Art. 6 
 
                  Gestione dell'elenco provinciale 
 
  1. L'elenco provinciale e' aggiornato con cadenza biennale. 
  2.  La/Il   Presidente   della   Provincia   dispone   l'iscrizione
nell'elenco provinciale a seguito della valutazione positiva da parte
della commissione. L'iscrizione e' valida per quattro anni. 
  3. Sono  iscritte  d'ufficio  nell'elenco  provinciale  le  persone
iscritte  nel  relativo  elenco  nazionale  degli   idonei,   qualora
soddisfino i requisiti  previsti  dalle  disposizioni  dello  Statuto
speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
  4.  L'elenco  provinciale   viene   pubblicato   sul   sito   della
ripartizione provinciale salute. Gli  iscritti  risultano  in  ordine
alfabetico, senza indicazione del punteggio raggiunto. 
  5. Dopo l'iscrizione nell'elenco  provinciale,  le  candidate  e  i
candidati hanno la possibilita' di aggiornare  i  loro  titoli  senza
ulteriore valutazione degli stessi da parte della commissione.