Art. 17 
 
Modifiche  della  legge  provinciale  12  novembre   1992,   n.   40,
  «Ordinamento della formazione professionale» 
 
  1. Dopo il comma 1  dell'art.  1-bis  della  legge  provinciale  12
novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma: «1-bis La Giunta provinciale e' autorizzata a  istituire  e  a
sopprimere istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge,
nel  rispetto  di  un  opportuno  decentramento  territoriale,  anche
tramite scissione o accorpamento di scuole esistenti.» 
  2. Dopo il comma 3  dell'art.  1-bis  della  legge  provinciale  12
novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino all'adozione di una
specifica  disciplina  con  contratto  collettivo,  le   disposizioni
relative alla retribuzione  di  posizione  e  di  risultato,  nonche'
all'orario di lavoro dei dirigenti  delle  scuole  professionali  con
personalita' giuridica sono adeguate alle disposizioni  previste  dal
contratto  collettivo  provinciale  dei  dirigenti  delle  scuole   a
carattere statale.  L'adeguamento  avviene  con  deliberazione  della
Giunta provinciale.» 
  3. Nel comma 4 dell'art. 8  della  legge  provinciale  12  novembre
1992, n. 40, le parole: «siano istituiti nel rispetto del criterio di
un opportuno decentramento territoriale e» sono soppresse.