Art. 21 Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, «Autonomia delle scuole» 1. Nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, le parole: «o da esperti esterni appositamente incaricati» sono soppresse. 2. Dopo il comma 9 dell'art. 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e' aggiunto il seguente comma: «10. Nelle scuole gli agenti della riscossione sono nominati dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 6/ter sono stabilite le disposizioni sulla riscossione, sul conto giudiziale, sul versamento e sulla rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione.»