Art. 2 
 
Accesso degli animali di affezione sui mezzi  di  trasporto  pubblico
  locale - Inserimento dell'art.  18-bis  nella  legge  regionale  n.
  59/2009. 
 
  1. Dopo l'art. 18 nel capo III-bis della legge regionale n. 59/2009
e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis. - 1. Accesso degli animali d'affezione sui  mezzi  di
trasporto pubblico locale 
  1. E' consentito il libero accesso degli animali di  affezione  sui
mezzi di trasporto pubblico locale di cui  alla  legge  regionale  31
luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale). 
  2. E' consentito  l'accesso  di  un  solo  cane  per  detentore.  I
detentori di  cani  sono  obbligati  ad  usare  il  guinzaglio  e  la
museruola, ad eccezione  di  quelli  destinati  all'assistenza  delle
persone  prive  di  vista.  E'  comunque  consentito  l'utilizzo  del
trasportino  in  alternativa  alla  museruola.  Gli   altri   animali
d'affezione sono custoditi in appositi trasportini. 
  3. Il detentore  che  conduce  l'animale  sui  mezzi  di  trasporto
pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o
danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. 
  4. L'animale puo' essere allontanato, a insindacabile giudizio  del
personale  aziendale,  in  caso  di  notevole  affollamento,  qualora
arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato  rispetto  degli
obblighi di cui al comma 2.».