Art. 12 
 
Modifiche della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8,  «Sviluppo  e
               sostegno della famiglia in Alto Adige» 
 
  1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 17
maggio 2013, n. 8, e' cosi' sostituita: «a) anche con l'obiettivo  di
sostenere la cura a casa da parte dei  genitori,  erogazione  di  una
prestazione economica per famiglie con figli  di  eta'  compresa  fra
zero e tre anni, come contributo per l'assistenza e per la  copertura
delle spese di mantenimento dei figli; erogazione di una  prestazione
economica per  famiglie  con  figli  minorenni  ed  equiparati,  come
contributo per la copertura delle spese di mantenimento dei figli;  i
requisiti di accesso e i criteri di erogazione e  di  gestione  delle
prestazioni sono fissati dalla Giunta provinciale;». 
  2. La prestazione economica  a  favore  delle  famiglie  con  figli
minorenni ed equiparati, quale  contributo  per  la  copertura  delle
spese di mantenimento degli stessi, di cui al comma 1  e'  erogata  a
decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  3.  L'ultimo  periodo  del  comma  2  dell'art.  13   della   legge
provinciale del 17 maggio 2013, n.  8,  e  successive  modifiche,  e'
cosi' sostituito: «In casi  particolari,  motivati  e  supportati  da
adeguata documentazione medica, l'accesso al servizio e'  consentito,
con agevolazione tariffaria, anche ai  bambini  e  alle  bambine  che
hanno gia' compiuto i quattro anni di eta' e non  frequentano  ancora
la  scuola  dell'infanzia,  fino  al  loro  ingresso   nella   scuola
elementare; del servizio possono usufruire, a costo  pieno,  anche  i
bambini e le bambine che hanno compiuto i quattro anni,  o  anche  di
eta' inferiore se gia' frequentanti la scuola dell'infanzia, fino  al
loro ingresso nella scuola elementare.» 
  4. Il  secondo  periodo  del  comma  2  dell'art.  14  della  legge
provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e' cosi' sostituito: «L'accesso  al
servizio e' consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini
e alle bambine che hanno gia' compiuto il terzo anno di eta', ma  non
ancora il quarto, e non frequentano ancora la  scuola  dell'infanzia;
in casi particolari, motivati e supportati da adeguata documentazione
medica,  l'accesso  al  servizio  e'  consentito,  con   agevolazione
tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno gia' compiuto i
quattro  anni  di  eta'  e   non   frequentano   ancora   la   scuola
dell'infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare.» 
  5. Il  secondo  periodo  del  comma  2  dell'art.  15  della  legge
provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e' cosi' sostituito: «L'accesso  al
servizio e' consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini
e alle bambine che hanno gia' compiuto il terzo anno di eta', ma  non
ancora il quarto, e non frequentano ancora la  scuola  dell'infanzia;
in casi particolari motivati e supportati da adeguata  documentazione
medica,  l'accesso  al  servizio  e'  consentito,  con   agevolazione
tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno gia' compiuto i
quattro  anni  di  eta'  e   non   frequentano   ancora   la   scuola
dell'infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare.» 
  6.  L'ultimo  periodo  del  comma  2  dell'art.  15   della   legge
provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e' cosi' sostituito: «La  capacita'
ricettiva  massima  della  microstruttura  viene  stabilita  con   il
regolamento di esecuzione di cui all'art. 17, comma 1.»