Art. 2 Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale - Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 59/2009. 1. Dopo l'art. 18 nel capo III-bis della legge regionale n. 59/2009 e' inserito il seguente: «Art. 18-bis. - 1. Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale 1. E' consentito il libero accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale). 2. E' consentito l'accesso di un solo cane per detentore. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. Gli altri animali d'affezione sono custoditi in appositi trasportini. 3. Il detentore che conduce l'animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. 4. L'animale puo' essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2.».