Allegato 
 
Regolamento di modifica al regolamento concernente  i  criteri  e  le
  modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in  conto
  capitale a parziale copertura degli interventi di cui  all'articolo
  6,  comma  2  della  legge  regionale  20  febbraio  2015,   n.   3
  (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali), e  per  la
  stipula  di  contratti  regionali   di   insediamento,   ai   sensi
  dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato  con
  decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
              Modifiche dell'art. 4 del DPreg. 82/2017 
 
    1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) del comma 1 la parola: «PMI»  e'  sostituita
dalle seguenti: «piccole e medie imprese»; 
      b) alla lettera f) del comma 1 le parole:  «tale  obiettivo  si
intende soddisfatto qualora l'impresa  richiedente  risulta  iscritta
nell'elenco delle imprese con rating di legalita' di cui  al  decreto
MEF-MISE del 20 febbraio  2014,  n.  57  -  (Regolamento  concernente
l'individuazione delle modalita' in base alle quali  si  tiene  conto
del rating  di  legalita'  attribuito  alle  imprese  ai  fini  della
concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma  1,
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);» sono eliminate. 
 
                               Art. 2. 
               Modifica all'art. 7 del DPreg. 82/2017 
 
    1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 82/2017 e' inserito il seguente: 
      «b) bis: le  grandi  imprese  che  operano  nei  settori  della
produzione e dei servizi, localizzate o che  localizzano  l'attivita'
negli agglomerati industriali, limitatamente agli investimenti in  de
minimis». 
 
                               Art. 3. 
               Modifica dell'art. 8 del DPreg. 82/2017 
 
    1. All'art. 8 comma 3 sono eliminate le seguenti parole: «, quali
investimenti supplementari alle iniziative di cui al comma 1,». 
 
                               Art. 4. 
              Modifiche all'art. 10 del DPreg. 82/2017 
 
    1. All'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 dopo le  parole:  «del  GBER»  sono  inserite  le
seguenti: «, e fatte salve le  esclusioni  di  cui  all'art.  13  del
GBER»; 
      b) la lettera d) del comma 1 e' abrogata; 
      c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Sono ammissibili i costi di cui alle lettere a) e b),
o di cui alla lettera c), del comma 1, o una combinazione  dei  costi
di cui alle lettere da a)  a  c),  del  comma  1,  purche'  l'importo
cumulato non superi l'importo piu' elevato tra la somma degli  attivi
materiali e immateriali da un lato e i costi salariali dall'altro.»; 
      d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Per  le  grandi  imprese  relativamente  alle  iniziative
concernenti un cambiamento fondamentale del  processo  produttivo,  i
costi  ammissibili  devono  superare  l'ammortamento   degli   attivi
relativi  all'attivita'  da  modernizzare  durante  i  tre   esercizi
finanziari precedenti.». 
 
                               Art. 5. 
               Modifica all'art. 11 del DPreg. 82/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017 dopo  le  parole:  «del  GBER»  sono  inserite  le
seguenti: «, come richiamate all'allegato 6,». 
 
                               Art. 6. 
               Modifica all'art. 12 del DPreg. 82/2017 
 
    1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n.  82/2017
e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Negli  agglomerati  industriali  possono  essere  concessi
contributi in regime «de minimis» per le  spese  strettamente  legate
alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 8, e relative  ai
seguenti costi: 
        a) costi  per  servizi  di  consulenza  esterna,  finalizzate
all'avvio dei  nuovi  insediamenti,  ovvero  all'ampliamento  o  alla
riconversione nonche' i progetti di tutela  ambientale,  comprese  le
spese inerenti all'eventuale redazione del business plan; tali  costi
non devono essere continuativi o periodici ed esulano  dai  costi  di
esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attivita' regolari  quali
la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'; 
        b) spese  di  pubblicita'  e  attivita'  promozionali,  anche
attraverso siti di e-commerce,  legate  all'avvio  dell'impresa,  nel
limite di spesa massima di € 10.000,00 euro; 
        c)  spese  connesse  all'attivita'  di  certificazione  della
spesa, ai sensi dell'art.  41-bis,  comma  4  della  legge  regionale
7/2000, nel limite di spesa massima di € 2.000,00; 
        d) affitto di immobili.». 
 
                               Art. 7. 
              Modifiche all'art. 13 del DPreg. 82/2017 
 
    1. All'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera e) del comma 1 e' abrogata; 
      b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Sono ammissibili a  contributo  le  spese,  ad  esclusivo
asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative: 
      a) alla fornitura dei materiali e dei componenti; 
      b) all'installazione e posa  in  opera  degli  impianti  e  dei
componenti; 
      c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti  e
componenti, nel limite massimo del 20 per cento  dei  costi  ritenuti
ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo; 
      d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione,  la
direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite  massimo
del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per  l'intervento  di
cui al presente articolo.». 
 
                               Art. 8. 
               Modifica all'art. 15 del DPreg. 82/2017 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente  della
Regione n. 82/2017 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Sono ammissibili a  contributo  le  spese,  ad  esclusivo
asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative: 
      a) alla fornitura dei materiali e dei componenti; 
      b) all'installazione e posa  in  opera  degli  impianti  e  dei
componenti; 
      c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti  e
componenti, nel limite massimo del 20 per cento  dei  costi  ritenuti
ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo; 
      d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione,  la
direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite  massimo
del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per  l'intervento  di
cui al presente articolo.». 
 
                               Art. 9. 
               Modifica all'art. 16 del DPreg. 82/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017 le parole: «comma 1, lettera a), » sono eliminate. 
 
                              Art. 10. 
              Modifiche all'art. 17 del DPreg. 82/2017 
 
    1. All'art. 17  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) del  comma  5  le  parole:  «il  periodo  di
realizzazione  dell'intervento,  le  risorse  da  utilizzare   e   il
dettaglio delle relative spese» sono sostituite dalle  seguenti:  «la
tempistica di realizzazione  dell'intervento,  e  le  caratteristiche
degli investimenti;»; 
      b) alla lettera d) del comma  5  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «,  conformemente  alla  domanda  di  incentivo,  e
l'impegno al  mantenimento  della  disponibilita'  dell'immobile  per
durata almeno pari al vincolo di destinazione»; 
      c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Le imprese  presentano  una  sola  domanda  di  incentivo
riguardante le iniziative di cui al  capo  II  recante  «Disposizioni
concernenti nuovi insediamenti produttivi, programmi di ampliamento o
riconversione produttiva».». 
 
                              Art. 11. 
               Modifica all'art. 18 del DPreg. 82/2017 
 
    1. All'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) del comma 9 le parole: «all'art.  17,  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 17, comma 8»; 
      b) alla lettera g) del comma 9 dell'art.  18  del  decreto  del
Presidente della Regione  n.  82/2017,  le  parole:  «art.  20»  sono
sostituite dalle seguenti: «art. 21». 
 
                              Art. 12. 
              Modifiche all'art. 19 del DPreg. 82/2017 
 
    1. All'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera b) del comma 3 le parole: «o da soggetto che si
iscrivera' al registro delle imprese ai sensi dell'art. 7,  comma  1,
lettere a) e b)» sono eliminate; 
      b) al numero 1) della lettera d) del comma 3 le parole: «da  1»
sono sostituite dalle seguenti: «da 3»; 
      c) la lettera e) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 
        «e) domanda presentata da un'impresa  che  ha  conseguito  il
rating di legalita' di cui al decreto MEF-MISE del 20 febbraio  2014,
n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalita'  in
base alle quali si tiene conto del  rating  di  legalita'  attribuito
alle imprese ai fini della  concessione  di  finanziamenti  da  parte
delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario,  ai
sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27):
punti 5». 
 
                              Art. 13. 
               Modifica all'art. 20 del DPreg. 82/2017 
 
    1. Il comma 1 dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Entro venti giorni  decorrenti  dalla  comunicazione  della
deliberazione di cui all'art. 19, comma 7, e' stipulato il  contratto
di insediamento.». 
 
                              Art. 14. 
              Modifiche all'art. 21 del DPreg. 82/2017 
 
    1. All'art. 21  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 2 le parole: «previa stipulazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «cui segue la stipulazione»; 
      b) al comma 3 la parola: «previa» e' sostituita dalle seguenti:
« successivamente alla». 
 
                              Art. 15. 
               Modifica all'art. 31 del DPreg. 82/2017 
 
    1. Al comma 4 dell'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017 le parole: «dell'anno  seguente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di ogni anno». 
 
                              Art. 16. 
               Modifica all'art. 33 del DPreg. 82/2017 
 
    1. La lettera b)  del  comma  2  dell'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 82/2017 e' abrogata. 
 
                              Art. 17. 
           Sostituzione dell'Allegato 5 al DPreg. 82/2017 
 
    1. L'allegato 5  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
82/2017 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
 
                              Art. 18. 
              Modifica all'Allegato 6 al DPreg. 82/2017 
 
    1. All'allegato 6 al DPreg. 82/2017 sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) alla  lettera  i),  della  lettera  a),  del  punto  2  sono
eliminate le seguenti parole: «Tale condizione non si applica  se  un
membro della famiglia del proprietario originario, o  un  dipendente,
rileva una piccola impresa;»; 
      b) le lettere ii e iii  della  lettera  b)  del  punto  2  sono
eliminate; 
      c) dopo la lettera b) del punto 2 e' inserita la seguente: 
      «b-bis) Ai sensi dei paragrafi 16 e  17  del  regolamento  GBER
come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084: 
        i.  il  beneficiario  conferma  che  non  ha  effettuato  una
delocalizzazione  verso  lo  stabilimento  in  cui   deve   svolgersi
l'investimento iniziale per il quale e' richiesto  l'aiuto,  nei  due
anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei  due
anni successivi al completamento dell'investimento  iniziale  per  il
quale e' richiesto l'aiuto; 
        ii. nel settore della pesca  e  dell'acquacoltura,  non  sono
concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o piu'  violazioni
di cui all'art. 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e  all'art.  10,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento  europeo
e del Consiglio e per gli interventi di  cui  all'art.  11  di  detto
regolamento.»; 
      d) la lettera b) del punto 3 e' eliminata; 
      e) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      «c-bis) Non  sono  ammessi  aiuti  per  le  iniziative  di  cui
all'art. 10 del regolamento, in applicazione dell'art.  13  del  GBER
come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 con riguardo: 
    i) agli aiuti a favore di attivita' nei settori siderurgico,  del
carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche; 20 giugno
2017 L 156/8 Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; 
        ii) agli aiuti a favore del settore  dei  trasporti  e  delle
relative infrastrutture, nonche' agli aiuti a favore della produzione
e della distribuzione di energia e delle infrastrutture  energetiche,
ad eccezione degli aiuti  a  finalita'  regionale  agli  investimenti
nelle regioni ultraperiferiche e dei  regimi  di  aiuti  a  finalita'
regionale al funzionamento; 
        iii) agli aiuti a finalita' regionale sotto forma  di  regimi
destinati a un numero limitato  di  settori  specifici  di  attivita'
economica; i  regimi  che  riguardano  le  attivita'  turistiche,  le
infrastrutture   a   banda   larga   o   la   trasformazione   e   la
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  non  sono   considerati
destinati a settori specifici di attivita' economica; 
        vi)  agli  aiuti  a  finalita'  regionale  al   funzionamento
concessi alle imprese le cui attivita' principali figurano tra quelle
definite alla sezione  K,  «Attivita'  finanziarie  e  assicurative»,
della  NACE  rev.  2,  o  alle  imprese  che   esercitano   attivita'
intragruppo e le cui  attivita'  principali  rientrano  nelle  classi
70.10, «Attivita' di sedi centrali», o  70.22,  «Altre  attivita'  di
consulenza amministrativo-gestionale», della NACE rev. 2.». 
 
                              Art. 19. 
                          Norma transitoria 
 
    1. Le modifiche al regolamento emanato con  decreto  del  decreto
del Presidente della Regione 18 aprile 2017,  n.  82,  apportate  dal
presente regolamento, si applicano anche alle domande gia' presentate
al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. 
    2. Alle imprese che abbiano presentato domanda di  incentivazione
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e' assegnato il
termine di  dieci  giorni,  decorrenti  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, per l'eventuale presentazione di documentazione
integrativa o sostitutiva. 
 
                              Art. 20. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
    (Omissis). 
 
Visto, il Presidente: Serrachiani