Art. 5 
 
Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004,  n.  9,  «Diritto
  allo studio universitario» 
 
  1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 1 della legge  provinciale
30 novembre 2004, n.  9,  le  parole  «portatori  di  handicap»  sono
sostituite dalle parole «con disabilita'». 
  2. Nel comma 3 dell'art. 1  della  legge  provinciale  30  novembre
2004, n. 9, le parole: «lettere  a),  b),  d),  i),  k)  e  m)»  sono
sostituite dalle parole: «lettere a), b), c), d), i), k) e m)». 
  3. L'art. 3 della legge provinciale 30  novembre  2004,  n.  9,  e'
cosi'  sostituito:   «Art.   3   (Determinazione   della   situazione
economica). - 1. Le prestazioni di cui all'art. 1, comma  1,  lettere
a), b), c), d), e), h), i), k) e m), sono concesse  a  studentesse  e
studenti  capaci  e  meritevoli  sulla  base  del  rilevamento  della
situazione economica del nucleo familiare,  secondo  quanto  previsto
dal presente articolo. 
  2. Il valore della situazione economica (VSE)  e'  calcolato  sulla
base del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio  2011,  n.
2, e  successive  modifiche,  recante  «Regolamento  sul  rilevamento
unificato di reddito e patrimonio». 
  3. Le condizioni di accesso alle prestazioni economiche di  cui  al
comma 1 sono disciplinate con regolamento di esecuzione, con il quale
viene determinato il valore della situazione economica (VSE)  massimo
ammissibile al fine di ottenere la prestazione.» 
  4. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 30
novembre 2004, n. 9,  e'  cosi'  sostituita:  «b)  si  trovano  nella
situazione economica di cui all'art. 3, comma 3.» 
  5. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 6 della legge  provinciale  30
novembre 2004, n. 9, le parole: «bando di concorso»  sono  sostituite
dalle parole: «regolamento di esecuzione». 
  6. La lettera b) del comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 30
novembre 2004,  n.  9,  e'  cosi'  sostituita:  «b)  i  requisiti  di
partecipazione e  i  criteri  per  la  valutazione  delle  condizioni
giuridicamente rilevanti;». 
  7. Il terzo periodo del comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale
30 novembre 2004,  n.  9,  e'  cosi'  sostituito:  «Ad  essi  non  si
applicano le disposizioni  per  la  determinazione  della  situazione
economica.» 
  8. Nel comma 1 dell'art. 7  della  legge  provinciale  30  novembre
2004, n. 9, le parole: «di cui all'art. 3, che versano  in  disagiate
condizioni economiche» sono sostituite dalle parole: «che si  trovano
nella situazione economica di cui all'art. 3, comma 3». 
  9. Nel comma 3 dell'art. 7  della  legge  provinciale  30  novembre
2004, n. 9, le parole: «, compresi il merito e lo stato di  bisogno,»
sono soppresse e le parole: «bando di concorso» sono sostituite dalle
parole: «regolamento di esecuzione». 
  10. L'art. 8 della legge provinciale 30  novembre  2004,  n.  9,  e
successive modifiche, e' cosi'  sostituito:  «Art.  8  (Rimborso  dei
contributi universitari). -  1.  Alle  studentesse  e  agli  studenti
iscritti presso un'universita' in provincia di Bolzano  e  risultanti
nella graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione  di
una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7  viene  rimborsata  la
tassa provinciale per il diritto allo studio universitario. 
  2. Alle studentesse e agli studenti  risultanti  nella  graduatoria
dei vincitori o degli idonei per  la  concessione  di  una  borsa  di
studio di cui agli articoli 6 o 7 puo' essere concesso un  contributo
a totale o parziale copertura dei contributi universitari versati. 
  3. La Giunta provinciale emana le linee guida in  base  alle  quali
verra'  determinata  l'entita'  del  contributo  e  le  modalita'  di
assegnazione dello stesso. 
  4. Il rimborso dei contributi universitari puo' essere  concesso  a
studentesse e studenti frequentanti universita' con  sede  nei  Paesi
determinati dalla Giunta provinciale. 
  5.  Per  l'assegnazione  del  contributo  e'  necessario   che   le
studentesse e gli studenti non percepiscano il  rimborso  totale  dei
contributi universitari da parte delle rispettive  universita'  o  di
altri enti, o che non siano esonerati dal relativo versamento. 
  6. Il contributo di cui  al  comma  2  e'  assegnato  anche  se  le
studentesse e gli studenti sono esonerati parzialmente dal versamento
del contributo universitario o se hanno  gia'  ottenuto  il  rimborso
parziale dalle rispettive universita' o da altri enti. In questo caso
l'ammontare  del  contributo  e'  determinato  in  base   all'importo
effettivamente  versato  o  all'importo  rimanente  a  carico   delle
studentesse e degli studenti.» 
  11. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale  30
novembre 2004, n. 9, le parole: «bando di concorso»  sono  sostituite
dalle parole: «regolamento di esecuzione». 
  12. La lettera b) del comma 3 dell'art. 9 della  legge  provinciale
30 novembre 2004, n. 9, e'  cosi'  sostituita:  «b)  i  requisiti  di
partecipazione e  i  criteri  per  la  valutazione  delle  condizioni
giuridicamente rilevanti;». 
  13. Dopo il  comma  9  dell'art.  11  della  legge  provinciale  30
novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto il  seguente
comma: «10. Per realizzare  gli  obiettivi  di  cui  al  comma  9  la
Provincia autonoma di Bolzano puo'  stipulare  convenzioni  con  enti
territoriali,  anche  locali,   per   partecipare   alle   spese   di
investimento  dei  collegi  universitari  di   loro   proprieta',   a
condizione che: 
    a) nei collegi universitari vengano  garantiti  alloggi  a  costi
contenuti; 
    b) un elevato numero di posti alloggio venga messo a disposizione
delle studentesse e degli studenti della provincia di Bolzano; 
    c) si tratti di comuni con un mercato delle abitazioni in crisi; 
    d) il rapporto tra la partecipazione alle spese  da  parte  della
Provincia e la spesa complessiva non superi il rapporto tra  studenti
e studentesse della provincia di Bolzano e numero totale di  studenti
e studentesse nel convitto universitario.» 
    14.  Nella  rubrica  dell'art.  13  della  legge  provinciale  30
novembre  2004,  n.  9,  le  parole:  «portatori  di  handicap»  sono
sostituite dalle parole: «con disabilita'». 
  15. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 30
novembre 2004, n. 9, le parole «portatori di handicap di cui all'art.
1, comma 4, della legge provinciale  30  giugno  1983,  n.  20»  sono
sostituite dalle parole: «con disabilita' di  cui  all'art.  2  della
legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7». 
  16.  Alla  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  13  della   legge
provinciale 30 novembre 2004, n.  9,  le  parole:  «l'handicap»  sono
sostituite dalle parole: «le barriere all'educazione,  all'istruzione
e alla formazione». 
  17. Nell'ultimo periodo  del  comma  1  dell'art.  19  della  legge
provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: «versino in condizioni
economiche disagiate» sono sostituite dalle parole: «si trovino nella
situazione economica di cui all'art. 3, comma 3». 
  18. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 30
novembre 2004, n. 9, le parole: «bando di concorso»  sono  sostituite
dalle parole: «regolamento di esecuzione». 
  19. La lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della legge  provinciale
30 novembre 2004, n. 9, e'  cosi'  sostituita:  «b)  i  requisiti  di
partecipazione e  i  criteri  per  la  valutazione  delle  condizioni
giuridicamente rilevanti;». 
  20. Le disposizioni di cui all'art. 3, ai commi 1, 3 e 4  dell'art.
6, ai commi 1 e 3 dell'art. 7, al comma  3  dell'art.  9  nonche'  ai
commi 1 e 3 dell'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n.
9, cosi' come modificate dal presente articolo, trovano  applicazione
a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di  esecuzione  di
cui al comma 3 dell'art. 3 della stessa legge, cosi' come  sostituito
dal comma 3 del presente articolo.