Art. 21 
 
Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n.  12,  «Autonomia
                            delle scuole» 
 
  1. Nel secondo  periodo  del  comma  7  dell'art.  12  della  legge
provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, le parole:
«o da esperti esterni appositamente incaricati» sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 9 dell'art. 12 della legge provinciale  29  giugno
2000, n. 12, e' aggiunto il seguente comma:  «10.  Nelle  scuole  gli
agenti della riscossione sono nominati dalla dirigente  scolastica  o
dal dirigente scolastico. Nel regolamento di  esecuzione  di  cui  al
comma 6/ter sono stabilite le  disposizioni  sulla  riscossione,  sul
conto   giudiziale,   sul   versamento   e   sulla    rendicontazione
amministrativa  delle   entrate   riscosse   tramite   agenti   della
riscossione.»