali, anche attraverso siti di e-commerce, legate all'avvio dell'impresa, nel limite di spesa massima di € 10.000,00 euro; c) spese connesse all'attivita' di certificazione della spesa, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 4 della legge regionale 7/2000, nel limite di spesa massima di € 2.000,00; d) affitto di immobili.». Art. 7. Modifiche all'art. 13 del DPreg. 82/2017 1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 1 e' abrogata; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative: a) alla fornitura dei materiali e dei componenti; b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti; c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo; d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.». Art. 8. Modifica all'art. 15 del DPreg. 82/2017 1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 e' inserito il seguente: «2-bis. Sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative: a) alla fornitura dei materiali e dei componenti; b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti; c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo; d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.». Art. 9. Modifica all'art. 16 del DPreg. 82/2017 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 le parole: «comma 1, lettera a), » sono eliminate. Art. 10. Modifiche all'art. 17 del DPreg. 82/2017 1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 5 le parole: «il periodo di realizzazione dell'intervento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese» sono sostituite dalle seguenti: «la tempistica di realizzazione dell'intervento, e le caratteristiche degli investimenti;»; b) alla lettera d) del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla domanda di incentivo, e l'impegno al mantenimento della disponibilita' dell'immobile per durata almeno pari al vincolo di destinazione»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le imprese presentano una sola domanda di incentivo riguardante le iniziative di cui al capo II recante «Disposizioni concernenti nuovi insediamenti produttivi, programmi di ampliamento o riconversione produttiva».». Art. 11. Modifica all'art. 18 del DPreg. 82/2017 1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 9 le parole: «all'art. 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 17, comma 8»; b) alla lettera g) del comma 9 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: «art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «art. 21». Art. 12. Modifiche all'art. 19 del DPreg. 82/2017 1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 3 le parole: «o da soggetto che si iscrivera' al registro delle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b)» sono eliminate; b) al numero 1) della lettera d) del comma 3 le parole: «da 1» sono sostituite dalle seguenti: «da 3»; c) la lettera e) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: «e) domanda presentata da un'impresa che ha conseguito il rating di legalita' di cui al decreto MEF-MISE del 20 febbraio 2014, n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27): punti 5». Art. 13. Modifica all'art. 20 del DPreg. 82/2017 1. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 e' sostituito dal seguente: «1. Entro venti giorni decorrenti dalla comunicazione della deliberazione di cui all'art. 19, comma 7, e' stipulato il contratto di insediamento.». Art. 14. Modifiche all'art. 21 del DPreg. 82/2017 1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: «previa stipulazione» sono sostituite dalle seguenti: «cui segue la stipulazione»; b) al comma 3 la parola: «previa» e' sostituita dalle seguenti: « successivamente alla». Art. 15. Modifica all'art. 31 del DPreg. 82/2017 1. Al comma 4 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 le parole: «dell'anno seguente» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni anno». Art. 16. Modifica all'art. 33 del DPreg. 82/2017 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 e' abrogata. Art. 17. Sostituzione dell'Allegato 5 al DPreg. 82/2017 1. L'allegato 5 al decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 18. Modifica all'Allegato 6 al DPreg. 82/2017 1. All'allegato 6 al DPreg. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera i), della lettera a), del punto 2 sono eliminate le seguenti parole: «Tale condizione non si applica se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa;»; b) le lettere ii e iii della lettera b) del punto 2 sono eliminate; c) dopo la lettera b) del punto 2 e' inserita la seguente: «b-bis) Ai sensi dei paragrafi 16 e 17 del regolamento GBER come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084: i. il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale e' richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale e' richiesto l'aiuto; ii. nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o piu' violazioni di cui all'art. 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e per gli interventi di cui all'art. 11 di detto regolamento.»; d) la lettera b) del punto 3 e' eliminata; e) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) Non sono ammessi aiuti per le iniziative di cui all'art. 10 del regolamento, in applicazione dell'art. 13 del GBER come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 con riguardo: i) agli aiuti a favore di attivita' nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche; 20 giugno 2017 L 156/8 Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; ii) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' agli aiuti a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalita' regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalita' regionale al funzionamento; iii) agli aiuti a finalita' regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attivita' economica; i regimi che riguardano le attivita' turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attivita' economica; vi) agli aiuti a finalita' regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attivita' principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attivita' finanziarie e assicurative», della NACE rev. 2, o alle imprese che esercitano attivita' intragruppo e le cui attivita' principali rientrano nelle classi 70.10, «Attivita' di sedi centrali», o 70.22, «Altre attivita' di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE rev. 2.». Art. 19. Norma transitoria 1. Le modifiche al regolamento emanato con decreto del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82, apportate dal presente regolamento, si applicano anche alle domande gia' presentate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Alle imprese che abbiano presentato domanda di incentivazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e' assegnato il termine di dieci giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'eventuale presentazione di documentazione integrativa o sostitutiva. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serrachiani