Art. 2 
 
        Requisiti per l'accesso alla procedura di iscrizione 
 
  1. Le candidate  e  i  candidati  che  intendono  partecipare  alla
procedura di iscrizione nell'elenco provinciale per la  posizione  di
direttrice generale/direttore generale devono soddisfare  i  seguenti
requisiti: 
    a) non aver compiuto il 65esimo anno d'eta'; 
    b) essere in possesso di un diploma di laurea conseguito  secondo
il vecchio ordinamento ovvero di una laurea  specialistica/magistrale
o del titolo di master universitario di primo livello; 
    c) essere in possesso dell'attestato di conoscenza  delle  lingue
italiana e tedesca per il diploma di  laurea  di  cui  al  d.P.R.  26
luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di  un  attestato
equipollente; 
    d)  essere  in  possesso  della  certificazione   relativa   alla
dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico ai
sensi del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche; 
    e) essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale in
ambito sanitario o di un attestato relativo ad  esperienze  formative
estere in ambito  manageriale  valutate  ai  fini  dell'accesso  alla
posizione   dirigenziale   dalla   Commissione    tecnico-scientifica
provinciale di cui all'art. 46-ter della legge  provinciale  5  marzo
2001, n. 7, e successive modifiche; 
    f1) per dirigenti con comprovata esperienza nel settore sanitario
con autonomia gestionale  diretta  e  responsabilita'  delle  risorse
umane e finanziarie: avere  volto  almeno  cinque  anni  di  servizio
effettivo nel settore pubblico o privato, oppure 
    f2) per dirigenti con comprovata esperienza in altri settori  con
autonomia gestionale diretta e responsabilita' delle risorse umane  e
finanziarie: avere svolto almeno sette anni di servizio effettivo nel
settore pubblico o privato; 
    g) assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell'art.
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  2. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3  del  decreto  del
Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10,  le  candidate  e  i
candidati devono essere in possesso dei requisiti prescritti  di  cui
al comma 1 del presente articolo alla  data  di  presentazione  della
domanda di iscrizione. L'attestato di formazione manageriale  di  cui
al comma 1, lettera e), puo' essere  prodotto  anche  entro  18  mesi
dalla presentazione della domanda di iscrizione.