Art. 17 Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, «Ordinamento della formazione professionale» 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «1-bis La Giunta provinciale e' autorizzata a istituire e a sopprimere istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge, nel rispetto di un opportuno decentramento territoriale, anche tramite scissione o accorpamento di scuole esistenti.» 2. Dopo il comma 3 dell'art. 1-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino all'adozione di una specifica disciplina con contratto collettivo, le disposizioni relative alla retribuzione di posizione e di risultato, nonche' all'orario di lavoro dei dirigenti delle scuole professionali con personalita' giuridica sono adeguate alle disposizioni previste dal contratto collettivo provinciale dei dirigenti delle scuole a carattere statale. L'adeguamento avviene con deliberazione della Giunta provinciale.» 3. Nel comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: «siano istituiti nel rispetto del criterio di un opportuno decentramento territoriale e» sono soppresse.