Art. 12 Modifiche della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, «Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige» 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e' cosi' sostituita: «a) anche con l'obiettivo di sostenere la cura a casa da parte dei genitori, erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli di eta' compresa fra zero e tre anni, come contributo per l'assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento dei figli; erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli minorenni ed equiparati, come contributo per la copertura delle spese di mantenimento dei figli; i requisiti di accesso e i criteri di erogazione e di gestione delle prestazioni sono fissati dalla Giunta provinciale;». 2. La prestazione economica a favore delle famiglie con figli minorenni ed equiparati, quale contributo per la copertura delle spese di mantenimento degli stessi, di cui al comma 1 e' erogata a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale del 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «In casi particolari, motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l'accesso al servizio e' consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno gia' compiuto i quattro anni di eta' e non frequentano ancora la scuola dell'infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare; del servizio possono usufruire, a costo pieno, anche i bambini e le bambine che hanno compiuto i quattro anni, o anche di eta' inferiore se gia' frequentanti la scuola dell'infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare.» 4. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e' cosi' sostituito: «L'accesso al servizio e' consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno gia' compiuto il terzo anno di eta', ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell'infanzia; in casi particolari, motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l'accesso al servizio e' consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno gia' compiuto i quattro anni di eta' e non frequentano ancora la scuola dell'infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare.» 5. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e' cosi' sostituito: «L'accesso al servizio e' consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno gia' compiuto il terzo anno di eta', ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell'infanzia; in casi particolari motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l'accesso al servizio e' consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno gia' compiuto i quattro anni di eta' e non frequentano ancora la scuola dell'infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare.» 6. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e' cosi' sostituito: «La capacita' ricettiva massima della microstruttura viene stabilita con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 17, comma 1.»