Art. 18 
 
Modifica della legge provinciale  17  febbraio  2000,  n.  7,  «Nuovo
                     ordinamento del commercio» 
 
  1. Dopo il  comma  15  dell'art.  26  della  legge  provinciale  17
febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti
commi 16 e 17: «16. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato  e
Agricoltura di Bolzano - su istanza  del  privato  interessato  -  e'
legittimata ad intervenire, ai sensi  delle  specifiche  disposizioni
attuative, in caso di inerzia oppure di tardiva o mancata  emanazione
del provvedimento  finale  da  parte  del  comune,  nei  procedimenti
avviati automaticamente ad istanza di parte o avviati d'ufficio nelle
materie oggetto della  presente  legge  e  del  relativo  regolamento
d'esecuzione, di competenza dei comuni; le citate  disposizioni  sono
definite in  un'apposita  convenzione,  stipulata  tra  la  Provincia
autonoma di Bolzano, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Bolzano ed il Consorzio dei Comuni,  e  sono  recepite
con deliberazione della Giunta provinciale. 
    17.   Alla   copertura    delle    maggiori    spese    derivanti
dall'espletamento delle funzioni di cui al comma 14 si  provvede  con
la delibera di assegnazione di cui all'art. 24/bis.»